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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5067 |
1. La professione di docente di danza trova il suo fondamento e la sua legittimazione nella libertà di insegnamento e nel primario diritto all'istruzione rispettivamente sanciti dagli articoli 33 e 34 della Costituzione.
2. La professione di cui al comma 1 si esplica nel pieno rispetto del pluralismo di idee, di valori e di orientamenti presenti nella scuola e si configura quale attività indirizzata all'attuazione dei processi di apprendimento, di educazione e di formazione della persona.
3. Ai fini dell'abilitazione alla professione di docente di danza è obbligatoria una documentata conoscenza dei princìpi basilari di anatomia umana, di fisiologia umana, di pedagogia, di psicologia dell'età evolutiva e delle altre discipline necessarie a tutelare la salute dei minori in conformità con quanto disposto dall'articolo 32 della Costituzione.
1. Possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento della danza e acquisire il titolo di docente di danza:
a) i lavoratori autonomi e subordinati che hanno superato l'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 297, e dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in arti musicali e coreutiche che hanno frequentato una scuola di specializzazione della durata minima di due anni;
c) i soggetti in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che hanno svolto continuativamente per almeno cinque anni l'attività di coreografo, di maestro ripetitore, di primo ballerino o di prima ballerina, di ballerino o di ballerina di fila, presso enti lirici e fondazioni italiane e internazionali.
2. In attuazione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europa, fatto a Lisbona l'11 aprile 1997, resa esecutiva dalla legge 11 luglio 2002, n. 148, sono altresì valutabili, ai fini del conseguimento dell'abilitazione prevista dal presente articolo, tutti i casi in cui è riconosciuta l'equipollenza dei titoli.
1. È istituito l'albo nazionale dei docenti di danza, di seguito denominato «albo», cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 2 che hanno ottenuto la relativa abilitazione.
2. L'albo è suddiviso in tre sezioni, la prima relativa ai docenti degli istituti del primo ciclo di istruzione, la seconda relativa ai docenti degli istituti del secondo ciclo di istruzione e la terza relativa ai docenti liberi professionisti.
3. L'iscrizione nell'ambito delle prime due sezioni dell'albo avviene secondo la classe di concorso individuata dal titolo abilitante; se il titolo si estende a più di una classe si ha diritto all'iscrizione in entrambe le sezioni dell'albo.
4. Ai fini dell'iscrizione all'albo, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), devono superare una prova di esame basata sulla conoscenza dei princìpi fondamentali di anatomia umana, di fisiologia umana, di pedagogia, di psicologia dell'età evolutiva, di propedeutica della danza, di teoria della danza e di storia della danza.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
1. Per l'esercizio della professione di docente di danza è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia nel caso in cui le funzioni siano svolte in forma autonoma, sia in pendenza di un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato.
2. Il docente inquadrato in un rapporto di lavoro dipendente nell'ambito delle istituzioni scolastiche pubbliche può allo stesso tempo esercitare autonomamente l'attività di insegnamento, purché ciò non sia di pregiudizio al regolare e corretto assolvimento delle funzioni nell'istituzione scolastica dalla quale dipende.
3. Gli iscritti all'albo hanno la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato e dell'Unione europea, nonché in tutte le istituzioni scolastiche italiane all'estero.
1. Il docente di danza, all'atto dell'assunzione presso strutture pubbliche, può scegliere l'inquadramento in regime di esclusività, impegnandosi a non svolgere alcuna attività di insegnamento in forma autonoma o in qualità di dipendente presso istituti privati. In tale caso il trattamento economico è differenziato sulla base di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
2. Il docente di danza che organizza corsi privati deve garantire il rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei locali in cui svolge tale attività.
1. Le scuole di ogni ordine e grado hanno l'obbligo di affidare l'insegnamento della danza a soggetti iscritti all'albo.
2. Chiunque esercita l'attività di docente di danza senza essere iscritto all'albo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi e le scuole private di danza sono tenuti ad adeguare i rispettivi ordinamenti a quanto previsto dalla medesima legge.
1. Ogni docente di danza ha l'obbligo di svolgere nel corso dell'anno un periodo della durata minima di dieci giorni appositamente destinato all'aggiornamento professionale.
2. I corsi istituiti al fine di cui al comma 1 sono svolti in strutture nazionali o estere riconosciute dallo Stato italiano e giudicate idonee a svolgere tale compito.
3. Il periodo di aggiornamento, che può essere assolto anche in forma frazionata, dà diritto a percepire crediti formativi e non implica la perdita del trattamento economico nel caso in cui l'attività sia svolta in pendenza di un rapporto di lavoro dipendente.
1. È istituito, con sede presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Consiglio nazionale dei docenti di danza, di seguito denominato «Consiglio».
2. Il Consiglio è composto da venti membri, in rappresentanza di ciascuna
a) dà pareri al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la formazione coreutica del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché la formazione permanente;
b) stabilisce annualmente il piano delle attività di aggiornamento, per l'attuazione delle quali si avvale principalmente delle istituzioni di alta cultura e delle università;
c) coordina e promuove le attività culturali tese al miglioramento e al perfezionamento della professionalità;
d) regola la formazione in seno alle scuole specialistiche e verifica periodicamente lo svolgimento da parte degli iscritti all'albo delle attività di aggiornamento;
e) intraprende ogni iniziativa a carattere nazionale a tutela della reputazione, della dignità e della libertà dei docenti di danza.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono emanate le norme relative alle modalità di elezione del Consiglio nonché alla sua organizzazione.
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