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PDL 4902

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4902



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VOLONTÈ, CIRO ALFANO, DORINA BIANCHI, DEGENNARO, FILIPPO DRAGO, GIUSEPPE DRAGO, GIUSEPPE GIANNI, LUCCHESE, MANINETTI, MAZZONI, MEREU, PERETTI, ROMANO

Modifica all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508,
in materia di assistenza economica ai sordomuti

Presentata il 20 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Da anni l'Ente nazionale sordomuti, ente morale di rappresentanza e tutela degli oltre 40.000 sordomuti presenti sul territorio nazionale, chiede che vengano ridiscussi i criteri che hanno dato luogo ad una grave anomalia: quella per la quale allo stesso diritto costituzionalmente garantito all'autonomia del disabile, corrispondono prestazioni dello Stato talmente diverse che - a titolo di esempio - l'indennità riservata ai ciechi civili è circa il triplo di quella riservata ai sordi, quest'ultima ferma ad 220,18 euro.
      L'anomalia è ancora più evidente se si tiene conto che l'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi assoluti viene concessa fin dal 1968 (legge 28 marzo 1968, n. 406), mentre l'indennità di comunicazione è stata riconosciuta per la prima volta ai sordomuti solo vent'anni più tardi (legge 21 novembre 1988, n. 508).
      Tale diversità di trattamento da parte dello Stato, non è tuttavia confortata né da ragioni medico-scientifiche, né tantomeno da ragioni sociali.
      L'organizzazione mondiale della sanità (OMS), ad esempio, riconosce come egualmente gravissime la cecità e la sordità profonda. E non senza un'adeguata motivazione.
      L'OMS, infatti, in un suo manuale per una classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli svantaggi esistenziali, individua opportunamente tre momenti separati, ma coordinati, che intervengono in un processo invalidante:

          1) la menomazione (o minorazione);

          2) la disabilità;

 

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          3) l'handicap (o svantaggio).

      La menomazione è un danno organico, una patologia che comporta una non esistenza, o cattivo funzionamento, di un arto o di una parte del corpo, una qualsiasi perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica.
      La disabilità è la perdita di funzioni, di una capacità operativa, conseguente alla menomazione, ovvero qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere una attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano.
      L'handicap, infine è la difficoltà che il menomato, o il disabile, subisce nel confronto esistenziale con gli altri, il disagio sociale che deriva da una perdita di funzioni o di capacità, la condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una disabilità che in un certo soggetto limita od impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all'età, al sesso e a fattori socio-culturali.
      Appare del tutto evidente che tali condizioni sussistono in eguale misura per entrambe le categorie di disabili citate che infatti, come detto, vengono trattate dall'OMS alla stessa stregua.
      In Italia, invece, questa omogeneità è stata compresa solo in parte dal legislatore nel 1988, quando ha riconosciuto ai sordi un'indennità che prima non veniva loro concessa e per le medesime sottostanti ragioni che vent'anni prima avevano determinato il riconoscimento di una indennità per i ciechi. Infatti l'indennità di accompagnamento è un sostegno economico erogato dallo Stato a favore di cittadini ciechi assoluti perché non in grado di camminare senza aiuto permanente di un accompagnatore, mentre l'indennità di comunicazione trae la sua ratio dall'assistenza di cui la persona sorda necessità per poter comunicare con le persone udenti.
      Purtroppo la sordità ha una caratteristica perversa, quella di essere una disabilità «invisibile». Ciò ha comportato nel passato, e comporta tutt'oggi, una «distrazione» sociale e politica nei confronti di questa minorazione. Tutti ci accorgiamo di un ragazzo in sedia a rotelle che non riesce a salire dei gradini o di un cieco che ha difficoltà ad attraversare la strada e proviamo immediatamente un «sentimento» nei confronti di questi soggetti svantaggiati, che muove in noi la coscienza di adottare misure legislative che possano migliorare la qualità delle loro vite. Legiferiamo dunque e giustamente sull'abbattimento delle barriere architettoniche e riconosciamo un'indennità di accompagnamento, nel determinarne la cui misura teniamo conto del costo mensile che può avere un accompagnatore.
      Incontriamo sul nostro percorso di vita una persona sorda, invece, e se non «entriamo in contatto diretto» con essa non ce ne accorgiamo neanche. E non ce ne potremmo nemmeno accorgere perché per entrare in contatto diretto con una persona sorda bisogna abbattere le invisibili barriere della comunicazione.
      Riflettiamo, dunque, sul perché esiste questa differenza di importo tra le due indennità, su quale base abbiamo determinato l'importo dell'indennità di comunicazione per i sordi e soprattutto su quale base abbiamo il dovere legislativo di determinare il suddetto importo per il futuro. Non dimentichiamo che la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», nel prevedere all'articolo 24 la delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, afferma al comma 1, lettera a), che «La riclassificazione [degli importi] tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono (...), per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica (...)».
      Inoltre, sempre l'articolo 24, al comma 1, lettera e), nel disegnare i princìpi e criteri direttivi che il Governo deve seguire per il riordino dei suddetti emolumenti, stabilisce la «equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in

