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PDL 5151

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5151



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 luglio 2004 (v. stampato Senato n. 3010)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

di concerto con il ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

con il ministro della salute
(SIRCHIA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 luglio 2004

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 24 giungo 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 157

        All'articolo 1:

            al comma 1, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse, dopo le parole: «delle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del regolamento» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La data di scadenza del "latte fresco pastorizzato" e del "latte fresco pastorizzato di alta qualità" è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L'uso del termine "fresco" nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico»;

            dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. È comunque vietata l'utilizzazione della denominazione "fresco" sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n.169»;

            al comma 2, la parola: «anche» è soppressa;

            al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria»;

            dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n.171, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Ai fini della classificazione merceologica si intende per \`vitello' un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi"»;

            al comma 4, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse e la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

            al comma 8, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

 

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            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.462, è sostituito dal seguente:

        "2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n.157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi"».

        Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. - (Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari). - 1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza.
        2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.
        3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.
        4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.

        Art. 1-ter. - (Etichettatura degli oli d'oliva). - 1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.
        2. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

        All'articolo 2:

            al comma 1, lettera b), rispettivamente dopo le parole: «applicative» e: «concorrenza» è inserito il segno di interpunzione: «,»;

 

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            dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "dell'obiettivo 1,", sono inserite le seguenti: "nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ \`Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale',".
        1-ter. All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "azioni di sistema 2000-2006", sono inserite le seguenti: "nonché del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ 'Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale'" e le parole: "del medesimo Programma" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi Programmi".
        1-quater. Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n.1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, anche ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a partire dall'anno 2005»;

            dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        «2-bis. All'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.119, dopo le parole: "con efficacia limitata al periodo in corso", sono inserite le seguenti: "esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee"»;

            al comma 3, le parole: «l'AGEA procede ad annullare il prelievo» sono sostituite dalle seguenti: «l'AGEA non procede alla richiesta di prelievo»;

            dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        «3-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

            "b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento è stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

        All'articolo 3:

            dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis. Per le unità da pesca per le quali è stato concesso contributo comunitario o nazionale per nuova costruzione il Ministero

 

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delle politiche agricole e forestali rilascia in ogni caso, all'atto del completamento della costruzione, la licenza di pesca prevista dalla vigente normativa»;

            il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è inserito il seguente:

            "1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo 2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3"».

 

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DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 157
 

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Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004.

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Disposizioni urgenti l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di etichettatura e presentazione di alcuni prodotti agroalimentari, non disciplinati dalla normativa comunitaria, al fine di garantire la più ampia tutela del consumatore assicurandone la corretta e trasparente informazione in un quadro di compatibilità con l'ordinamento comunitario, nonché di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca, nel rispetto di quanto normativamente previsto nei rapporti tra Stato e regioni;

      Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 luglio 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Denominazioni di vendita nazionali).

Articolo 1.
(Denominazioni di vendita nazionali).

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni,

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le denominazioni di vendita


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le denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità», da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54. «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità», da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54. La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualità» è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L'uso del termine «fresco» nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico.
        1-bis. È comunque vietata l'utilizzazione della denominazione «fresco» sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n.169.
        2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati, anche prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione all'evoluzione tecnologica è quella di «latte» con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato.         2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione all'evoluzione tecnologica è quella di «latte» con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato.
        3. La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, è riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione, nonché individuati, tra quelli già previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative ai controlli.         3. La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, è riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione, nonché individuati, tra quelli già previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative ai controlli, eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria.
          3-bis. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n.171, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «Ai fini della classificazione merceologica si intende per "vitello" un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi».

        4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità         4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità ed i requisiti per l'indicazione

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ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3. obbligatoria della dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3.
        5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3.         5. Identico.
        6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-ter e 1-quater, del citato decreto legislativo n. 109 del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle politiche agricole e forestali, i quali, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possono autorizzare l'uso della denominazione o, con il medesimo provvedimento, stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonché indicazioni di utilizzazione.         6. Identico.
        7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.         7. Identico.
        8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
          8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

        «2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi».

 

Articolo 1-bis.
(Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine
dei prodotti alimentari).
 

        1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza.

          2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.

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          3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.
          4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.
 

Articolo 1-ter.
(Etichettatura degli oli d'oliva).
 

        1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.

          2. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo
supplementare nel settore lattiero-caseario).

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo
supplementare nel settore lattiero-caseario).

        1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) dopo le parole: «adotta, con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;  

            a) identica;

            b) dopo le parole: «provvedimenti amministrativi», sono inserite le seguenti: «relativi alle modalità tecniche e applicative e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza».               b) dopo le parole: «provvedimenti amministrativi», sono inserite le seguenti: «relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,».
          1-bis. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «dell'obiettivo 1,», sono inserite le seguenti: «nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ "Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale",».

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          1-ter. All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «azioni di sistema 2000-2006», sono inserite le seguenti: «nonché del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ "Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale"» e le parole: «del medesimo Programma» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi Programmi».
          1-quater. Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, anche ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a partire dall'anno 2005.
        2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate, possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente prodotto.         2. Identico.
          2-bis. All'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: «con efficacia limitata al periodo in corso», sono inserite le seguenti: «esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee».
        3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA procede ad annullare il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge.         3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA non procede alla richiesta di prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge.
          3-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
 

            «b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento è stata trasformata in prodotti a


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  denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Articolo 3.
(Misure speciali a favore delle regioni in regime
di fuoruscita transitoria dall'obiettivo 1).

Articolo 3.
(Misure speciali a favore delle regioni in regime
di fuoruscita transitoria dall'obiettivo 1).

        1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, ed il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, anche in coerenza con quanto assunto con la decisione in data 31 marzo 2004 del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno, in ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, in particolare per gli interventi riguardanti la flotta di pesca della regione Molise e le connesse misure socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti il prepensionamento, ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n. 2792/1999, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

        1. Identico.

        2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione del comma 1.        2. Identico.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.        3. Identico.
         3-bis. Per le unità da pesca per le quali è stato concesso contributo comunitario o nazionale per nuova costruzione il Ministero delle politiche agricole e forestali rilascia in ogni caso, all'atto del completamento della costruzione, la licenza di pesca prevista dalla vigente normativa.
        4. A decorrere dall'anno 2004, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, al netto delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma, è così rideterminata: quanto a euro 100.000 per l'attuazione dell'articolo 2 del citato decreto e quanto a euro 2.326.000 per l'attuazione dell'articolo 3 del medesimo decreto.        4. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è inserito il seguente:

            «1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo 2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui


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 e per gli oneri derivanti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3».
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.        5. Identico.

Articolo 4.
(Entrata in vigore).
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 24 giugno 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali.
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Sirchia, Ministro della salute.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

    


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