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PDL 5054

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5054



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUZZANTE

Introduzione dell'articolo 120-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità degli amministratori degli enti e delle imprese degli enti locali

Presentata il 10 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge va ad incidere sul testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, allo scopo di introdurre, sul versante della gestione degli enti e delle imprese degli enti locali (e dunque delle nomine, prevalentemente di natura politica, che vi stanno alla base), una particolare causa di incompatibilità per amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza degli stessi. La proposta di legge prevede che non possa essere nominato a tali cariche chi risiede nei cosiddetti «paradisi fiscali» così come individuati dall'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.
      La ratio di tale disposizione, che introduce l'articolo 120-bis del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, muove da una considerazione politica ben precisa: alla luce delle recenti vicende finanziarie di alcuni gruppi italiani (Cirio, Parmalat, eccetera) e della loro stretta connessione con i «paradisi fiscali», le nomine effettuate dagli amministratori locali per importanti incarichi presso enti o imprese facenti capo agli enti locali, non possono riguardare soggetti residenti in Paesi con regimi fiscali «privilegiati». Si tratta di una norma che oltre a introdurre un minimo di buonsenso dopo le recenti vicende che hanno coinvolto migliaia di risparmiatori italiani, vuole garantire il massimo di trasparenza
 

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nei confronti dei manager che amministrano le risorse finanziarie locali. A tale proposito e a testimonianza dell'urgenza della presente proposta di legge, basti citare il caso dell'amministrazione comunale di Padova che, a poche settimane dal voto, ha nominato alla carica di presidente di APS finanziaria (che gestisce il patrimonio dell'azienda Padova servizi pari a circa 120 milioni di euro) un manager con residenza a Montecarlo. È del tutto evidente che, nel caso di un dissesto della società finanziaria, sarebbe estremamente difficile, per le autorità italiane, indagare con efficacia sui responsabili amministrativi della stessa.
      La presente proposta di legge, dopo l'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introduce, quindi, l'articolo 120-bis, che specifica che è causa di incompatibilità con la carica di amministratore o di dipendente di un ente, istituto o azienda, la residenza in uno degli Stati o dei territori individuati ai sensi del citato articolo 167, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

      «Art. 120-bis. (Incompatibilità con la carica di amministratore degli enti e delle imprese degli enti locali) - 1. È causa di incompatibilità con la carica di amministratore o di dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento degli enti, degli istituti o delle aziende di cui al presente titolo la residenza in uno degli Stati o dei territori individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».


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