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PDL 5043

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5043




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NIGRA, OSVALDO NAPOLI, MERLO, CIMA,
GIANNI MANCUSO, CROSETTO, MORGANDO

Disposizioni per la tutela del marchio e del termine olimpico

Presentata il 1o giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Come condizione per l'assegnazione dei XX Giochi olimpici invernali a Torino, con lettera in data 31 luglio 1998 del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, il Governo italiano assunse verso il Comitato internazionale olimpico (CIO) una serie di obbligazioni tra le quali la seguente: «Si garantisce inoltre (omissis) che verrà emanata, in accordo con il CIO, una particolare regolamentazione per salvaguardare l'esclusività del marchio olimpico e per prevenire ogni sfruttamento illecito, in applicazione del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato dall'Italia in base alla legge 24 luglio 1985, n 434».
      Lo Host City Contract, concluso, con il CIO, nel giugno del 1999, stabilisce, a sua volta, l'obbligazione del comune di Torino, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006 (TOROC) di garantire che, a partire dal 31 dicembre 1999, sia il simbolo olimpico, sia gli altri segni o riferimenti distintivi dei Giochi olimpici («olimpico», «olimpiadi», eccetera), beneficiassero di un'opportuna protezione in Italia. Mentre il simbolo olimpico (i cinque cerchi intrecciati) è coperto da opportuna registrazione, gli altri segni distintivi o riferimenti olimpici e in particolare i termini «olimpico» e «olimpiadi» non beneficiano di alcuna protezione e, in base alla normativa generale, non sono registrabili. Peraltro, il TOROC, sempre a norma delle disposizioni dello Host City Contract (paragrafo c) dell'articolo 46) ha l'obbligo di «garantire che nessun terzo non autorizzato associ il proprio marchio o i propri prodotti ai marchi olimpici inducendo il pubblico in inganno sull'esistenza di una
 

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licenza o di altra autorizzazione da parte del CIO, del TOROC o del CONI.
      Stante quanto sopra esposto, la città di Torino, il CONI e il TOROC sono inadempienti verso il CIO. Né risulta emanata alcuna specifica regolamentazione o altro provvedimento che possa considerarsi adempimento di quanto direttamente promesso nella lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri prima citata. A ciò si aggiunga che in relazione ai Giochi olimpici di Sidney, di Salt Lake City e di Atene i comitati organizzatori ed i Governi dei rispettivi Paesi ospiti hanno onorato gli impegni assunti. In particolare, una legislazione speciale è stata emanata in ciascuno dei Paesi ospiti dei predetti Giochi, oltre che nel Regno Unito. Si allega la traduzione della regolamentazione speciale greca, che costituisce il precedente più significativo poiché legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea, emanata nella vigenza della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, recepita con decreto legislativo n. 480 del 1992.
      Il CIO, basandosi sulle disposizioni dello Host City Contract, chiede regolarmente al TOROC di intervenire per impedire l'uso di termini come «olimpico», «olimpiadi», eccetera, da parte di terzi, dando per scontata l'esistenza di una normativa che permetta la protezione di tali termini.
      In relazione a quanto esposto, si raccomanda vivamente un intervento legislativo affinché venga dato seguito a quanto promesso nella lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri richiamata, in termini quanto più vicini possibile alla normativa greca allegata. A questo fine, data anche l'urgenza, è stata redatta la presente proposta di legge, che reca norme specifiche per la situazione dei futuri Giochi olimpici invernali di Torino. Se l'iniziativa sarà condivisa, saremo a disposizione per ogni chiarimento e giustificazione dei contenuti del progetto di legge nonché per ogni opportuna «negoziazione» nelle opportune sedi.
 

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Allegato

TRADUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE GRECA IN FORMA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 2598 DEL 1998

Articolo 3.
(Protezione dei marchi olimpici e segni distintivi).

