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PDL 5102

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5102



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUGGERI

Disposizioni per l'accertamento di odori sgradevoli
derivanti da lavorazioni e da discariche

Presentata il 30 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Ormai da tempo in diversi comuni d'Italia i cittadini si lamentano delle emissioni di odori sgradevoli derivanti da lavorazioni e da discariche.
      Nonostante in molti casi gli odori sgradevoli siano percepiti inequivocabilmente e in modo persistente, ancora oggi non esistono né apposite strumentazioni per misurarne l'intensità né sono state emanate disposizioni di legge in materia di tale «inquinamento olfattivo».
      La presente proposta di legge, pertanto, affronta in modo specifico tale problematica che arreca un quotidiano disagio, a volte anche grave, a tanti individui, peggiorando la qualità della loro vita.
      L'articolo 1 prevede la costituzione di appositi gruppi di accertamento presso i servizi competenti per la prevenzione e l'igiene delle aziende sanitarie locali.
      L'articolo 2 prevede l'adozione di un apposito regolamento recante, in particolare, modalità, criteri e requisiti per la costituzione dei citati gruppi nonché le procedure per la segnalazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle emissioni di odori sgradevoli.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge reca disposizioni per l'accertamento di odori sgradevoli derivanti da lavorazioni e da discariche di rifiuti non pericolosi e pericolosi individuati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
      2. Ai fini di cui al comma 1, i servizi competenti per la prevenzione e l'igiene delle aziende sanitarie locali provvedono a costituire appositi gruppi di accertamento, composti da un numero minimo di tre sanitari, incaricati di eseguire le ispezioni. Tali gruppi operano sia su segnalazione di soggetti pubblici e privati sia di propria iniziativa, con le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2.

Art. 2.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e dell'interno, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1, comma 2. Il regolamento fissa, in particolare, le modalità di costituzione dei gruppi di accertamento di cui al citato articolo 1, comma 2, i criteri e i requisiti per la nomina dei sanitari e le modalità in base alle quali gli stessi procedono agli accertamenti di propria iniziativa nonché le procedure per la segnalazione delle emissioni di odori sgradevoli comportanti disagi per i cittadini.
      2. Ai fini dell'erogazione delle sanzioni ai responsabili delle lavorazioni e delle discariche dalle quali originano odori sgradevoli rilevati dai gruppi di accertamento

 

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di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, intendendosi assimilati ai rifiuti i citati odori sgradevoli.


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