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PDL 5034

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5034



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GROTTO, BOSELLI, INTINI, ALBERTINI, ANGIONI, GIOVANNI BIANCHI, BOATO, BUEMI, CAMO, CARUSO, CAZZARO, CEREMIGNA, CIMA, DE BRASI, DI GIOIA, FIORI, GIACCO, LULLI, MARIOTTI, MILIOTO, NIGRA, OSTILLIO, OTTONE, PAPPATERRA, PISTONE, QUARTIANI, ROCCHI, ROMOLI, ROSATO, RUGGERI, RUGGHIA, RUZZANTE, SANDI, SQUEGLIA, STRADIOTTO, TIDEI, VILLETTI

Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di riduzione dell'accisa sul gas metano per utilizzatori industriali

Presentata il 26 maggio 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - C'è una parte dell'industria italiana per la quale l'incidenza sul valore della produzione del costo del gas metano è di circa dieci volte più elevata che nel resto dei settori industriali.
      È l'industria cosiddetta «gas intensive» che da sola realizza il 6,6 per cento del fatturato complessivo dell'industria manifatturiera italiana assorbendo quasi il 50 per cento dei consumi industriali di gas metano pari al 15 per cento della domanda nazionale complessiva.
      Questi dati sono stati forniti dal rapporto su «L'industria italiana gas intensive» curato da Prometeia e realizzato nel 2003, su richiesta di «Gas intensive», società consortile che raggruppa quasi 200 imprese italiane appartenenti a nove diversi settori manifatturieri (laterizi, calce e gesso, piastrelle, ceramica, vetro, metallurgia ferrosa, fonderie e carta) che hanno nel loro insieme un fatturato di 55 miliardi di euro con 235 mila addetti.
      Con la legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) per la prima volta fu introdotta, con una misura transitoria, una riduzione del 40 per cento dell'accisa sul gas naturale per gli utilizzatori industriali con consumi superiori a 1 milione e 200 mila metri cubi.
      Il motivo principale della disposizione fu di sostenere la competitività dei settori energy-intensive per i quali il gas rappresenta una voce fondamentale della bolletta energetica. Un altro importante motivo
 

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che ha giustificato l'introduzione di tale misura di riduzione fiscale è stato di compensare in parte il pesante differenziale di prezzo che i settori industriali italiani devono sostenere per la fornitura di gas naturale rispetto ai concorrenti europei.
      Il permanere di tale situazione di svantaggio competitivo portò il Governo di allora a prorogare tale misura, attraverso successivi decreti a tutto il 2001; in questo modo i settori energy-intensive riuscirono in qualche modo a compensare l'aumento del prezzo del gas che si verificò nonostante fosse stato avviato il processo di liberalizzazione del mercato del gas.
      Il permanere di tale penalizzazione competitiva ha portato i successivi Governi (tranne che nel periodo luglio-dicembre 2003, con ricadute pesanti sui bilanci delle aziende interessate, già provate dal difficile momento dell'economia italiana) a prorogare tale misura transitoria.
      In ultimo con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è stata prorogata la riduzione dell'accisa, fino al 31 dicembre 2004.
      Questo regime transitorio, giustificato dalla necessità di verificare gli effetti del processo di liberalizzazione del mercato del gas, non ha più ragione di esistere in quanto tale e si rende necessario arrivare a misure strutturali che, tenuto conto del trend verificatosi nel corso degli ultimi quattro anni, diano maggiori certezze alle aziende del settore e le rendano maggiormente competitive sul mercato.
      È infatti innegabile (come si può facilmente verificare controllando i dati del settore, riferiti al quarto trimestre del 2003, forniti da Energy adivice Ltd) che i grandi consumatori italiani di gas naturale continuano a pagare un differenziale di prezzo rispetto agli altri Paesi europei di circa il 20 per cento in più e la situazione, come è noto, potrebbe ulteriormente peggiorare nei prossimi mesi vista la situazione internazionale che sta portando a consistenti aumenti del prezzo del petrolio.
      È inoltre necessario sottolineare che tale auspicabile riduzione strutturale dell'accisa sul gas metano, per i grandi consumatori industriali, sarebbe comunque compatibile con la recente direttiva europea (2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003), inerente i livelli di tassazione energetica minima, che fissa per il gas naturale ad uso industriale un livello minimo pari a 0,0057675 euro a metro cubo.
      Di conseguenza, poiché il livello dell'accisa per il gas in Italia, se fosse resa strutturale tale riduzione, sarebbe di 0,00774988 euro a metro cubo, ci ritroveremmo in una situazione in cui nel nostro Paese tale accisa sarebbe comunque superiore del 25 per cento rispetto al minimo previsto dalla direttiva europea sopra richiamata.
      Per questo ci auguriamo che la presente proposta di legge che tende, esclusivamente, a rendere permanente un provvedimento che Governi di varie estrazioni politiche hanno, nel tempo, confermato in maniera transitoria, abbia un rapido iter parlamentare affinché ad un così importante e vitale settore della nostra industria siano date maggiori certezze in un momento così delicato sia a livello interno che internazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 è abrogata;

          b) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. (Agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per utilizzatori industriali). - 1. Per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento».


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