Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4953

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4953



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MOTTA, BERSANI, AGOSTINI, RAFFALDINI, NIEDDU, GAMBINI

Modifiche al decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, recanti disposizioni a favore delle piccole e medie imprese coinvolte nella crisi delle grandi imprese in stato di insolvenza

Presentata il 29 aprile 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Nel mese di dicembre del 2003 il Governo ha presentato, a seguito del precipitare della crisi della Parmalat, il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, cosiddetto «decreto Marzano», che ha introdotto una disciplina speciale per accelerare la ristrutturazione di grandi imprese (con almeno mille dipendenti e un miliardo di euro di default) che intendano avvalersi della procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999. Il citato decreto-legge n. 347 del 2003, che ha consentito un rapido avvio delle procedure di gestione dello stato di insolvenza nel caso Parmalat e che può essere applicato a grandi imprese in condizioni analoghe, deve essere affiancato da uno specifico provvedimento volto a tutelare l'insieme della filiera produttiva, che caratterizza il tessuto economico e sociale di intere province. Si tratta di aziende che - spesso raggruppate in consorzi o in altre forme di associazione - hanno rapporti di fornitura di beni e di servizi con le imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.
      I settori interessati sono numerosi: i settori relativi alle materie prime e ai semilavorati (si pensi alle imprese agricole e zootecniche che conferiscono la materia prima alla Parmalat) ma anche servizi come il trasporto, il facchinaggio, la logistica, il confezionamento, la pulizia e la ristorazione che hanno un rapporto di monopsonio con la grande impresa e non di rado impiegano per la principale commessa gran parte della forza lavoro.
 

Pag. 2


      Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, ha previsto interventi per sostenere solo alcuni anelli di questa filiera: le imprese ammesse ai benefìci previsti dal decreto-legge sono infatti le imprese agricole, creditrici di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria o di imprese da queste «controllate o partecipate», le imprese di auto- trasporto e le piccole e medie imprese creditrici delle sole imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.
      Occorre tenere presente che, ad esempio, le imprese che subiscono le conseguenze della vicenda Parmalat sono molte di più di quelle creditrici dirette delle imprese in amministrazione straordinaria in base al decreto Marzano. Ci sono, ad esempio, imprese creditrici di aziende che - per diverse ragioni - non sono sottoposte all'amministrazione straordinaria prevista dal decreto Marzano, perché, pur essendo sotto «l'influenza dominante» della Parmalat (per partecipazioni di minoranza, o per particolari vincoli contrattuali) non sono formalmente comprese nel «gruppo». La presente proposta di legge stabilisce che le agevolazioni previste siano estese anche a tutte le imprese che vantano crediti nei confronti di aziende non direttamente sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ma comunque collegate alla Parmalat, maturati non solo nei sei mesi precedenti all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria - come previsto dal citato decreto - ma nei dodici mesi precedenti.
      Il medesimo decreto-legge n. 16 del 2004 prevede che agli imprenditori agricoli creditori che abbiano conferito la materia prima alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria nei sei mesi precedenti all'ammissione a tale procedura, possano essere concessi finanziamenti di credito agrario per il reintegro del capitale circolante garantiti da tali crediti e assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. La presente proposta di legge prevede invece che tutte le imprese creditrici - comprese quelle agricole - possano beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo Bersani) che viene a tale scopo rafforzato e rifinanziato. Per le imprese creditrici si prevede infatti che sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante siano accordate garanzie gratuite «a prima richiesta», in linea con quanto previsto dall'accordo internazionale del 2001 sui requisiti patrimoniali delle banche, denominato «Basilea 2», in modo che il Fondo garante sia sottoposto prima delle imprese debitrici a eventuali procedure di riscossione forzata. La proposta di legge prevede che lo stesso Fondo si sostituisca al creditore nelle procedure di recupero del credito; il credito è così assistito da una garanzia molto più efficace di quella sussidiaria, equiparabile a una fideiussione bancaria.
      Per queste finalità, si prevede un rifinanziamento del Fondo Bersani di 30 milioni di euro e la costituzione di una riserva ad hoc, del medesimo ammontare, da destinare alle imprese in crisi.
      Il citato decreto-legge n. 16 del 2004 dispone di limitate risorse: solo 1,327 milioni di euro, interamente destinati a compensare la riduzione di gettito derivante dalla sospensione del versamento dei contributi previdenziali accordata alle imprese agricole e alle imprese di autotrasporto.
      Per alcune, significative, misure introdotte dal medesimo decreto-legge non sono state previste risorse aggiuntive: la garanzia sussidiaria sui finanziamenti di credito agrario per il reintegro del capitale circolante concessa alle imprese agricole creditrici è accordata dal citato Fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nell'ambito della dotazione esistente del medesimo Fondo. Parimenti, la garanzia sussidiaria sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante concessa alle imprese di autotrasporto creditrici è accordata dal Fondo Bersani, nell'ambito della dotazione attuale del Fondo stesso.
 

