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PDL 5056

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5056



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Differimento del termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, concernente il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti

Presentata il 10 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la legge 29 gennaio 1994, n. 87, ha disposto, in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici del personale dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, di far computare dal 1o gennaio 1994 nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto e di analoghi trattamenti di fine servizio l'indennità integrativa speciale, secondo modalità e misure stabilite dall'articolo 1. Peraltro, ai sensi degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 87 del 1994 il computo della indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto viene riconosciuto anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 e ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto o analogo trattamento, purché la domanda degli interessati, indirizzata all'ente erogatore su apposito modello, sia presentata nel termine perentorio del 30 settembre 1994.
      Purtroppo, l'entrata in vigore di una legge così importante ha avuto scarsa eco da parte dei mezzi di informazione, per cui i molti pensionati che hanno preso conoscenza con ritardo della concessione dei suddetti benefìci e che con ritardo hanno presentato la domanda, prescritta al 30 settembre 1994, si sono visti ovviamente rigettare le richieste da parte della pubblica amministrazione per decorrenza dei termini, cosa che conseguentemente ha determinato anche un notevole contenzioso presso i tribunali amministrativi regionali.
      Ciò premesso, e per evidenti motivi di equità e di giustizia, prego gli onorevoli colleghi di voler approvare la presente proposta di legge che ha lo scopo di consentire a quanti ne hanno ancora diritto il recupero dei benefìci disposti dalla legge n. 87 del 1994.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:

      «2. L'applicazione delle disposizioni della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 dicembre 2004».


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