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PDL 5111

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5111



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BURTONE

Modifiche al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

Presentata il 1o luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Si è molto discusso tra gli insegnanti precari della scuola circa gli elementi di illegittimità e di incostituzionalità della legge 4 giugno 2004, n. 143, recentemente approvata dal Parlamento, che reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97.
      Il caos venutosi a creare è davvero rilevante. Molti insegnati precari si stanno rivolgendo ai tribunali per combattere le iniquità legislative introdotte in un decreto-legge «di fine corsa». Pur non volendo essere delle cassandre, i centri servizi amministrativi molto probabilmente non riusciranno a redigere per tempo le graduatorie e a fare partire in maniera decorosa il prossimo anno scolastico.
      Gli effetti del citato decreto-legge n. 97 del 2004 sono devastanti. Esso permette i ribaltamenti nelle graduatorie (per cui gli ultimi diventano i primi) e ogni diritto acquisito diventa carta straccia.
      Molti ultraquarantenni, padri di famiglia, che ormai avevano consolidato il proprio precariato (si tratta di un ossimoro sociale ma vero), perderanno irrimediabilmente il posto di lavoro e saranno condannati a peregrinare in giro per l'Italia.
      Sono almeno tre i punti del decreto-legge n. 97 del 2004 che hanno sollevato le maggiori contestazioni e che più si prestano a essere individuati come «giuridicamente irragionevoli», sui quali si basano i ricorsi che saranno esaminati dal tribunale amministrativo regionale del Lazio:

          a) la valutazione del servizio cosiddetto «non specifico», cioè svolto su classe di concorso o posto diversi dalla graduatoria di inserimento;

 

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          b) un limite alla quantità di servizi valutabili per anno scolastico, per singola graduatoria ovvero complessivamente per tutte le graduatorie;

          c) la supervalutazione, fuori luogo, del servizio svolto in scuole appartenenti a comuni montani, nelle isole minori e nelle carceri.

      Mentre i primi due punti, peraltro strettamente connessi, possono permettere una facile risoluzione, fornendo finalmente una chiara linea interpretativa e applicativa della normativa vigente (come sembra potrà avvenire), l'ultimo purtroppo richiede una vera e propria correzione di carattere legislativo.
      La presente proposta di legge mira a fornire un contributo per dipanare i conflitti che sono esplosi a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 97 del 2004.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al punto B.3) della tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), dopo le parole: «prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e» sono inserite le seguenti: «per intero quello»;

          b) alla lettera b-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del punteggio previsto al punto B.2)»;

          c) la lettera h) è abrogata.


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