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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5102 |
1. La presente legge reca disposizioni per l'accertamento di odori sgradevoli derivanti da lavorazioni e da discariche di rifiuti non pericolosi e pericolosi individuati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, i servizi competenti per la prevenzione e l'igiene delle aziende sanitarie locali provvedono a costituire appositi gruppi di accertamento, composti da un numero minimo di tre sanitari, incaricati di eseguire le ispezioni. Tali gruppi operano sia su segnalazione di soggetti pubblici e privati sia di propria iniziativa, con le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e dell'interno, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1, comma 2. Il regolamento fissa, in particolare, le modalità di costituzione dei gruppi di accertamento di cui al citato articolo 1, comma 2, i criteri e i requisiti per la nomina dei sanitari e le modalità in base alle quali gli stessi procedono agli accertamenti di propria iniziativa nonché le procedure per la segnalazione delle emissioni di odori sgradevoli comportanti disagi per i cittadini.
2. Ai fini dell'erogazione delle sanzioni ai responsabili delle lavorazioni e delle discariche dalle quali originano odori sgradevoli rilevati dai gruppi di accertamento
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