Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 5104

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5104



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANNUNZIATA

Divieto della pubblicazione e della diffusione attraverso i mezzi di informazione radiotelevisiva e telematica del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari fino all'apertura del dibattimento

Presentata il 30 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'influenza psicologica dei mass-media è subdola o esplicita, perché i media creano ed al tempo stesso demoliscono, esaltano ed al tempo stesso deprimono la figura o il profilo di una persona, inventandone il personaggio. Il pubblico ministero che si lascia intervistare durante le indagini può essere coinvolto dal principio del contraccambio: vale a dire restituire agli altri il tipo d'azione compiuta verso di lui. Il rischio maggiore è che il pubblico ministero affascinato dagli effetti sociali dei media (risonanza, notorietà, fama, eccetera), diventi (in senso mediatico) una figura, poi un profilo e, infine, un personaggio, ossia, l'altro di sé proiettato sui mass media.
      Gli effetti di esposizione ai media in rapporto alla giustizia possono essere devastanti. Chi è psicologicamente predisposto può essere indotto, anche in buona fede, a ritenere che occuparsi di talune inchieste giudiziarie porta alla notorietà, grazie alla spettacolarizzazione delle indagini e del processo. Paradossalmente la notorietà è tanto più grande quanto più grave è il delitto o la popolarità dei soggetti coinvolti.
      La sovraesposizione massmediologica di taluni uffici della magistratura inquirente ha dato e continua a dare luogo ad una negativa rappresentazione della giustizia.
      Numerose esperienze dimostrano come il corso di molte indagini viene disturbato da inopportune rivelazioni ed anticipazioni e la stessa immagine della magistratura viene penalizzata dalle disinvolte pubblicazioni di segmenti delle attività di inchiesta.
      Certamente tale situazione è determinata dalla pressione di una informazione
 

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incalzante, la quale, in nome della libertà di stampa, spesso sconfina in ambiti che, al contrario, occorrerebbe meglio preservare a tutela tanto dell'interesse della giustizia che dei singoli individui.
      Da ciò deriva la necessità di intervenire vietando la pubblicazione e la diffusione radiotelevisiva e per via telematica del nome dei rappresentanti dell'ufficio del pubblico ministero titolari delle indagini preliminari durante il loro corso e nelle successive fasi fino all'apertura del dibattimento, con la previsione di sanzioni amministrative in caso di inottemperanza.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono vietate la pubblicazione sugli organi di stampa e la diffusione attraverso i mezzi di informazione radiotelevisiva e telematica dei nomi dei rappresentanti dell'ufficio del pubblico ministero titolari delle indagini preliminari per tutta la loro durata e per le successive fasi processuali fino all'apertura del dibattimento.
      2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.


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