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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5110 |
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è istituita la classe di concorso per i docenti di sostegno specializzati per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap nelle sezioni della scuola dell'infanzia e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1. L'accesso alla classe di concorso per l'insegnamento di sostegno istituita ai sensi dell'articolo 1 è consentito a coloro che sono in possesso dei diplomi di specializzazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che risultano essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.
1. L'accesso alla classe di concorso per l'insegnamento di sostegno è consentito a coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 169 del 6 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1996, ovvero del diploma di abilitazione sul sostegno ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca
1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'accesso alla classe di concorso per l'insegnamento di sostegno per i docenti con contratto a tempo indeterminato e per i soggetti in possesso dell'abilitazione che per almeno un trienno continuativamente hanno avuto incarichi annuali, prestano servizio sull'insegnamento di sostegno e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, è disposto automaticamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con successiva comunicazione al personale interessato.
2. Per i docenti con contratto a tempo indeterminato che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, ma non prestano servizio sull'insegnamento di sostegno, l'accesso alla classe di concorso per l'insegnamento di sostegno avviene mediante presentazione di una apposita domanda di passaggio di cattedra da parte degli interessati.
1. Ai fini della graduatoria della classe di concorso per l'insegnamento di sostegno è riconosciuto il doppio del punteggio del servizio svolto sull'insegnamento di sostegno purché effettuato in possesso dei titoli cui agli articoli 2, 3 e 7. Tale riconoscimento si applica anche alle operazioni di mobilità del personale e ha valore retroattivo.
1. I docenti in possesso del diploma di specializzazione di cui agli articoli 3 e 7, comma 1, purché già in possesso di almeno una abilitazione all'insegnamento nell'ordine di scuola per il quale è richiesta la riconversione del titolo di specializzazione, possono chiedere l'iscrizione, con diritto di riserva dei posti, ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno attivati dalle università ai sensi di quanto previsto dal citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998.
1. L'accesso alla graduatoria della classe di concorso per l'insegnamento di sostegno, nel primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito, oltre che agli insegnanti in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, anche a coloro che sono in possesso dei seguenti diplomi: specializzazione monovalente annuale sulla fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico, ai sensi dell'articolo 404 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, diploma rilasciato al termine dei corsi intensivi istituiti ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 16 giugno 1997, diploma rilasciato al termine dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno istituiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e diploma rilasciato al termine dei corsi di specializzazione istituiti dalle università ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2002. I soggetti in possesso dei citati diplomi possono accedere a corsi di specializzazione monovalente
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