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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5099 |
1. Per gli inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare componenti con oltre sessantacinque anni o portatori di handicap grave il cui reddito è insufficiente per accedere all'affitto di una nuova abitazione, è assegnato un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni predispongono la graduatoria degli inquilini che rispondono alle condizioni previste dal comma 1.
3. Per la quantificazione del contributo integrativo di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano i criteri fissati dalle regioni per l'accesso al Fondo nazionale previsto dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.
4. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 3 è incrementata di 50 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 per le finalità previste dal comma 1 del presente articolo.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa i criteri di assegnazione delle risorse previste dalla presente legge alle regioni e alle grandi aree urbane.
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