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PDL 5120

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5120



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 30 giugno 2004 (v. stampato Senato n. 982)

d'iniziativa della senatrice D'IPPOLITO VITALE

Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano»

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 luglio 2004


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» destinato a dare una particolare attestazione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, agli inviati speciali della stampa a diffusione nazionale morti, o che abbiano subito comprovati e gravi danni fisici o psicologici,

 

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che si siano comunque distinti per particolari meriti, nell'adempimento del proprio dovere in zone di guerra o in occasione di eventi calamitosi di grande rilevanza.

Art. 2.

      1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

Art. 3.

      1. Gli insigniti, o i loro congiunti, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento dell'onorificenza da parte del Presidente della Repubblica, hanno il diritto di fregiarsene in occasione di festività nazionali e di altri importanti eventi.

Art. 4.

      1. Le onorificenze di cui alla presente legge non producono effetti economici su pensioni, assegni o indennità di qualsiasi natura che sono o saranno percepite dagli aventi diritto.

Art. 5.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, emana con proprio decreto le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.


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