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PDL 5044

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5044



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato FIORI

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione,
in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori

Presentata il 1o giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Accogliendo esigenze da più parti avanzate, anche di ordine funzionale, già rappresentate nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, istituita nella XIII legislatura, si ritiene necessario ridurre il numero dei parlamentari italiani portando il numero dei componenti dell'Assemblea dei deputati a 315 membri e dell'Assemblea dei senatori a 158. Tale iniziativa è anche volta a rispondere alla esigenza di una diminuzione delle spese relative alle istituzioni, in considerazione delle difficoltà che nell'attuale situazione economica incontrano alcune categorie di cittadini. Di conseguenza si rendono necessarie modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione.
      Si ritiene inoltre necessario disciplinare in modo preciso la nomina dei senatori a vita (articolo 59 della Costituzione), secondo l'articolato che segue.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Il numero dei deputati è di trecentoquindici, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

      2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per trecentodieci».

Art. 2.

      1. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto, due dei quali eletti nella circoscrizione Estero, oltre cinque senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica».

      2. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno».

Art. 3.

      1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Compete al Presidente della Repubblica la nomina dei senatori a vita, scegliendo tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».


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