        1. Il simbolo olimpico, come descritto nell'allegato al Trattato di Nairobi, ratificato dalla legge n. 1347/1983, i termini «Olympic» («Olimpico»), «Olimpiad» («Olimpiade») ed il motto olimpico («Citius-Altius-Fortius»), sia in greco sia in tutte le lingue straniere, saranno protetti come emblemi e segni distintivi del Comitato Olimpico Greco in conformità alle condizioni della legge n. 2239/1994.
        2. Il simbolo olimpico, i termini, il motto, gli emblemi e i segni distintivi di cui al comma 1 di questo articolo si hanno per automaticamente registrati presso il competente dipartimento del Ministero del commercio, senza che sia richiesto il preventivo esame del rispetto dei requisiti per la loro registrazione.
        3. L'emblema e la mascotte del Comitato Organizzativo per i Giochi Olimpici-Atene 2004 beneficeranno della protezione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
        4. Il Comitato Olimpico Ellenico ed il Comitato Organizzativo per i Giochi Olimpici-Atene 2004 saranno i soli organi legittimati ad esercitare i diritti che derivano dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. L'uso dei termini «Cultural Olympiad» («Olimpiade Culturale») e «Cultural Olympic Games» («Giochi Culturali Olimpici») sarà ammesso dopo la concessione di una speciale licenza da parte del Ministero della cultura di concerto con il Comitato Olimpico Greco.
        5. Gli emblemi, i simboli ed i segni distintivi indicati nella presente legge beneficeranno della tutela sia nella classe di beni e prodotti sia nella classe dei servizi.
        6. La tutela degli emblemi e dei simboli indicati in questo articolo sarà continua e ininterrotta.
        7. La tutela apprestata dal presente articolo si estenderà anche al nome (alla ragione sociale) e alla denominazione sociale (distinctive title) della società indicata dall'articolo 2 della presente legge (cioè Comitato Organizzativo dei Giochi), alla ragione sociale e alla denominazione sociale (distinctive title) delle società controllate, inclusi, ma non solo, i termini «Athens 2004» («Atene 2004»), «Olympic Games-Athens 2004» («Giochi Olimpici-Atene 2004»), «2004 Olympic Games» («Giochi Olimpici 2004»), «Olympic Games-Greece» («Giochi Olimpici-Grecia») e qualsiasi altro relativo termine in greco o in qualsiasi altra lingua straniera. Il relativo divieto si estenderà anche all'uso di questi termini su INTERNET.
        8. La Lotteria Olimpica indicata nel comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 2433/1966 (Gazzetta Ufficiale A' 180) potrà anche essere organizzata in forma elettronica o elettromeccanica.
        9. A) Tutti i «simboli e segni distintivi» tutelati e previsti nei commi 1-7 del presente articolo saranno considerati «simboli e segni distintivi olimpici». Per decisione congiunta del Ministero della

 

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cultura e del Ministero della giustizia, pubblicata sulla Gazzetta Governativa, altri relativi simboli e segni distintivi potranno beneficiare della speciale tutela prevista per i simboli ed i segni distintivi olimpici. I simboli ed i segni distintivi olimpici sono altresì tutelati dalla vigente legislazione ed, in particolare, dalla legge n. 2239/1994 «Sui Marchi» [Gazzetta Governativa 152.1], salvo che non sia di seguito diversamente disposto.
            B) Salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge n. 2239/1994, la legittimità di qualsiasi uso in qualsiasi forma dei simboli olimpici e dei segni distintivi, in particolare attraverso la riproduzione, apposizione e la rappresentazione dei prodotti medesimi potrà essere attestata e comprovata esclusivamente da un accordo avente forma scritta stipulato tra l'utilizzatore ed il Comitato organizzativo per i Giochi olimpici, Atene 2004 S.A. (di seguito indicato come «la Società»), registrato presso il competente ufficio tributario, ovvero mediante documenti conformi alla normativa fiscale (in relazione ai quali è stata emessa fattura dall'utilizzatore) che devono essere sottoscritti dalla società. In assenza di documenti come quelli sopra indicati, non è ammessa prova relativa alla legittimità dell'uso dei simboli e dei segni distintivi olimpici o relativa all'autenticità e all'origine legittima dei prodotti, nonostante il diverso accordo di utilizzare strumenti scritti che non soddisfano le condizioni previste dalla legge.
            C) Qualsiasi azione in sede civile per inibire l'uso e/o per ottenere il risarcimento dei danni, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della legge n. 2239/1994, potrà essere esperita davanti alla Corte nella cui circoscrizione ha sede legale la società. Per ciascun accertato utilizzo non autorizzato (illegittimo) dei simboli e dei segni distintivi olimpici, la Corte ordinerà sempre al convenuto di pagare una somma non inferiore a 300.000 dracme (GRD 300.000) a titolo di risarcimento del danno morale subito dall'attore.
            D) Le questioni di inibitoria per la tutela dei simboli e dei segni distintivi olimpici saranno in ogni caso trattate dalla Corte di primo grado in composizione monocratica. Le decisioni di inibitoria potranno essere in ogni caso appellate presso la Corte nella cui circoscrizione ha sede la società. Le disposizioni dell'articolo 693, articolo 715, comma 5, ed articolo 729, comma 5, del codice di procedura civile non saranno applicabili.
            E) Chiunque privo dei documenti sopra indicati alla lettera B) del presente comma faccia comunque uso dei simboli olimpici e dei segni distintivi, in particolare attraverso la riproduzione, apposizione o la rappresentazione sui prodotti, soggiace alla pena di un minimo di 3 mesi di reclusione e ad una multa non inferiore a 200.000 dracme (GRD 200.000). I reati saranno ritenuti delicto in flagrante e saranno trattati dalla competente Corte in composizione monocratica. La procedura applicata sarà in ogni caso quella prevista agli articoli 418 e seguenti del codice di procedura penale ed i prodotti saranno sequestrati e confiscati, a prescindere dalla condanna dell'imputato.

