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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5141 |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
a) revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di esse la specificazione del particolare settore dell'amministrazione al quale il personale è preposto (direzione di istituto penitenziario, di centro di servizio sociale per adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario) e la loro convergenza in un unico livello dirigenziale apicale;
b) previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno;
c) individuazione della pianta organica dirigenziale penitenziaria in relazione alle unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alle qualifiche indicate nell'alinea del presente comma, destinando allo scopo anche le risorse di organico previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, e le risorse finanziarie previste dall'articolo 50, comma 9, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.388;
d) previsione di un procedimento negoziale fra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, da attivare con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego
e) individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte, dei percorsi di formazione seguiti;
f) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria;
g) previsione dell'applicabilità al personale della carriera dirigenziale penitenziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n.266, e successive modificazioni, e alla legge 29 marzo 2001, n.86, per favorirne la mobilità;
h) previsione della copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile e patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato in tutte le controversie insorte per motivi di servizio con estranei all'amministrazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti sono adottati anche in assenza del parere.
1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.
2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. È, altresì, disciplinato dal rispettivo ordinamento il personale della carriera dirigenziale penitenziaria».
1. Il capo III del titolo II della legge 26 luglio 1975, n.354, è sostituito dal seguente:
Art. 72. - (Uffici di esecuzione penale esterna). - 1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni.
2. Gli uffici:
a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare
d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;
e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento».
2. I riferimenti ai centri di servizio sociale per adulti contenuti in disposizioni di leggi e di regolamenti si intendono effettuati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici locali di esecuzione penale esterna.
3. Le risorse e il personale previsti per i centri di servizio sociale per adulti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinati agli uffici locali di esecuzione penale esterna di cui al comma 1.
4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dell'Amministrazione penitenziaria, il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico, nonché gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa di euro 5.333.000. Al relativo onere si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dall'anno 2004. Conseguentemente, all'articolo 33, comma 7, della citata legge n. 289 del 2002, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2003» e le parole: «e di 6 milioni di euro a decorrere
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