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PDL 5112

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5112



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MILANESE

Modifica all'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di agevolazioni fiscali per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche

Presentata il 1o luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di tutelare attraverso agevolazioni fiscali l'espletamento delle attività di esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche. La proposta di legge consta di un solo articolo che abolisce il limite temporale di sei mesi durante i quali l'attività di tali esercizi viene preclusa a causa del protrarsi della realizzazione di lavori pubblici.
      L'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha notevolmente ampliato la potestà regolamentare dei comuni, disponendo che questi ultimi possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l'individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota dei singoli tributi. È tuttavia con il comma 86 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che si prevede la possibilità per i comuni di deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi. È del tutto evidente che in molte realtà, dove vengono coinvolte piccole attività commerciali e artigianali, un limite temporale minimo di sei mesi sembra troppo limitativo.
      È per questi motivi e per evitare negative ripercussioni economiche, particolarmente gravi nelle piccole realtà così diffuse nel nostro Paese, che si propone di lasciare alla discrezione dell'ente locale di poter deliberare sui tributi di propria competenza, per questa determinata e limitatissima fattispecie, senza quindi gravare sul bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 86 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «che si protraggono per oltre sei mesi» sono soppresse.


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