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PDL 4056-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4056-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRANCESCA MARTINI, LUSSANA, BALLAMAN, ERCOLE, DARIO GALLI, GUIDO ROSSI, GIBELLI, PAROLO, POLLEDRI, RODEGHIERO, DIDONÈ, DI VIRGILIO, GIANNI MANCUSO, PERLINI, MORONI

Modifica dell'articolo 463 del codice civile
in materia di indegnità a succedere

(Relatore: FALANGA)


NOTA:   La II Commissione permanente (Giustizia), il 13 novembre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4056 recante disposizioni in materia di indegnità a succedere,

            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «ordinamento civile» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

      1. L'articolo 463 del codice civile è sostituto dal seguente:

      1. Identico:

«Art. 463 - (Casi di indegnità). È escluso dalla successione come indegno:

«Art. 463 - (Casi di indegnità). Identico:

          1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

          1) identico;

          2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;

          2) identico;

          3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

          3) identico;

          4) chi è decaduto dalla potestà genitoriale a norma dell'articolo 330;

          4) chi è decaduto dalla potestà genitoriale della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330;

          5) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

          5) identico;

          6) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

          6) identico;

          7) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

          7) identico.


Pag. 4
      Nell'ipotesi prevista dal numero 4) del primo comma l'esclusione dalla successione opera automaticamente come conseguenza della pronunzia giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale».      Nell'ipotesi prevista dal numero 4) del primo comma, l'esclusione dalla potestà genitoriale opera automaticamente come effetto della pronunzia giudiziale di decadenza e viene meno nel caso di reintegrazione nella potestà ai sensi dell'articolo 332».


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