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PDL 5108

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5108



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLASIO, GENTILONI SILVERI,
PASETTO, ROSATO, BIMBI, CARRA

Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva

Presentata il 1o luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende modificare l'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (cosiddetta «legge Gasparri») che disciplina l'impiego di minori di anni quattordici nelle trasmissioni e negli spettacoli radiotelevisivi.

      L'Organizzazione mondiale della sanità è chiara: i ragazzi al di sotto dei quindici anni di età non devono bere perché a quell'età il sistema enzimatico che serve a metabolizzare l'alcol non è maturo.
      Per i giovani gli Alcool Pops o Ready to drink (RTD) sono bevande alla moda che si trovano nelle feste, nelle discoteche ma anche nei supermercati.
      Come già lasciano intuire queste espressioni di recente coniazione, tali bevande appositamente create dall'industria delle bevande per un consumatore giovane sono fatte di succo di frutta mischiato a superalcolici come rum, whisky o vodka; il tutto presentato in modo trendy. Con una martellante campagna pubblicitaria rivolta ai minori di venticinque anni, l'industria delle bevande tenta di invogliare al consumo i giovani mandando un messaggio che evidenzia gli aspetti sociali legati al bere alcool come l'eliminazione dello stress, la socievolezza, la convivialità, l'euforia e la possibilità di «andare al massimo» e purtroppo può spesso indurre i minori ad abusare di tali bevande. Il segreto, o meglio, il pericolo di queste finte bevande rinfrescanti sta nel fatto che l'alcool si sente appena, perché il sapore
 

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alcolico è coperto da un'alta percentuale di dolcificanti e di aromi intensi.
      La prima modifica prevista dall'articolo 1 della proposta di legge, all'articolo 10, comma 2, della legge n. 112 del 2004, mira proprio a vietare nelle fasce protette e nei programmi esplicitamente dedicati ai minori, le pubblicità di quelle che in gergo anglosassone sono chiamate «Alcool Pops» e che nel gergo dei settori merceologici sono chiamate «Ready to drink» cioè le bevande contenenti alcool in misura inferiore a 21 gradi.
      La proposta di legge, sempre all'articolo 1, introduce il comma 3-bis dell'articolo 10 della legge n. 112 del 2004 che prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul regolamento, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, che disciplina l'impiego di minori di anni quattordici nei programmi radiotelevisivi.
      La modifica che proponiamo al citato articolo 10, comma 6, prevede, poi, che in caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, venga negata l'applicazione dell'istituto dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 162 del codice penale. Tale articolo stabilisce che: «Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato»
      Negando la possibilità all'oblazione si rafforza di fatto l'efficacia delle misure sanzionatorie introdotte.
      L'articolo 2, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 10 della legge
3 maggio 2004, n. 112).

      1. All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria» sono inserite le seguenti: «Sono vietate, nelle fasce protette e nei programmi esplicitamente dedicati ai minori, le pubblicità delle cosiddette "Alcool Pops" o "Ready to drink" costituite da bevande contenenti alcool in misura inferiore a 21 gradi»;

          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

          «3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il regolamento può essere adottato anche in mancanza del parere»;

          c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: «Non è ammessa oblazione».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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