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PDL 5099

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5099



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SANDRI, BERSANI, VIGNI, ABBONDANZIERI, CHIANALE, RAFFAELLA MARIANI, PIGLIONICA, VIANELLO, ZUNINO, RAFFALDINI, ALBONETTI

Disposizioni in favore di particolari categorie di locatari soggetti a procedure esecutive di sfratto

Presentata il 30 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il 30 giugno 2004 le «categorie speciali» indicate nel comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vedranno scadere il decreto di proroga di sfratto senza che sia stata prevista alcuna misura di accompagnamento al regime di libero mercato previsto dalla legge n. 431 del 1998, che disciplina le norme per le locazioni e il rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
      La Corte costituzionale ha preannunciato che un ulteriore decreto di «proroga» non verrebbe accolto.
      Si rende pertanto necessaria ed urgente una iniziativa legislativa finalizzata alla individuazione di strumenti sostitutivi, coerenti con i princìpi e le finalità proprie della legge n. 431 del 1998 che regola l'intervento pubblico in materia di locazione.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per gli inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare componenti con oltre sessantacinque anni o portatori di handicap grave il cui reddito è insufficiente per accedere all'affitto di una nuova abitazione, è assegnato un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni predispongono la graduatoria degli inquilini che rispondono alle condizioni previste dal comma 1.
      3. Per la quantificazione del contributo integrativo di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano i criteri fissati dalle regioni per l'accesso al Fondo nazionale previsto dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.
      4. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 3 è incrementata di 50 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 per le finalità previste dal comma 1 del presente articolo.
      5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa i criteri di assegnazione delle risorse previste dalla presente legge alle regioni e alle grandi aree urbane.


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