Pag. 3


      La proposta di legge dispone un congruo rifinanziamento del Fondo Bersani: occorre infatti evitare che imprese in crisi possano «spiazzare» imprese sane nell'accesso a tale Fondo che ha oggi risorse insufficienti anche per gli scopi già previsti dal regolamento di gestione.
      Il Fondo Bersani attualmente non garantisce operazioni di valore superiore ai 500.000 euro; si chiede che per i creditori, di cui al decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, si elevi tale importo a 1 milione di euro (questo viene anche fissato come tetto massimo delle operazioni da garantire). Si ritiene essenziale tale modifica: le banche potrebbero infatti rifiutare di accordare finanziamenti garantiti dal Fondo Bersani ai creditori perché l'importo garantito da tale Fondo su ogni singola operazione è troppo basso.
      Si prevede infine che il medesimo Fondo eroghi anche contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante accordati alle imprese creditrici.
      È da notare che il Fondo Bersani può erogare garanzie anche sui vecchi crediti sostituendo eventuali garanzie incapienti: è sufficiente che le imprese che hanno ottenuto finanziamenti garantiti con crediti o con azioni il cui valore di mercato si è ridotto in misura significativa, estinguano i vecchi crediti chiedendo alla banca un nuovo finanziamento (una sorta di refreshment, che estingue il precedente) per poter accedere al Fondo Bersani (che concede garanzie solo su crediti deliberati dalla banca o dal Consorzio garanzia fidi (Confidi) non oltre sei mesi dalla data di richiesta della garanzia). La banca dovrà fare una nuova istruttoria per la concessione del nuovo finanziamento.
      Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dalla legge n. 662 del 1996 (Fondo Bersani) ha svolto, sinora, un ruolo essenziale nel sistema Confidi; il Governo, con il decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, lo ha riformato in modo sostanziale, sostituendolo, in una formulazione confusa, con una nuova società pubblico-privata che dovrebbe subentrare al Fondo per le piccole e medie imprese e Artigiancassa. Si tratta di una riforma in contrasto con il dettato costituzionale per quanto riguarda il comparto specifico dell'artigianato: è questa infatti materia di legislazione concorrente delle regioni, che hanno piena potestà legislativa e regolamentare in materia. Senza dire che trasformare un fondo pubblico in società per azioni determinerà costi aggiuntivi per l'intero sistema, perché per remunerare adeguatamente il capitale tale società dovrà accordare garanzie a prezzi di mercato. Con una generale restrizione del credito per le piccole e medie imprese e per l'artigianato.
      La conseguenza più seria della riforma del Fondo Bersani attuata dal Governo è che il Fondo, costituito come società per azioni, non è rifinanziabile, senza incorrere in una procedura di infrazione dell'Unione europea per violazione delle norme in materia di aiuti alle imprese. Infatti la riforma prevede che il Fondo sia conferito come capitale della società per azioni: un rifinanziamento del Fondo sarebbe, pertanto, una ricapitalizzazione della società per azioni medesima.
      Per rendere possibile il rifinanziamento del Fondo il nuovo comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004 prevede che il Fondo non sia conferito come capitale, ma dato in gestione alla società per azioni di nuova istituzione.
      Gli articoli 5 e 6 prevedono che ai creditori sia concesso di recuperare l'imposta sul valore aggiunto versata su fatture emesse e non saldate - mediante una nota di accredito - con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
      Infine, si prevede la sospensione per dodici mesi dei versamenti di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti da tutte le imprese che vantino crediti nei confronti di aziende coinvolte nella crisi della grande impresa (il citato decreto-legge n. 16 del 2004 prevede la sospensione dal versamento dei soli contributi previdenziali per le imprese agricole e di autotrasporto).
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Estensione delle misure creditizie ad imprese del gruppo ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270).

      1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, dopo le parole: «o ad imprese da queste controllate o partecipate,» sono inserite le seguenti: «nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto-legge n. 347 del 2003,».
      2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, dopo le parole: «dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,» sono inserite le seguenti: «o di imprese da queste controllate o partecipate nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto-legge n. 347 del 2003,».

Art. 2.
(Estensione del requisito temporale per l'ammissione ai benefìci).

      1. Al comma 1 dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

 

Pag. 5


Art. 3.
(Rafforzamento della garanzia sui
finanziamenti per il reintegro del
capitale circolante).

      1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole da: «Alle imprese di autotrasporto,» fino a: «3 aprile 1996» sono sostituite dalle seguenti: «Alle imprese agricole, alle imprese di autotrasporto e movimentazione merci e di servizi, alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi nonché alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione CE n. 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003,»;

          b) dopo le parole: «dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,» sono inserite le seguenti: «o di imprese da queste controllate o partecipate nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto-legge n. 347 del 2003,».

      2. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: «sussidiaria» è sostituita dalle seguenti: «diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito»;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per un importo massimo garantito complessivo per impresa che non superi un milione di euro».

      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito,

 

Pag. 6

con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è incrementata in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004. Tale incremento è riservato, nei limiti di detto importo, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante, alle imprese di cui al comma 1.
      2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001, sono abrogati.
      2-quater. All'articolo 13, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2004, n. 326, le parole: «è conferito in» sono sostituite dalle seguenti: «è affidato in amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad».

Art. 4.
(Contributi in conto interessi sui finanziamenti alle imprese creditrici).

      1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi fondi concedono altresì contributi

 

Pag. 7

in conto interessi sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1».

Art. 5.
(Recupero dell'imposta sul valore aggiunto su crediti verso imprese del gruppo in crisi).

      1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis - (Variazioni dell'imponibile). - 1. 1. Le imprese agricole, le imprese di autotrasporto, le imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, le imprese di movimentazione merci e di servizi nonché le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione CE n. 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o di imprese da queste controllate o partecipate nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto-legge n. 347 del 2003, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto-legge.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni che è ripristinata ai sensi di quanto disposto dal comma 2-ter dell'articolo 5».

 

Pag. 8

Art. 6.
(Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi).

      1. Dopo l'articolo 5-bis del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-ter - (Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi) - 1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti da imprese agricole, di autotrasporto, da imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimentazione merci e di servizi nonché da piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione CE n. 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto-legge n. 347 del 2003, sorti nei dodici mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni che è ripristinata ai sensi di quanto disposto dal comma 2-ter dell'articolo 5».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su