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PDL 5045

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5045



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema pensionistico e sull'utilizzo e la gestione dei fondi della previdenza pubblica e privata

Presentata il 1o giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La situazione venutasi a creare per la gestione dei fondi destinati alla previdenza pubblica e privata richiede una serie di accertamenti e di chiarimenti. Le decisioni che dovranno essere prese in materia incidono direttamente sui diritti fondamentali dei lavoratori; per questo è indispensabile che vengano accertate le cause reali che hanno portato all'attuale situazione di «dissesto» del sistema previdenziale.
      La Commissione parlamentare di inchiesta di cui si propone l'istituzione avrà quindi il compito di accertare la consistenza di alcuni fenomeni come quello della confusione nell'utilizzo dei fondi tra finalità assistenziali e previdenziali. Sono state messe a carico della previdenza alcune voci, come ad esempio le integrazioni al minimo dei trattamenti pensionistici e la cassa integrazione guadagni, chiaramente di natura assistenziale e, ancora oggi, non è chiaro quanto nel deficit del sistema previdenziale debba essere imputato all'assistenza e quanto realmente alla previdenza.
      Una situazione ambigua, suscettibile di pericolose strumentalizzazioni politiche, in quanto mantenere tale stato confusionale può tornare utile per giustificare illegittimi tagli alle pensioni. In questo modo i lavoratori che hanno regolarmente pagato i contributi finiscono per farsi carico di parte del costo dell'assistenza che, invece, dovrebbe gravare evidentemente non sui pensionati ma su tutti i cittadini.
      Altri fenomeni, come il mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione
 

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dei contributi previdenziali per i propri dipendenti e le modalità di investimento dei fondi da parte degli enti che hanno gestito o gestiscono i contributi, richiedono una verifica per accertare le eventuali responsabilità. Sembra, ad esempio, opportuno controllare se i fondi costituiti con i contributi previdenziali siano stati correttamente investiti, usando come parametro quanto gli stessi avrebbero fruttato al lavoratore se questi avesse potuto gestirli direttamente anziché affidarli all'ente previdenziale. È indispensabile far conoscere al Parlamento quanto abbia reso e renda il patrimonio immobiliare acquistato dagli enti previdenziali con i soldi dei lavoratori e dei datori di lavoro. È necessario quantificare «l'evasione contributiva» dello Stato che non ha mai versato i contributi per i propri dipendenti.
      È giusto accertare l'entità delle somme sottratte ai pensionati previdenziali per coprire le spese relative alle pensioni assistenziali e ad altri aspetti dello «Stato sociale».
      È doveroso chiarire se risponda al vero che, se i contributi dei lavoratori fossero stati gestiti secondo i princìpi ed i criteri di un sistema assicurativo privato, non solo non avremmo problemi di deficit previdenziale ma i livelli dei trattamenti economici di quiescenza sarebbero molto superiori agli attuali. C'è poi da risolvere una volta per tutte il problema delle cosiddette «pensioni d'annata» che costituiscono una delle più grandi ingiustizie del nostro sistema sociale.
      Insomma, va fatta giustizia bloccando la mistificazione posta in atto ad opera dei gruppi finanziari nazionali ed internazionali che vorrebbero far passare, attraverso i loro compiacenti organi di «informazione», uno scenario che non risponde alla realtà dei fatti.
      I pensionati sono le vittime di un sistema che vorrebbe ancora far pagare loro le insufficienze e le degenerazioni di un potere economico e politico debole con i forti e forte con i deboli.
      Ecco perché è giunto il momento della chiarezza. Il Parlamento deve fare completa luce sulla questione previdenziale prima che vengano approvate nuove leggi ancora una volta punitive nei confronti dei pensionati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema pensionistico e sull'utilizzo e la gestione dei fondi della previdenza pubblica e privata, di seguito denominata «Commissione», il cui compito è di verificare le modalità di gestione dei fondi da parte degli enti preposti e di analizzare le cause che hanno determinato il dissesto del sistema pensionistico nonché le relative responsabilità. La Commissione, nell'esercizio del suo mandato, deve accertare in particolare:

          a) quale sarebbe dovuta essere la reale distinzione tra prestazioni assistenziali e prestazioni previdenziali;

          b) in quale misura i fondi previdenziali siano stati utilizzati per finalità assistenziali;

          c) se ed in quale misura amministrazioni dello Stato abbiano omesso di versare i contributi previdenziali relativi ai propri dipendenti;

          d) se vi siano stati fondi non investiti o quali siano state le forme di investimento prescelte e il relativo livello di redditività;

          e) quale sarebbe stato il livello dei trattamenti di quiescenza ove i contributi fossero stati investiti secondo il criterio della «diligenza del buon padre di famiglia»;

          f) quale sia la perdita del potere di acquisto delle cosiddette «pensioni d'annata»;

          g) se sussistano responsabilità amministrative, penali e politiche per il dissesto previdenziale.

 

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Art. 2.

      1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione sulle indagini da essa svolte ai sensi dell'articolo 1 al termine dei suoi lavori nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque entro sei mesi dalla data della sua istituzione.

Art. 3.

      1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo tale che siano rappresentati, in proporzione, tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

      1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria.
      3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme vigenti in materia.
      4. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'apporto di esperti in materia pensionistica o sanitaria.

Art. 5.

      1. La Commissione conclude i propri lavori allo scadere della XIV legislatura e può essere rinnovata.

 

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Art. 6.

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    
    


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