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PDL 5067

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5067



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FATUZZO

Disciplina della professione di docente di danza

Presentata il 16 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che viene sottoposta alla vostra attenzione intende costituire un quadro generale di riferimento per tutte le attività connesse all'insegnamento della danza.
      Pur essendo state presentate nel più recente passato diverse iniziative legislative in materia artistica, sino ad oggi è sempre mancato un chiaro e preciso intervento esclusivamente dedicato all'insegnamento dell'arte tersicorea.
      Del resto, l'assenza di un coordinamento normativo tra l'insegnamento della danza, da una parte, e la produzione di spettacoli, dall'altra, ha determinato una profonda crisi del settore.
      Tale situazione di difficoltà è sotto gli occhi di tutti, sebbene il pubblico abbia sempre manifestato un grande interesse sia per l'uno che per l'altro aspetto. Numerosissime sono infatti le famiglie che iscrivono i propri figli a corsi di danza così come un folto pubblico accoglie gli spettacoli di balletto che offrono garanzie di elevata qualità.
      Dal punto di vista della didattica, occorre evidenziare come - dopo il processo di liberalizzazione dell'insegnamento coreutico avviato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1974 - non sia ancora intervenuta una normativa in grado di garantire un minimo di affidabilità agli utenti.
      Per quanto riguarda gli spettacoli, invece, si deve purtroppo assistere al crescente consenso per le compagnie straniere e alla contestuale decadenza di quella che fu l'ormai famosa scuola italiana, un modello che non ha più trovato nel tempo esecutori di livello competitivo.
      L'unica scuola pubblica cui è stata affidata dallo Stato la fondamentale funzione di formazione dei danzatori e dei docenti è l'Accademia nazionale di danza, i cui princìpi informatori risalgono ormai a cinquanta anni fa nonostante da decenni
 

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si parli invano di una sua riforma. Per contro, una volta soppresso il Ministero del turismo e dello spettacolo, non è stata altrettanto abolita l'abitudine dei finanziamenti «a pioggia» che ha privilegiato la quantità degli spettacoli più che la loro qualità.
      Dobbiamo ammettere, addirittura, che i nomi italiani attualmente più famosi sono stati apprezzati soprattutto all'estero, a conferma di una crisi che in Italia dura ormai da lunghissimo tempo.
      Negli enti lirici italiani non si è dato luogo al rinnovamento dei corpi di ballo e al potenziamento delle scuole interne che in taluni teatri sono state persino abolite. Per quanto riguarda gli spettacoli, invece, al fine di ovviare alla mancanza di danzatori si procede per lo più alla stipula di contratti a termine che impediscono di fatto la costituzione di formazioni stabili e quindi il sorgere di una scuola, di uno stile, di una tradizione.
      La prospettiva non muta nell'ambito delle nuove fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, una normativa che - non prevedendo un'adeguata defiscalizzazione dei finanziamenti e delle sponsorizzazioni da parte dei privati - rischia di vanificare l'intento di sottrarre alla burocrazia la gestione degli spettacoli e manifesta così il velleitarismo di chi l'ha propugnata.
      Dobbiamo anche lamentare come i più diffusi mass-media offrano un'immagine non sempre edificante della danza e anzi, talvolta, addirittura avvilente alterando così negli spettatori i valori di un'arte altamente formativa.
      Presa coscienza della profonda delusione del pubblico, delle famiglie, degli artisti e di tutti coloro che all'arte di Tersicore sono interessati, è stata predisposta la presente proposta di legge che si qualifica, soprattutto, per la compostezza dei temi ai quali si è inteso dare risposta, quali la tutela dei minori - in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione - e l'affidamento dell'insegnamento a soggetti appositamente abilitati.
      In particolare, con riferimento a quest'ultimo punto, occorre sottolineare come - nel percorso scolastico di base dell'istruzione così come in quello accademico - si rende necessario e improcrastinabile riconoscere alla danza adeguata dignità, esigendo innanzitutto la profonda competenza specifica dei suoi operatori: i docenti chiamati a trasmetterne l'aspetto cognitivo, tecnico e culturale.
      La necessità di dare una precisa indicazione a tutti quei genitori che intendono far intraprendere ai propri figli questa attività fisica e artistica, la presenza di un personale docente qualificato a cui fare riferimento sia in ambito pubblico che privato, la previsione di percorsi didattici propedeutici e superiori (sulla tecnica, sulla teoria e sulla storia della danza classica, neoclassica e contemporanea) sono tutti elementi che consentono di preparare adeguatamente gli allievi da avviare alle scuole medie e ai licei ad indirizzo coreutico, al fine di proseguire verso il diploma accademico di primo e di secondo livello.
      In conclusione, una sollecita approvazione della presente proposta di legge darebbe finalmente un nuovo impulso al mondo della danza - un'arte in cui l'Italia ha dimostrato in passato di sapere e di poter eccellere - dando così risposta a quelle numerose domande di intervento che da decenni muovono in modo sempre più pressante dal mondo didattico, artistico e della produzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Natura della professione
di docente di danza).

      1. La professione di docente di danza trova il suo fondamento e la sua legittimazione nella libertà di insegnamento e nel primario diritto all'istruzione rispettivamente sanciti dagli articoli 33 e 34 della Costituzione.
      2. La professione di cui al comma 1 si esplica nel pieno rispetto del pluralismo di idee, di valori e di orientamenti presenti nella scuola e si configura quale attività indirizzata all'attuazione dei processi di apprendimento, di educazione e di formazione della persona.
      3. Ai fini dell'abilitazione alla professione di docente di danza è obbligatoria una documentata conoscenza dei princìpi basilari di anatomia umana, di fisiologia umana, di pedagogia, di psicologia dell'età evolutiva e delle altre discipline necessarie a tutelare la salute dei minori in conformità con quanto disposto dall'articolo 32 della Costituzione.

