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PDL 5103

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5103



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANNUNZIATA

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti ittici

Presentata il 30 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'etichettatura e il sistema di controllo dei prodotti ittici, introdotti e disciplinati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, che ha recepito le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2065/2001, della Commissione, del 22 ottobre 2001, rappresenta uno strumento per tutelare i consumatori e agevolare la scelta consapevole da parte del «consumatore informato».
      L'informazione ai consumatori e la «tracciabilità» dei prodotti ittici sono i cardini di questa normativa che intende consentire, tra l'altro, la difesa delle produzioni locali di qualità dalla concorrenza internazionale. Infatti, l'etichettatura dei prodotti ittici, dalla produzione e commercializzazione, fino al consumatore finale, permette di evidenziare le caratteristiche e gli standard qualitativi delle produzioni comunitarie. La suddetta normativa prevede l'apposizione sui prodotti ittici di un'etichetta riportante la denominazione commerciale, la denominazione scientifica della specie interessata, il metodo di produzione e la zona di cattura. Attraverso questa semplice «carta d'identità» il consumatore può identificare facilmente il Paese di origine del pesce che si appresta ad acquistare, se allevato o catturato in mare, eccetera. Quindi non più prodotti ittici anonimi, e meno frodi. Il citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2002 prevede, inoltre, l'istituzione di un sistema di controllo per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni
 

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relative alla «tracciabilità» del prodotto ittico. I controlli riguardano, appunto, i requisiti dell'etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. In pratica, dal 10 aprile 2002, data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale, i prodotti ittici venduti al dettaglio dovevano essere accompagnati dalla suddetta etichetta. Purtroppo tale disposizione, come per altri prodotti alimentari, viene in gran parte disattesa, segno che il sistema dei controlli e l'applicazione delle relative sanzioni non funzionano adeguatamente.
      Per tale motivo, con la presente proposta di legge, si intende aumentare le sanzioni amministrative previste per le violazioni all'obbligo dell'etichettatura dei prodotti ittici, con la concreta aspettativa che tale inasprimento, unito a un maggiore rigore nei controlli, possa rendere efficace una importante disposizione particolarmente avvertita dai consumatori.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In caso di prima infrazione alle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie nella vendita al dettaglio e in ogni stadio della commercializzazione, ai fini della tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in conformità, rispettivamente, agli articoli 9 e 8 del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5 mila euro a 25 mila euro e il sequestro del prodotto. In caso di successive infrazioni, oltre alle sanzioni previste dal presente comma, si procede alla sospensione della licenza per un periodo da uno a tre mesi.
      2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, è abrogato.


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