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PDL 5114

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5114



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MILANESE

Agevolazioni fiscali in favore dell'emittenza locale

Presentata il 1o luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel momento in cui l'emittenza locale è chiamata a misurarsi con il percorso dell'innovazione tecnologica legata allo sviluppo del digitale terrestre, è necessario riflettere sulla situazione di questo comparto. Nel nostro Paese, lo sviluppo del sistema radiotelevisivo ha manifestato, nel corso del tempo, connotazioni molto peculiari sia per la completa assenza di una televisione via cavo, a livello nazionale e locale, sia per la saturazione dello spettro frequenziale analogico, una saturazione che ha reso e rende tuttora problematico l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, a livello nazionale e locale.
      E questo può spiegare il rilievo che assume oggi, per l'Italia, questa transizione - certamente superiore a quello che si manifesta nella maggior parte dei Paesi europei - che si collega al fatto che il digitale terrestre viene oggi a rappresentare lo strumento alternativo più idoneo a superare quelle rigidità, quelle strozzature e quegli squilibri che abbiamo ora richiamato e che tuttora caratterizzano il mercato della televisione analogica.
      Oggi il digitale terrestre rappresenta, anche per l'emittenza locale, una grande occasione di crescita e di rinnovamento con riferimento al piano del potenziamento delle reti e del miglioramento della qualità trasmissiva, che l'uso efficiente dello spettro frequenziale in tecnologia digitale è naturalmente destinato a determinare. Inoltre il digitale potrà rappresentare per l'emittenza locale una occasione di crescita sul terreno dei contenuti, sia con riferimento alla diversificazione delle attività editoriali che verrà perseguita dai nuovi fornitori di contenuti, sia con riferimento allo sviluppo che avranno i nuovi servizi legati all'interattività.
      È tuttavia generale convinzione che gli investimenti necessari per il passaggio al digitale chiamano il mondo dell'emittenza
 

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locale ad un impegno molto elevato. È necessario che il mercato sia stimolato e favorito, senza ulteriori ritardi, attraverso regole appropriate, incentivi adeguati, scelte coraggiose e lungimiranti degli operatori. A queste scelte è oggi chiamato anche il mondo dell'emittenza locale che, alla fine, sarà forse il settore più coinvolto, anche in ragione della sua diffusione capillare sul territorio nel processo di innovazione in atto.
      La presente proposta di legge prevede l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 100 per cento del volume degli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali di cui al comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 233, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Incentivi per la pubblicità
su emittenti locali).

      1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 100 per cento del volume degli investimenti pubblicitari realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, purché riferiti ad investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti locali di cui al comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
      2. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 1, l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 130 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

 

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corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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