Art. 2.
(Docenti di danza).

      1. Possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento della danza e acquisire il titolo di docente di danza:

          a) i lavoratori autonomi e subordinati che hanno superato l'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 297, e dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni;

          b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in arti musicali e coreutiche che hanno frequentato una scuola di specializzazione della durata minima di due anni;

 

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          c) i soggetti in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che hanno svolto continuativamente per almeno cinque anni l'attività di coreografo, di maestro ripetitore, di primo ballerino o di prima ballerina, di ballerino o di ballerina di fila, presso enti lirici e fondazioni italiane e internazionali.

      2. In attuazione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europa, fatto a Lisbona l'11 aprile 1997, resa esecutiva dalla legge 11 luglio 2002, n. 148, sono altresì valutabili, ai fini del conseguimento dell'abilitazione prevista dal presente articolo, tutti i casi in cui è riconosciuta l'equipollenza dei titoli.

Art. 3.
(Istituzione dell'albo nazionale
dei docenti di danza).

      1. È istituito l'albo nazionale dei docenti di danza, di seguito denominato «albo», cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 2 che hanno ottenuto la relativa abilitazione.
      2. L'albo è suddiviso in tre sezioni, la prima relativa ai docenti degli istituti del primo ciclo di istruzione, la seconda relativa ai docenti degli istituti del secondo ciclo di istruzione e la terza relativa ai docenti liberi professionisti.
      3. L'iscrizione nell'ambito delle prime due sezioni dell'albo avviene secondo la classe di concorso individuata dal titolo abilitante; se il titolo si estende a più di una classe si ha diritto all'iscrizione in entrambe le sezioni dell'albo.
      4. Ai fini dell'iscrizione all'albo, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), devono superare una prova di esame basata sulla conoscenza dei princìpi fondamentali di anatomia umana, di fisiologia umana, di pedagogia, di psicologia dell'età evolutiva, di propedeutica della danza, di teoria della danza e di storia della danza.
      5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università

 

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e della ricerca, sono emanate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

Art. 4.
(Esercizio della professione).

      1. Per l'esercizio della professione di docente di danza è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia nel caso in cui le funzioni siano svolte in forma autonoma, sia in pendenza di un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato.
      2. Il docente inquadrato in un rapporto di lavoro dipendente nell'ambito delle istituzioni scolastiche pubbliche può allo stesso tempo esercitare autonomamente l'attività di insegnamento, purché ciò non sia di pregiudizio al regolare e corretto assolvimento delle funzioni nell'istituzione scolastica dalla quale dipende.
      3. Gli iscritti all'albo hanno la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato e dell'Unione europea, nonché in tutte le istituzioni scolastiche italiane all'estero.

Art. 5.
(Esclusività del rapporto professionale
e libera professione).

      1. Il docente di danza, all'atto dell'assunzione presso strutture pubbliche, può scegliere l'inquadramento in regime di esclusività, impegnandosi a non svolgere alcuna attività di insegnamento in forma autonoma o in qualità di dipendente presso istituti privati. In tale caso il trattamento economico è differenziato sulla base di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
      2. Il docente di danza che organizza corsi privati deve garantire il rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei locali in cui svolge tale attività.

 

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Art. 6.
(Affidamento dell'insegnamento
della danza e sanzioni).

      1. Le scuole di ogni ordine e grado hanno l'obbligo di affidare l'insegnamento della danza a soggetti iscritti all'albo.
      2. Chiunque esercita l'attività di docente di danza senza essere iscritto all'albo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi e le scuole private di danza sono tenuti ad adeguare i rispettivi ordinamenti a quanto previsto dalla medesima legge.

Art. 7.
(Aggiornamento professionale).

      1. Ogni docente di danza ha l'obbligo di svolgere nel corso dell'anno un periodo della durata minima di dieci giorni appositamente destinato all'aggiornamento professionale.
      2. I corsi istituiti al fine di cui al comma 1 sono svolti in strutture nazionali o estere riconosciute dallo Stato italiano e giudicate idonee a svolgere tale compito.
      3. Il periodo di aggiornamento, che può essere assolto anche in forma frazionata, dà diritto a percepire crediti formativi e non implica la perdita del trattamento economico nel caso in cui l'attività sia svolta in pendenza di un rapporto di lavoro dipendente.

Art. 8.
(Consiglio nazionale dei docenti di danza).

      1. È istituito, con sede presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Consiglio nazionale dei docenti di danza, di seguito denominato «Consiglio».
      2. Il Consiglio è composto da venti membri, in rappresentanza di ciascuna

 

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regione, più un rappresentante del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
      3. Il Consiglio è l'organo di rappresentanza dei docenti in ogni sede istituzionale ed esercita le seguenti attribuzioni:

          a) dà pareri al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la formazione coreutica del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché la formazione permanente;

          b) stabilisce annualmente il piano delle attività di aggiornamento, per l'attuazione delle quali si avvale principalmente delle istituzioni di alta cultura e delle università;

          c) coordina e promuove le attività culturali tese al miglioramento e al perfezionamento della professionalità;

          d) regola la formazione in seno alle scuole specialistiche e verifica periodicamente lo svolgimento da parte degli iscritti all'albo delle attività di aggiornamento;

          e) intraprende ogni iniziativa a carattere nazionale a tutela della reputazione, della dignità e della libertà dei docenti di danza.

      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono emanate le norme relative alle modalità di elezione del Consiglio nonché alla sua organizzazione.


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