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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5072-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 5072 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, concernente la normativa in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, mediante l'introduzione di una disciplina integrativa e correttiva di disposizioni recate dal recente decreto-legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004;
l'introduzione di una disciplina di carattere speciale e in parte derogatoria rispetto a quella generale in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999, ripropone la problematica, già evidenziata nel parere reso dal Comitato sul citato decreto n. 347, in merito all'esigenza di coordinamento tra le disposizioni recate da tale disciplina speciale e le corrispondenti norme del citato decreto n. 270 (che, peraltro, è anche parzialmente integrato dal decreto in esame);
reca richiami normativi effettuati in forma generica, per i quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (in particolare, all'articolo 2, comma 1, lett. 0a) - in relazione alla sentenza del tribunale volta a dichiarare lo stato di insolvenza dell'impresa - si fa un generico riferimento agli «effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili»);
individua, all'articolo 3, comma 1, lett. n), una fase del procedimento («il tribunale approva il concordato con sentenza») con una espressione identica a quella usata per una diversa fase procedimentale («il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori»: articolo 4-bis, comma 8 del decreto legge n. 347);
la tecnica della novellazione - agli artt. 1, comma 1, lett. a) e d); 2, comma 1, lett. 0a), 00a) ed a); 3, comma 1, lettere b), g) e m); 4-ter, comma 1, lett. a) e b); 4-quater, comma 1, lett. a); 5-bis, comma 1; 6, comma 1, lett. a) - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, comma 1, lett. 0a) - ove si modifica l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 347 del 2003, prevedendo che la sentenza del tribunale volta a dichiarare lo stato di insolvenza dell'impresa venga assunta «sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata di tale richiamo, considerato che il comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 347 concerne la facoltà del commissario straordinario di richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 3, comma 1, lett. n) - ove si sostituisce integralmente il comma 9 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se, come risulterebbe da una lettura sistematica dei commi 8 e 9 del medesimo articolo, il riferimento alla «maggioranza di cui al comma 8», contenuto all'articolo 4-bis, dovrebbe valutarsi l'opportunità di una collocazione all'inizio dell'articolato della modifica - ivi contenuta - dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347, atteso che il provvedimento in esame modifica il citato decreto-legge n. 347 secondo l'ordine degli articoli, a partire dall'articolo 3.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5072 del Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, n. 119 del 2004,
richiamato quanto osservato in premessa al parere, approvato dal Comitato il 21 gennaio 2004, avente ad oggetto il disegno di legge C. 4592 del Governo, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 347 del 2003, sul quale il disegno di legge in esame incide, mediante l'introduzione di disposizioni correttive ed integrative;
rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;
osservato inoltre che l'articolo 6 del provvedimento in esame, apportando modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, appare riconducibile altresì alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5072 Governo, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante «Correttivi alla disciplina sulle grandi imprese in stato di insolvenza»,
esprime
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza», approvato dal Senato (C. 5072),
tenuto conto di quanto previsto all'articolo 6 del decreto-legge, che reca disposizioni volte, in particolare, ad ampliare il novero dei beneficiari delle agevolazioni che il decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2004, ha previsto con riferimento alle imprese di autotrasporto,
delibera di esprimere:
con la seguente osservazione:
si segnala l'opportunità che, nell'ambito delle imprese richiamate all'articolo 6, siano espressamente ricompresi anche i consorzi e le cooperative che esercitano attività di autotrasporto.
La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5072 Governo, approvato dal Senato, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 119 del 2004, riguardante «Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza»;
valutate positivamente le nuove disposizioni relative all'istituto del concordato, di cui all'articolo 3 del decreto-legge, e in particolare la disciplina concernente il computo della maggioranza nell'ambito delle singole classi di creditori;
rilevando l'esigenza di un incremento delle risorse finanziate stanziate dal decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2004, anche al fine di compensare l'ampliamento della platea di beneficiari disposto dall'articolo 6;
esprime
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5072, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 119/04, recante disposizioni correttive e integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza;
rilevato che anche il DL 119/2004, come il precedente DL 347/2003, definisce una semplificazione procedurale in materia di amministrazione straordinaria finalizzata ad accelerare l'apertura della procedura e ad evitare possibili e gravi effetti destabilizzanti;
evidenziato che talune previsioni in esso contenute appaiono coerenti con il disposto comunitario di demandare ad un organo terzo e imparziale il potere di consentire o meno la continuazione della presenza dell'impresa sul mercato, come in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera b-bis che attribuisce al tribunale il potere
ribadito che il provvedimento in esame non contiene disposizioni volte a prevedere direttamente il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato, di cui all'articolo 2-bis del DL 26/1979, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1979, né forme di agevolazioni pubbliche non consentite dalla Commissione europea;
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