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PDL 5097

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5097



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COSSA, NICOLOSI

Disposizioni per agevolare il matrimonio
tra cittadini italiani e cittadini stranieri

Presentata il 30 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Nei Paesi islamici, anche in quelli considerati non confessionali, l'esercizio dei diritti civili è condizionato da elementi di tipo religioso. Sono elementi noti, che attengono alla legislazione interna di tali Stati e non possono riguardare la nostra attività legislativa.
      Vi sono, tuttavia, dei momenti in cui i cittadini italiani entrano in contatto con la legislazione di simili Paesi.
      Ciò accade, ad esempio, ed è da qui che trova origine la presente proposta di legge, nel caso in cui un cittadino italiano intenda sposare un cittadino di uno Stato islamico.
      La legislazione di quegli Stati, infatti, prevede che i propri cittadini possono contrarre matrimonio solo con persone che professano la religione islamica, e ciò anche se intendano contrarre matrimonio all'estero con un cittadino straniero.
      In conseguenza di ciò il cittadino italiano che intenda sposare una cittadina di uno di quegli Stati è costretto a rinnegare le proprie convinzioni religiose e a dichiarare - esiste un vero e proprio certificato di conversione - di abbracciare la religione islamica. Tali dichiarazioni, fatte in sedi diplomatiche e consolari straniere in territorio italiano, sono una tappa inevitabile per avere il nulla osta al matrimonio; si è avuta recentemente notizia addirittura della pretesa di uno Stato che la conversione avvenga non in una sede diplomatica ma nel territorio dello Stato medesimo.
      È del tutto evidente come ciò sia contrario non solo ai valori propri della nostra cultura, ma anche ai princìpi del
 

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nostro ordinamento costituzionale, che ha alla base la libertà religiosa.
      Costringere cittadini italiani ad abiurare alle proprie scelte religiose per potersi sposare, oltre a rappresentare una grave violazione dei princìpi fondanti del nostro ordinamento giuridico, contrasta in modo stridente con la tolleranza e la comprensione che vengono invece costantemente richieste - o meglio, pretese - allo Stato italiano.
      Capita peraltro anche che cittadini italiani, in modo semplicistico, accettino fittiziamente di convertirsi e dichiarino di accettare i precetti normativi confessionali imposti dallo Stato straniero al solo scopo di «tagliare corto» di fronte ad un impenetrabile muro di gomma che impedisce di coronare un sogno d'amore.
      Tali dichiarazioni, per la sovrapposizione tra ordinamento religioso e ordinamento giuridico di quegli Stati, non sono tuttavia affatto prive di implicazioni nel diritto di famiglia (come l'assegnazione della prole o dei beni in caso di separazione o divorzio), ciò che si manifesta con drammatiche conseguenze in tempi successivi nel caso di crisi del matrimonio.
      È pur vero che moltissimi cittadini italiani, a costo di rinunciare al matrimonio, non hanno nessuna intenzione di rinnegare i propri convincimenti.
      Ma la stessa cultura laica non può non rifiutare i condizionamenti religiosi che vogliono essere imposti da parte di uno Stato straniero. È paradossale, infatti, vedere garantita la libertà religiosa nei confronti della religione cattolica - largamente prevalente in Italia e con valori che nella quasi totalità si identificano con la cultura nazionale - e assistere nel contempo ad un'assoluta assenza di tutela dei cattolici - ma anche degli atei - verso minoranze religiose e verso autorità nazionali straniere.
      La Costituzione italiana garantisce a tutti i cittadini l'esercizio dei propri diritti senza alcuna discriminazione di sesso, religione, appartenenza politica, razza. Garantisce altresì che gli stranieri possono esercitare in Italia quei diritti, anche se gli stessi sono limitati nel Paese di origine per motivi considerati contrari alla Costituzione italiana.
      La presente proposta di legge intende garantire il diritto di contrarre matrimonio con cittadini italiani alle persone provenienti da quei Paesi stranieri che subordinano la scelta del coniuge a motivi religiosi, politici, razziali o discriminatori della condizione femminile, anche senza il nulla osta dello Stato straniero, a condizione che riescano a dimostrare la maggiore età e lo stato libero.
      Competente al rilascio della autorizzazione è il presidente della corte d'appello del comune di residenza del cittadino straniero o, in subordine, del comune di residenza del futuro coniuge. Egli rilascerà l'autorizzazione previo accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per il matrimonio secondo l'ordinamento giuridico italiano, accertando altresì la veridicità delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero con la collaborazione delle autorità consolari e diplomatiche italiane e avvalendosi eventualmente della consulenza di giuristi specializzati in legislazione straniera.
      In caso di dichiarazioni mendaci, sarà perseguito il relativo reato, oltre all'imputazione del reato di bigamia. Pena accessoria necessaria della condanna per dichiarazione mendace da cui sia scaturito il matrimonio sarà la perdita della cittadinanza italiana eventualmente acquisita a causa del matrimonio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I cittadini stranieri che intendono contrarre matrimonio in Italia con cittadini italiani, ai quali lo Stato d'origine non rilascia i documenti autorizzativi necessari per motivazioni attinenti esclusivamente a motivi di religione, razza, opinione politica del futuro coniuge, o per motivi discriminatori della condizione femminile, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio dalle autorità italiane a condizione che dimostrino di avere i requisiti richiesti dalla legislazione italiana.