 

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atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo». Tale disposizione è rimasta, ad oggi, lettera morta.
      A ben vedere, dunque, se nel determinare l'importo delle indennità si tenesse effettivamente conto, come recita correttamente la legge n. 328 del 2000, della funzione dell'emolumento, non ci si potrebbe sottrarre dal formulare una evidente riflessione: chiunque può accompagnare un cieco o un invalido civile, un parente, un amico, un volontario, un militare di leva, un giovane o anche un anziano. Per assistere una persona sorda, invece, occorre essere un operatore della comunicazione, un interprete, un tutor, che però devono essere in possesso di una particolare preparazione professionale che si ottiene solo dopo alcuni anni di formazione specifica. Va da sé che reperire sul mercato tale figura è più raro e sicuramente più oneroso che reperire un accompagnatore, il quale, molto spesso, non comporta alcun costo. Basti pensare a questo proposito all'ultimo bando riservato all'Unione italiana ciechi per l'assegnazione di 35.000 accompagnatori attraverso il servizio civile volontario.
      Paradossalmente, dunque, tenendo conto della funzione delle due indennità, dovremmo giungere alla conclusione che l'indennità di comunicazione riservata ai sordi dovrebbe essere di importo maggiore rispetto a quella di accompagnamento!
      Non ci spingiamo fino a questo punto, ma riteniamo indispensabile almeno che, a fronte di un medesimo presupposto di fatto e di diritto, venga riconosciuto un trattamento analogo. Nella situazione attuale l'articolo 3 della nostra Costituzione vale in maniera difforme per alcuni cittadini, rispetto ad altri.
      Confrontiamo ora nella tabella seguente le diverse indennità:

Tipo di provvidenza
Importo
Limite di reddito
 2003 200420032004
Pensione ciechi civili assoluti
242,13248,1913.103,2013.417,68
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)
223,90229,50 13.103,2013.417,68
Pensione ciechi civili parziali
223,90229,5013.103,2013.417,68
Pensione invalidi civili totali
223,90229,5013.103,20 13.417,68
Pensione sordomuti
223,90229,50 13,103,2013.417,68
Assegno mensile invalidi civili parziali
223,90229,503.846,053.942,25
Indennità mensile frequenza minori
223,90229,503.846,05 3.942,25
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti
633,68649,15NessunoNessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali
431,19 436,77NessunoNessuno
Indennità comunicazione sordomuti
217,66220,18NessunoNessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti
113,91157,69 NessunoNessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
402,12412,18NessunoNessuno

      Fra di esse vi è senza ragione un dislivello mensile di 428,97 euro. Quello che oggi chiediamo è che vi sia un incremento delle indennità di comunicazione tale da garantire il riconoscimento della pari dignità tra i disabili cosiddetti «sensoriali».
      Il riconoscimento del diritto di un sordo di non sentirsi «meno» di un cieco, di non sentirsi un disabile di «serie B», è un compito a cui non possiamo sottrarci.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente:

      «1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, valutato in 68.635.200 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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