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PDL 5145

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5145



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VIANELLO, MARTELLA

Disposizioni per prevenire la contraffazione del vetro artistico di Murano

Presentata il 14 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il vetro artistico di Murano è il frutto delle conoscenze accumulate in centinaia di anni, maturate in un luogo unico al mondo.
      Purtroppo, l'industria e l'artigianato vetrario di Murano sono messi in discussione nella loro stessa sopravvivenza da un insieme di fattori.
      Particolarmente, le industrie di altri Paesi producono oggetti in vetro a costi assolutamente competitivi rispetto a quelli di Murano sfruttando un costo della mano d'opera e delle materie prime assolutamente inferiori. Naturalmente la qualità del prodotto è scadente e difficilmente potrà eguagliare le opere d'arte frutto del lavoro dei maestri vetrai muranesi.
      Nella stessa isola di Murano, in modo autolesionistico, si vendono questi prodotti contraffatti realizzando facili guadagni ma mettendo in discussione il futuro produttivo dell'isola.
      Su iniziativa delle associazioni imprenditoriali e delle amministrazioni locali, con la legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, è stato istituito il marchio «vetro artistico di Murano» che contraddistingue i prodotti delle imprese piccole e grandi che operano a Murano.
      Per tutelare i consumatori e gli utenti, oggetto di facili truffe e speculazioni, per salvaguardare la produzione del vetro artistico, la presente proposta di legge, in un unico articolo, si propone di sanzionare coloro che, nell'isola di Murano, mettono in commercio oggetti in vetro non contrassegnati dal marchio «vetro artistico di Murano». La vendita del vetro contraf
 

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fatto è considerata come un'azione che lede la concorrenza e gli autori vengono, conseguentemente, colpiti dalle misure previste dal codice civile. Le stesse associazioni di categoria, colpite dalla concorrenza sleale, potranno tutelare i loro associati costituendosi parte civile contro coloro che intraprendono azioni di contraffazione.
      Nell'isola operano anche produttori che non aderiscono al «marchio»; la misura proposta si pone l'obiettivo, nel nome di un interesse comune, di incentivare l'adesione al «marchio».
      In conclusione, l'auspicio e l'obiettivo della presente proposta di legge sono che a Murano si venda solo il vetro prodotto nell'isola.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza, nel territorio dell'isola di Murano, prodotti artistici in vetro privi del marchio «vetro artistico di Murano», di cui alla legge della regione Veneto 23 dicembre 1994, n. 70, e successive modificazioni, compie atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'articolo 2598 del codice civile, salvo prova contraria. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2599, 2600 e 2601 del codice civile.
      2. Per prodotti artistici in vetro di cui al comma 1, si intendono:

          a) vetri di prima lavorazione;

          b) vetri incisi, decorati e molati;

          c) specchi;

          d) articoli per illuminazione;

          e) perle, conterie e murrine;

          f) vetri a lume.


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