        10. Le istanze per la inibizione dell'uso o per il risarcimento dei danni di cui all'articolo 19 della legge n. 146/1914 («Sulla concorrenza sleale») relative alla protezione dei simboli e dei segni distintivi olimpici indicati nel presente articolo saranno precluse dopo un periodo di due (2) anni dalla data in cui l'istante ha avuto conoscenza

 

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del fatto illecito e dell'autore dell'illecito, ed in ogni caso trascorsi cinque anni dal fatto illecito; e ogni azione prevista dalla legge n. 146 del 1914 o connessa con un'azione prevista dalla legge n. 2239/1994 («Sui Marchi») sarà esaminata, a prescindere dal valore, dalla Corte in composizione monocratica, secondo la procedura indicata agli articoli 663 e seguenti del codice di procedura civile. Le azioni dovranno essere esaminate entro due (2) mesi e la notifica all'altra parte dovrà essere effettuata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza. L'udienza potrà essere aggiornata per eccezionali motivi solamente una volta e la nuova udienza dovrà fissata entro un mese. La decisione dovrà essere emessa entro tre mesi dalla data dell'udienza e sarà provvisoriamente esecutiva, e la sua provvisoria esecutorietà non è soggetta a gravame. Le richieste di inibitoria relative alle istanze di cui al presente comma dovranno essere esaminate entro 20 giorni dal deposito e la decisione dovrà essere resa entro un mese. L'udienza potrà essere aggiornata per eccezionali motivi solamente una volta e la nuova udienza dovrà fissata entro dieci giorni.
        11. La speciale tutela apprestata ai simboli ed ai segni distintivi olimpici ai sensi del presente articolo sarà estesa ai marchi dei «Giochi Paralimpici», al motto dei Giochi paralimpici (Mind, Body, Spirit») e ai termini «Paralimpico», «Paralimpiade», «Giochi Paralimpici 2004», «Paralimpici 2004», «Atene 2004 Giochi Paralimpici», «Atene 2004 Paralimpici», «Giochi Paralimpici-Grecia» e a qualsiasi altra simile espressione in greco o in qualsiasi altra lingua straniera, nonché agli emblemi, marchi, mascotte dei Giochi Paralimpici 2004. Le disposizioni del comma 10 del presente articolo relativo alle regole procedurali ed alle questioni relative alle decadenze e preclusioni, si applicano mutatis mutandis nel caso di azioni che coinvolgano i simboli ed i segni distintivi paralimpici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In attuazione di quanto stabilito dal trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983, reso esecutivo con legge 24 luglio 1985, n. 434, e dall'articolo 18, comma 1, lettera d), del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, il simbolo olimpico, come definito nell'allegato del citato trattato di Nairobi, non può costituire oggetto di registrazione come marchio né isolatamente né assieme ad altri elementi per qualsiasi classe di prodotti o di servizi a nome di soggetti diversi dal Comitato internazionale olimpico (CIO), dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Eventuali registrazioni effettuate in violazione del divieto stabilito dal presente comma sono nulle a tutti gli effetti di legge.
      2. Il divieto di cui al comma 1 si applica altresì ai segni costituiti da o comprendenti le parole «olimpico», «Olimpiadi» e «Giochi olimpici» sia in lingua italiana che in lingue straniere, ovvero l'emblema della torcia olimpica e il motto olimpico «Citius, Altius, Fortius», nonché all'espressione «Torino 2006», alla mascotte e agli altri simboli o emblemi dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, tenuto conto dell'alto significato simbolico dei medesimi e della loro attitudine a richiamare il simbolo olimpico e i relativi eventi sportivi e, in particolare, i citati XX Giochi olimpici invernali Torino 2006.
      3. L'uso come marchio o come altro segno distintivo, ai fini commerciali, del simbolo olimpico nonché dei segni costituiti da o comprendenti le parole «olimpico», «Olimpiadi» e «Giochi olimpici» o il motto olimpico e degli altri simboli o segni elencati al comma 2 è riservato esclusivamente

 

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al CIO e al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, fatti comunque salvi eventuali diversi ed autonomi titoli di protezione, nonché agli enti, alle società o alle persone, dal medesimo CIO o dal Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006 espressamente autorizzati con appositi contratti scritti. Ai fini di cui al presente comma, non è ammesso atto diverso dall'autorizzazione da parte del CIO o del citato Comitato.
      4. È altresì vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o servizio e il CIO o il Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006.
      5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 4 sono permanenti per quanto riguarda l'uso del simbolo olimpico; per quanto riguarda gli altri segni elencati ai medesimi commi, i divieti si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2006.
      6. L'accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente legge è affidato al Corpo della guardia di finanza e all'Arma dei carabinieri, i quali provvedono, altresì, al sequestro di tutto quanto risulti prodotto, messo in commercio, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi.
      7. Ai responsabili delle violazioni individuati ai sensi del comma 6, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla legislazione vigente.
      8. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il CIO, direttamente o a mezzo di propri delegati, può proporre a protezione del simbolo olimpico o dei segni costituiti da o contenenti le parole «olimpico», «Olimpiadi» e «Giochi olimpici» e il motto olimpico ulteriori azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente.


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