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PDL 5127

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5127



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DANIELE GALLI

Modifica all'articolo 68 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di segnalazione di direzione per i velocipedi

Presentata l'8 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Le recenti disposizioni che modificano il codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, hanno avuto un impatto positivo e importante sia sul piano dell'ammodernamento della segnaletica stradale, che sulla sicurezza delle strade. L'introduzione della patente a punti, unitamente ad altre significative innovazioni legislative, certamente hanno portato una serie di benefìci per i conducenti di mezzi intesi non solo quali automobilisti, ma anche quali conducenti di mezzi di trasporto a due ruote.
      L'intento della proposta di legge in oggetto, composta da un solo articolo, è quello di rendere più sicuro l'utilizzo dei veicoli a due ruote o più, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare per mezzo di pedali, introducendo l'obbligatorietà degli indicatori di direzione.
      Spesso infatti ai conducenti di tali mezzi accadono incidenti talora gravi in quanto la classica alzata del braccio per indicare una svolta di direzione non è sufficiente a segnalare in modo chiaro l'intento del conducente del velocipede, in particolar modo in condizioni di non perfetta visibilità o nelle ore notturne.
      Con il comma 1, quindi, si intende novellare l'articolo 68 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, inserendo tra le caratteristiche funzionali e i dispositivi di equipaggio dei velocipedi anche gli indicatori di direzione.
      Il comma 2 demanda, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a un regolamento che stabilirà quali caratteristiche tecniche dovranno avere gli indicatori di direzione dei velocipedi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          «c) per le segnalazioni visive: anteriormente, di luci bianche o gialle; posteriormente, di luci rosse e di catadiottri rossi; sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli e analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati; inoltre, anteriormente e posteriormente, di indicatori di direzione a luce gialla».

      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta un regolamento che stabilisce le caratteristiche tecniche delle segnalazioni visive di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituita dal comma 1 del presente articolo.


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