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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5100 |
a) attuare l'impegno di ridurre del 40 per cento l'incidentalità stradale (nonché il tasso dei feriti e dei morti) così come previsto anche dal citato Piano nazionale della sicurezza stradale;
b) predisporre l'insieme degli interventi a tale fine preordinati, quali: programmazione annuale, individuazione delle linee di azione prioritarie, ripartizione dei fondi messi a disposizione dalle leggi di finanziamento, assistenza e supporto alle regioni e alle amministrazioni locali, verifica delle misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall'Ente nazionale per le strade (ANAS spa) e dalle società concessionarie;
c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale realizzati dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri soggetti pubblici e privati di sicurezza stradale;
d) predisporre annualmente la relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;
e) aggiornare ogni tre anni il citato Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base dei risultati ottenuti e delle disposizioni emanate a livello nazionale e comunitario;
f) coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia mette oggi a disposizione;
g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche;
h) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
Inoltre, tale struttura deve dialogare, a livello comunitario, con il costituendo Osservatorio sulla sicurezza stradale e, a livello nazionale, con la Consulta nazionale sulla sicurezza stradale, organismo costituito in base ad un accordo tra l'allora Ministero dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e che rappresenta la sede di confronto tra le diverse amministrazioni pubbliche, le rappresentanze economiche e sociali, le associazioni di cittadini e gli operatori del settore.
Con l'articolo 1 è istituita l'Agenzia con sede in Roma e dotata di sezioni periferiche.
L'articolo 2 stabilisce che il compito precipuo dell'Agenzia è di costituire supporto tecnico per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, più in generale, per il Governo al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato ed in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea e ne elenca le principali finalità.
L'articolo 3 prevede che l'Agenzia sia costituita da un comitato direttivo, un comitato di coordinamento e una direzione generale. L'organizzazione funzionale è demandata a un regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
L'articolo 4 provvede alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia. Tali costi costituiscono solo in parte spese aggiuntive per l'erario dello Stato, in quanto solo una minima parte del personale sarà reclutato tramite concorso pubblico, mentre per almeno il 75 per cento si provvederà mediante trasferimento di personale dai Ministeri e dagli enti locali.
1. È istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia», organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
2. L'Agenzia ha sede in Roma ed è dotata di sezioni periferiche.
1. L'Agenzia svolge attività di supporto tecnico nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, più in generale, del Governo, al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato e in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea, e in particolare al fine di:
a) attuare l'impegno di ridurre del 40 per cento l'incidentalità stradale secondo le indicazioni del Piano nazionale della sicurezza stradale;
b) provvedere alla programmazione annuale degli interventi, alla individuazione delle linee di azione prioritarie, alla ripartizione dei fondi nazionali o comunitari disponibili, all'assistenza e al supporto alle regioni e alle amministrazioni locali, alla verifica delle misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall'Ente nazionale per le strade - ANAS Spa e dalle società concessionarie;
c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai Ministeri, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza stradale;
d) predisporre annualmente la relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;
e) aggiornare ogni tre anni il Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base dei risultati ottenuti e delle disposizioni emanate a livello nazionale e comunitario;
f) coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia consente;
g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche;
h) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il comitato direttivo;
b) il comitato di coordinamento;
c) la direzione generale.
2. Il comitato direttivo è composto:
a) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo presiede;
b) dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;
c) dal Ministro della salute, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;
d) dal Ministro dell'interno, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;
e) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un sottosegretario dallo stesso delegato;
f) dal Ministro delle comunicazioni o da un sottosegretario dallo stesso delegato;
g) da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il comitato di coordinamento, composto da undici membri, è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed è formato da sei rappresentanti tecnici designati dai Ministri di cui al comma 2 e da quattro membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. La direzione generale è costituita da:
a) sei uffici dirigenziali;
b) una segreteria per i comitati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 nella sede centrale;
c) sezioni periferiche territoriali.
5. Il personale della direzione generale è composto da centocinquanta unità di cui almeno ottanta impiegate nelle sezioni periferiche. Esso è fornito per almeno il 75 per cento dai Ministeri di cui al comma 2, nonché dalle regioni e dagli enti locali.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento organizzativo e funzionale dell'Agenzia.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia si provvede con un aumento del 3 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle infrazioni alle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
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