Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5073

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5073



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BENVENUTO, OTTONE, FASSINO, BERSANI, ABBONDANZIERI, ALBONETTI, BOVA, COLUCCINI, FLUVI, FRANCESCHINI, GASPERONI, GRANDI, GUERZONI, RAFFAELLA MARIANI, MOTTA, PIGLIONICA, PISTONE, PREDA, QUARTIANI, RUZZANTE, SANDI, SANDRI, SEDIOLI, VIANELLO

Modifica all'articolo 2751-bis del codice civile in materia di privilegio dei prestiti effettuati da soci delle società cooperative

Presentata il 17 giugno 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Gli sviluppi dell'ordinamento creditizio e del mercato finanziario e le riaffermate esigenze di tutela del risparmio, che sono oggi più che mai all'ordine del giorno, impongono di affrontare il tema dei prestiti effettuati da soci delle società cooperative, che rappresentano una fattispecie tipica e insostituibile del modello cooperativo. Ricordiamo che la funzione sociale e la promozione di quest'ultimo sono, non a caso, postulati dell'articolo 45 della Costituzione.
      Sotto il profilo ordinamentale, la materia è regolata dall'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che al comma 3 dispone, in deroga al divieto generale di raccolta del risparmio tra il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche, che «Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro».
      In sede applicativa, la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 3 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, ha consentito alle società cooperative che non svolgono attività finanziaria di raccogliere risparmio anche presso i soci con meno del 2 per cento del capitale (soglia viceversa stabilita per società non cooperative), purché entro determinati tetti globali rapportati al patrimonio sociale.
      I limiti individuali dei prestiti sociali nelle cooperative sono fissati dal combinato
 

Pag. 2

disposto dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nell'equivalente di lire 40 milioni, elevato, in dati casi, all'equivalente di lire 80 milioni.
      Occorre peraltro procedere ad integrare il predetto quadro ordinamentale con l'assegnazione di una idonea protezione giuridica al diffuso valore etico e sociale, di sostanziale valenza costituzionale, rappresentato dai prestiti effettuati dai soci alle proprie cooperative, sotto forma di attribuzione di privilegio generale sui beni mobili del debitore-società cooperativa.
      Proponiamo pertanto di inserire i prestiti effettuati dai soci delle società cooperative non finanziarie, purché raccolti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nel disposto di cui all'articolo 2751-bis del codice civile, relativo ai crediti per retribuzioni e provvigioni, dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.
      Per il combinato disposto con l'articolo 2777 del medesimo codice civile, tale privilegio rimarrà posposto, oltre che alle sempre prioritarie spese di giustizia, ai crediti per retribuzioni subordinate e professionali ed a quelli dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e soccidari, andandosi a collocare in un ordine che include i crediti delle imprese artigiane, quelli delle cooperative e dei consorzi agricoli e quelli delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo.
      Per tutti i motivi sopra richiamati, auspichiamo la sollecita approvazione della presente proposta di legge.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di tutelare le cause di prelazione dei soci delle società cooperative, in applicazione dell'articolo 45 della Costituzione e per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 2751-bis
del codice civile).

      1. Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 2751-bis del codice civile è inserito il seguente:

      «4-bis) i crediti dei soci delle società cooperative che non svolgono attività finanziaria, per la raccolta di risparmio effettuata da queste ultime nel rispetto delle disposizioni vigenti per la raccolta del risparmio tra il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche;».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su