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PDL 5089

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5089



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LION

Disposizioni in favore del personale civile in servizio
presso la base della Marina militare di Messina

Presentata il 28 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'iniziativa legislativa nasce dallo stato di grande preoccupazione in cui si trova il personale civile del Ministero della difesa in servizio presso la sede di Messina della Marina militare.
      In seguito a un progetto di ristrutturazione partito nel 1998, il Comando militare marittimo autonomo in Sicilia (Marisicilia), sede di Ammiragliato, è stato trasferito da Messina ad Augusta, in provincia di Siracusa, alla fine del 2001. L'operazione - effettuata nell'ambito di una generale riorganizzazione delle articolazioni periferiche della Marina militare e della Difesa in generale - non ha, al momento, determinato trasferimenti collettivi del personale civile ma, di fatto, sta progressivamente togliendo attività lavorativa agli organismi rimasti nella sede di Messina, suscitando nel personale il fondato timore che, venendo meno il lavoro da svolgere senza che si prospettino nuove «missioni istituzionali», presto possa essere attuata la mobilità collettiva in una realtà come quella di Messina che offre ben poche possibilità di ricollocazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Ministero della difesa, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di partecipazione sindacale, un tavolo di concertazione con le amministrazioni pubbliche aventi sede, anche periferica, nel comune di Messina al fine di attuare gli interventi necessari per reimpiegare il personale civile attualmente in servizio negli enti operanti presso la base della Marina militare di Messina che non trova utile collocazione sulla base delle residue esigenze della stessa Marina militare nella citata sede di Messina.

Art. 2.

      1. Il reimpiego del personale civile previsto dall'articolo 1 deve prioritariamente riguardare, ove possibile, le attività della Capitaneria di porto e della Guardia costiera dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le attività finalizzate al controllo e al monitoraggio dell'immigrazione clandestina e del contrabbando nel mare Mediterraneo, le attività legate alla valorizzazione della storia e delle tradizioni della Marina militare e delle arti marinaresche, nonché le attività di protezione civile svolte dalle competenti autorità pubbliche.
      2. Le nuove attività di impiego del personale di cui all'articolo 1 possono essere svolte nell'attuale area di riferimento che, in ogni caso, deve essere riqualificata ad opera di un organismo appositamente costituito.

Art. 3.

      1. Il personale interessato al reimpiego previsto dall'articolo 1 transita nei ruoli

 

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delle amministrazioni presso le quali è trasferito.
      2. Il Ministero della difesa provvede a trasferire, contestualmente al personale di cui al comma 1, le risorse destinate al relativo trattamento economico in atto presenti nei pertinenti capitoli del bilancio della Difesa.

Art. 4.

      1. La procedura di reimpiego prevista dalla presente legge avviene anche in deroga alla legislazione vigente in materia di eccedenze di personale e di mobilità collettiva del personale delle amministrazioni pubbliche e sulla base di criteri predeterminati nel tavolo di concertazione attivato ai sensi dell'articolo 1.

Art. 5.

      1. Fino alla completa ricollocazione prevista dalla presente legge, il personale interessato continua a prestare servizio presso la sede di Messina della Marina militare.


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