Art. 2.

      1. Competente al rilascio della autorizzazione è il presidente della corte d'appello del comune di residenza del cittadino straniero o, in subordine, del comune di residenza del futuro coniuge.
      2. In seguito al rifiuto da parte del Paese straniero dei documenti necessari al matrimonio per i motivi di cui all'articolo 1, il cittadino straniero può presentare istanza al presidente della corte d'appello. Il rifiuto è presunto nel caso di immotivato mancato rilascio dopo due mesi dalla data di inoltro della richiesta agli uffici competenti.
      3. Alla istanza di autorizzazione presentata ai sensi del comma 2, devono essere allegati:

          a) certificato di stato libero rilasciato per qualunque uso;

          b) certificato di nascita rilasciato per qualunque uso;

          c) certificato di residenza rilasciato per qualunque uso;

          d) copia autenticata di un documento di identità;

 

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          e) copia dell'eventuale rifiuto scritto o indicazione dei riferimenti alla normativa locale o a qualunque altra fonte dalla quale si possa dedurre che i documenti richiesti non sono stati rilasciati dall'autorità estera per motivi di razza, religione, opinione politica o per forme discriminatorie verso la condizione femminile;

          f) dichiarazione del cittadino italiano di voler contrarre matrimonio con l'istante, con autocertificazione attestante il luogo e la data di nascita, il luogo di residenza e lo stato libero.

      4. Nel caso in cui gli uffici del Paese di origine rifiutino di rilasciare uno o più certificati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, il soggetto interessato può allegare una autocertificazione da cui risultano lo stato libero, il luogo e la data di nascita, il luogo di residenza nonché i motivi per i quali non è stato possibile produrre la documentazione e la copia della richiesta di nulla osta all'autorità straniera con data certa di trasmissione.

Art. 3.

      1. Il presidente della corte d'appello competente di cui all'articolo 2, comma 1, verifica, per il tramite delle autorità diplomatiche e consolari italiane, se la documentazione prodotta e le dichiarazioni effettuate ai sensi del citato articolo 2, risultano attendibili e se sussistono rilevabili motivi che possono essere di ostacolo al matrimonio in base alla legislazione italiana vigente, con particolare riferimento allo stato libero e alla maggiore età. Verifica altresì se l'ordinamento giuridico del Paese interessato prevede ostacoli al matrimonio per i motivi di cui all'articolo 1.
      2. Entro un mese dalla data della richiesta, il presidente della corte d'appello autorizza o denega, con proprio decreto, il cittadino straniero al matrimonio, che deve essere celebrato entro i tre mesi successivi, decorsi i quali il decreto autorizzativo non ha più valore.

 

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Art. 4.

      1. Le autorità consolari e diplomatiche italiane all'estero adempiono entro un mese alle verifiche richieste dal presidente della corte d'appello ai sensi del comma 1 dell'articolo 3.
      2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un ulteriore mese, previa comunicazione motivata al presidente della corte d'appello prima della scadenza del termine stesso.

Art. 5.

      1. Il matrimonio contratto sulla base di dichiarazioni false e mendaci o di raggiri da parte del cittadino straniero relativamente al proprio stato libero è nullo e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione italiana vigente in materia, oltre alla pena accessoria della decadenza dalla cittadinanza italiana ove non posseduta ad altro titolo.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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