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PDL 5087

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5087



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali

Presentato il 25 giugno 2004


      

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Onorevoli Deputati! - L'unito decreto-legge (che si presenta per la conversione in legge) è ispirato all'esigenza di sanare con urgenza particolari situazioni di precarietà tramite una proroga di termini che renda possibile, da un lato, l'indizione di nuove elezioni secondo procedure elettorali riviste in conformità al nuovo sistema di funzionamento degli ordini e dei collegi professionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; dall'altro, di prorogare le disposizioni transitorie per una tutela processuale effettiva dei diritti del minore e consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso. Inoltre il decreto-legge risponde alla necessità di provvedere con urgenza alla proroga dei termini di cui agli articoli 180 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
 

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al fine di procrastinare gli adempimenti ivi previsti per un periodo di tempo che consenta, realisticamente, ai titolari del trattamento dei dati personali di attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) del decreto legislativo in questione, nonchè alle pubbliche amministrazioni di adottare i regolamenti sulle tipologie dei dati sensibili.
      Quanto alla prima proroga, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, per consentire l'accesso alle professioni dei laureati triennali, ha previsto la costituzione delle sezioni B negli albi dei seguenti ordini professionali: dottori agronomi e forestali, architetti, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, geologi, ingegneri, psicologi. L'articolo 4, comma 3, del predetto regolamento recita testualmente: «Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei princìpi definiti nei commi 1 e 2».
      In attesa dell'entrata in vigore del nuovo regolamento elettorale, il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 173, ha prorogato la durata dei consigli degli ordini fino alla data del 30 giugno 2004.
      Lo schema del decreto del Presidente della Repubblica recante «Disposizioni in materia di Consigli degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei geologi, degli ingegneri e degli psicologi» è attualmente in fase di predisposizione presso i Ministeri competenti.
      Non essendo tuttavia possibile che il nuovo regolamento elettorale entri in vigore nel termine del 30 giugno 2004, né che le elezioni si svolgano secondo le precedenti normative, escludendo i professionisti iscritti nelle sezioni B, sorge la necessità di prorogare gli attuali organi degli ordini, al fine di evitare che gli stessi si vengano a trovare in un situazione di vuoto normativo. A tale fine, si rende necessario un provvedimento d'urgenza del Governo che proroghi ulteriormente la durata dei consigli, in considerazione dei tempi necessari per definire il nuovo regolamento elettorale. La proroga degli organi degli ordini è di competenza del Ministero della giustizia, ma richiede il concerto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      Rispetto alla seconda proroga, persistono le esigenze obiettive che hanno reso necessarie le disposizioni urgenti dirette a disciplinare in via transitoria i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni di cui all'articolo 336 del codice civile, come già previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, e prima ancora dal decreto-legge 1o luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, e dal decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.
      Va, infatti, considerato che il prossimo 30 giugno 2004 si esaurirà la fase transitoria come disciplinata dall'articolo 15 del citato decreto-legge n. 147 del 2003; pertanto, si reputa necessaria la proroga del termine fino al 30 giugno 2005 per garantire il completamento dell'iter parlamentare del disegno di legge relativo alla disciplina sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché della revisione del procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile (atto Camera n. 4294).
      Trattasi di esigenze legate all'operatività della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, recante la riforma del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, fissata a decorrere dal 1o luglio 2002, che, per i giudizi civili ed amministrativi, ha elevato a euro 9.296,22 (lire 18.000.000) il livello massimo del reddito ai fini dell'ammissione; la normativa ora è sostanzialmente trasfusa nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di
 

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cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
      Orbene, mentre la legge 6 marzo 2001, n. 60, ha disciplinato la difesa di ufficio nei procedimenti penali, prevedendo specifiche modalità per la nomina dei difensori d'ufficio, con la corresponsione di un compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, qualora il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, la legge 28 marzo 2001, n. 149, di riforma in materia di adozione, invece, non contiene alcuna previsione in ordine alle modalità per la nomina del difensore d'ufficio in favore dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, né in ordine all'onere delle relative spese processuali eventualmente a carico dello Stato.
      In tale situazione, il principio di effettività della difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi, incontra forti limiti, ove si tenga conto, da un lato, della necessità di affidare l'incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere (così come già avviene per il settore penale ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272) e dall'altro, della sostanziale inadeguatezza dell'attuale legge sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, avuto riguardo alle condizioni di povertà necessarie per l'ammissione. E ciò, sia che, per quanto attiene ai requisiti soggettivi, si vogliano ritenere applicabili le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, normativa anch'essa trasfusa nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, in conformità all'orientamento di una parte della dottrina, sia che si ritengano, invece, applicabili le disposizioni sul gratuito patrocinio nei procedimenti civili, secondo l'orientamento prevalente dei giudici minorili.
      Di conseguenza uno strumento di maggiore tutela, come la difesa d'ufficio, viene a tradursi in un maggiore onere a carico di soggetti i quali, pur appartenendo di norma alle fasce economicamente più deboli, non potranno accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
      Una riconsiderazione di tali aspetti appare, quindi, necessaria al fine di assicurare la effettività della difesa sia nei confronti dei genitori che dei minori per i quali sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, anche attraverso un collegamento tra la difesa d'ufficio e l'onere delle spese a carico dello Stato, come previsto dalla citata legge n. 60 del 2001.
      Per quanto attiene, poi, al procedimento per la adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, la previsione della difesa tecnica contenuta nella legge di riforma necessita di una revisione del procedimento che si svolge davanti al tribunale per i minorenni nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio e anche alla luce della novellazione dell'articolo 111 della Costituzione. È quindi necessario regolare le modalità e i tempi attraverso i quali deve esercitarsi l'attività difensiva.
      Pertanto, la inadeguatezza dell'attuale legge sul gratuito patrocinio pone seri ostacoli ad un effettivo esercizio del diritto di difesa, non potendosi porre l'onere delle spese a carico dello Stato se non nelle ipotesi previste dalla attuale normativa in materia di gratuito patrocinio nei giudizi civili, ancorate a condizioni di povertà del richiedente.
      Quanto alla terza proroga, va rilevato che gli articoli da 33 a 35 e l'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) prevedono l'adozione di misure minime di sicurezza ulteriori rispetto a quelle già contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, determinando un mutamento del quadro normativo di notevole portata; per di più trattasi di incombenze di elevata complessità e delicatezza, che postulano per la loro attuazione, e con particolare
 

