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PDL 5110

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5110



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CUSUMANO

Norme per l'istituzione della classe di concorso per l'insegnamento di sostegno nelle sezioni e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Presentata il 1o luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta a disciplinare in modo organico la categoria degli insegnanti di sostegno che rappresentano uno strumento essenziale per sostenere i giovani affetti da handicap di diverse gravità al fine di consentire loro la frequenza scolastica.
      Il ruolo svolto dalla scuola per alleviare le difficoltà dei ragazzi affetti da problemi fisici o psichiatrici è fondamentale per consentire a questi giovani cittadini di potersi inserire in modo soddisfacente nel mondo del lavoro e nella società.
      Una scuola moderna e avanzata ha fra i compiti principali quello di aiutare gli scolari e gli studenti in condizioni di difficoltà di qualsiasi tipo al fine di consentire a tutti di concludere utilmente almeno gli anni dell'obbligo scolastico.
      In tale prospettiva la funzione degli insegnanti di sostegno è assolutamente fondamentale e la presente proposta di legge è diretta appunto a rendere il loro lavoro ancora più utile ed efficace.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della classe di concorso per l'insegnamento di sostegno).

      1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è istituita la classe di concorso per i docenti di sostegno specializzati per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap nelle sezioni della scuola dell'infanzia e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 2.
(Titoli richiesti).

      1. L'accesso alla classe di concorso per l'insegnamento di sostegno istituita ai sensi dell'articolo 1 è consentito a coloro che sono in possesso dei diplomi di specializzazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che risultano essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Art. 3.
(Titoli di accesso alle graduatorie).

      1. L'accesso alla classe di concorso per l'insegnamento di sostegno è consentito a coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 169 del 6 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1996, ovvero del diploma di abilitazione sul sostegno ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca

 

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scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1998, dopo avere completato il percorso formativo previsto dagli articoli 3, comma 6, e 4, comma 8, del medesimo decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998.

Art. 4.
(Modalità di accesso alle graduatorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'accesso alla classe di concorso per l'insegnamento di sostegno per i docenti con contratto a tempo indeterminato e per i soggetti in possesso dell'abilitazione che per almeno un trienno continuativamente hanno avuto incarichi annuali, prestano servizio sull'insegnamento di sostegno e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, è disposto automaticamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con successiva comunicazione al personale interessato.
      2. Per i docenti con contratto a tempo indeterminato che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, ma non prestano servizio sull'insegnamento di sostegno, l'accesso alla classe di concorso per l'insegnamento di sostegno avviene mediante presentazione di una apposita domanda di passaggio di cattedra da parte degli interessati.

Art. 5.
(Valutazione del servizio prestato per l'insegnamento di sostegno).

      1. Ai fini della graduatoria della classe di concorso per l'insegnamento di sostegno è riconosciuto il doppio del punteggio del servizio svolto sull'insegnamento di sostegno purché effettuato in possesso dei titoli cui agli articoli 2, 3 e 7. Tale riconoscimento si applica anche alle operazioni di mobilità del personale e ha valore retroattivo.

 

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Art. 6.
(Riconversione del diploma di specializzazione polivalente per ordine e grado diverso).

      1. I docenti in possesso del diploma di specializzazione di cui agli articoli 3 e 7, comma 1, purché già in possesso di almeno una abilitazione all'insegnamento nell'ordine di scuola per il quale è richiesta la riconversione del titolo di specializzazione, possono chiedere l'iscrizione, con diritto di riserva dei posti, ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno attivati dalle università ai sensi di quanto previsto dal citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998.

Art. 7.
(Norme transitorie).

      1. L'accesso alla graduatoria della classe di concorso per l'insegnamento di sostegno, nel primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito, oltre che agli insegnanti in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, anche a coloro che sono in possesso dei seguenti diplomi: specializzazione monovalente annuale sulla fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico, ai sensi dell'articolo 404 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, diploma rilasciato al termine dei corsi intensivi istituiti ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 16 giugno 1997, diploma rilasciato al termine dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno istituiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e diploma rilasciato al termine dei corsi di specializzazione istituiti dalle università ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2002. I soggetti in possesso dei citati diplomi possono accedere a corsi di specializzazione monovalente

 

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per le minorazioni visiva e uditiva con una durata complessiva di almeno 400 ore, comprensive di teoria, laboratori didattici e attività di tirocinio istituiti dalle università per accedere alle graduatorie per gli incarichi a tempo determinato e indeterminato per l'insegnamento di sostegno agli alunni in situazioni di handicap. Il conseguimento del diploma di specializzazione monovalente di cui al periodo precedente è subordinato alla frequenza delle lezioni, al superamento degli esami e alla discussione di una tesi di specializzazione.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai docenti in possesso dei titoli di specializzazione elencati al comma 1, in attesa del completamento dell'iter formativo previsto dal medesimo comma 1, l'accesso alla classe di concorso per l'insegnamento di sostegno e alle relative graduatorie per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e indeterminato è concesso con riserva per i tre anni scolastici successivi alla citata data di entrata in vigore.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione della titolarità delle cattedre di sostegno nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado è disposta dalle medesime istituzioni scolastiche sulla base delle specifiche graduatorie tenute da ogni singola istituzione.


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