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riferimento agli enti di ampie dimensioni, un raccordo, tra le varie articolazioni per la coerente definizione delle procedure da adottare per la custodia e la conservazione di atti e documenti, delle istruzioni organizzative e tecniche da impartire agli incaricati, nonchè di interventi formativi.
      In sostanza, il termine del 30 giugno 2004, stabilito dall'articolo 180, comma 1, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, quale momento finale entro il quale devono essere adottate le misure minime di sicurezza in questione, non tiene conto delle difficoltà organizzative e gestionali incontrate dai titolari del trattamento, sulle quali non presenta alcuna incidenza la clausola di salvaguardia, riferita peraltro solo ai trattamenti con strumenti elettronici, di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo, che consente un adeguamento di tali strumenti entro il 1o gennaio 2005, qualora l'immediata applicazione delle misure minime sia preclusa, in via esclusiva, da obiettive ragioni tecniche.
      La necessità di provvedere alla proroga del termine del 30 giugno 2004 scaturisce dalla correlazione normativa (operata nel complessivo impianto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) tra l'articolo 180 e l'articolo 169, il quale connette alla mancata adozione delle misure minime di sicurezza la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda.
      Alla proroga del termine di cui all'articolo 180, comma 1, per un periodo di sei mesi, necessario ai titolari del trattamento per conformarsi al nuovo tessuto normativo, non può che conseguire quella del termine di cui al comma 3, al fine di non alterare la coerenza normativa che lega, anche da un punto di vista temporale, le due disposizioni.
      Viene inoltre prorogato al 31 dicembre 2005 il termine, in scadenza il prossimo 30 settembre, fissato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), entro il quale tutte le pubbliche amministrazioni devono identificare, con atto regolamentare, le tipologie di dati sensibili dalle stesse trattati e le operazioni eseguibili con tali dati.
      La complessità e la delicatezza della materia inducono ad una congrua proroga del predetto termine, tanto più che, in mancanza del citato atto regolamentare, saranno considerati illeciti tutti i trattamenti di dati sensibili svolti dalle pubbliche amministrazioni oltre la data del 30 settembre 2004.
      Il provvedimento consta di quattro articoli.
      L'articolo 1 proroga il termine previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni, consentendo, come già riferito, la proroga degli attuali organi degli ordini, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento elettorale.
      L'articolo 2 proroga le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, al fine di consentire entro il 30 giugno 2005 il completamento dell'iter parlamentare del disegno di legge relativo alla disciplina sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonchè della revisione del procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile.
      L'articolo 3 proroga i termini previsti dagli articoli 180, commi 1 e 3, e 181, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire ai titolari del trattamento dei dati di conformarsi, entro un tempo congruo, alle innovative disposizioni riguardanti le misure minime di sicurezza ed il trattamento di dati sensibili.
      L'articolo 4 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
      Dall'attuazione del presente decreto-legge non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione il decreto-legge viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

        Decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 173.

        Art. 4. 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2004, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        Decreto-legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 180.
(Misure di sicurezza).

        1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.

(omissis)

        3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice.

 

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Articolo 181.
(Altre disposizioni transitorie).

        1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1o gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

            a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004:

(omissis).

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di protezione dei dati personali.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004

Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Considerato che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è necessario garantire la permanenza in carica degli attuali consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini professionali, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2004;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il predetto termine, al fine di procedere all'indizione delle nuove elezioni secondo le nuove procedure elettorali e in conformità al nuovo sistema di funzionamento degli ordini e dei collegi professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001;

        Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per la revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini stabiliti dagli articoli 180 e 181 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di consentire ai titolari del trattamento dei predetti dati di conformarsi alle nuove e complesse disposizioni sulle misure minime di sicurezza nonchè alle pubbliche amministrazioni di adottare i necessari regolamenti identificativi delle tipologie dei dati sensibili;

 

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        Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la funzione pubblica;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

Articolo 2.

        1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.

Articolo 3.

        1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;

            b) all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2005»;

            c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Articolo 4.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 24 giugno 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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