Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 5000

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5000


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GARAGNANI, CROSETTO, ZORZATO, BLASI, GIUDICE, LECCISI, MAURO, PALMIERI, CARLUCCI, ZANETTA, FALSITTA, FERRO, AZZOLINI, ARNOLDI, BERTUCCI, MICHELINI, DELL'ANNA, GERMANÀ, ANTONIO BARBIERI, CICALA, PACINI, STRADELLA, LICASTRO SCARDINO, MONDELLO, PINTO, BURANI PROCACCINI, PALUMBO, TABORELLI, CAMPA, SANZA, BAIAMONTE, LEZZA, ANTONIO RUSSO, NUVOLI, PAOLETTI TANGHERONI, ORSINI, ROMELE, GASTALDI, FRATTA PASINI

Interventi fiscali in favore della famiglia media italiana

Presentata il 13 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La politica per la famiglia, negli ultimi anni, si è risolta in strumenti di supporto, erogazione di provvidenze economiche e misure fiscali concentrate, come era doveroso che fosse, sulle classi sociali prive di reddito o con reddito compreso nelle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) più basse. Uno studio del Ceis di Tor Vergata sulla legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001) ha posto in evidenza come essa abbia consentito a 380 mila nuclei familiari di superare la soglia di povertà.
      Tuttavia la crisi della natalità sulla quale più volte lo stesso Sommo Pontefice ha richiamato l'attenzione e che affligge il nostro Paese assai più che altri Paesi economicamente avanzati, è concentrata sulle classi medie che rientrano negli scaglioni fiscali più elevati e che per buona parte non usufruiscono di tali agevolazioni o ne usufruiscono in forme risibili.
 

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      Un confronto sulla fiscalità europea in materia («Il Sole 24 0re» del 26 marzo 2001) poneva in evidenza come un contribuente tedesco con un reddito pari a 60 milioni di lire, due figli e moglie a carico, pagasse meno di un milione di lire di tasse, mentre un contribuente italiano ne pagava circa 13. Anche il confronto con la Francia dava un rapporto a nostro sfavore di 1 a 7. La nostra convinzione è che sia proprio il mancato utilizzo della leva fiscale il motivo principale della diminuzione delle nascite.
      Al di là delle belle parole che periodicamente vengono spese in favore della famiglia, occorre sottolineare che la nostra stessa legislazione fiscale lavora contro di essa: ad esempio, le spese per il coniuge a carico (detraibili in cifra ridicola), sono invece ammesse a detrazione in caso di separazione o divorzio, sotto forma di assegno di mantenimento, con il risultato che, in particolare al nord, avvengono separazioni «fiscali». Per usufruire di taluni servizi, quali, ad esempio, l'asilo nido, si hanno maggiori possibilità in caso di separazione o divorzio, poiché in tale situazione si gode di un maggiore punteggio ai fini dell'indicatore della situazione economica. E questo senza considerare la rabbia che produce il sentirsi esclusi da servizi sociali che sono stati pagati a scapito di altri soggetti che magari non hanno versato neanche un euro.
      La borghesia, cioè quella classe media nata dalla Rivoluzione francese, considera i propri figli come un investimento per il futuro, cui dedicare tempo e risorse, e non come una possibile fonte di reddito. Per tali motivi procede a questo «investimento» quando ha il tempo e le risorse necessari, avendo profondamente introiettato quel basilare principio economico in base al quale uno stesso reddito può essere sufficiente se diviso tra pochi, mentre è sicuramente insufficiente se diviso tra molti. Vale solo la pena di notare che la totale disapplicazione di questo principio rende i Paesi poveri sempre più poveri e immiserisce le classi sociali che non ne tengono conto, al di là di ogni possibile intervento di sostegno.
      Pertanto l'idea della presente proposta di legge è quella di sostenere fiscalmente la famiglia media italiana mediante l'ampliamento delle possibilità di detrazione fiscale, riconoscendo in particolare l'alto valore aggiunto che essa impegna nella formazione dei propri componenti. In definitiva si tratta di aiutare chi sulla propria famiglia intende investire, ma non può per gli oggettivi limiti della legislazione fiscale.
      Il Libro bianco sul welfare presentato nel febbraio 2003 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, analizzando la fiscalità familiare europea, rileva che «(...) in Italia il sistema fiscale sembra ancora ritenere che la capacità contributiva delle famiglie sia influenzata in misura irrilevante dalla presenza di figli (...) e coniuge a carico (...) mentre di norma in Europa, a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non ha figli a carico è consistente (...). Introdurre un modello di fiscalità capace di assorbire una parte consistente del mantenimento dei figli appare quindi una condizione necessaria (...)» (paragrafo 1.2.2).
      Il citato documento poi espressamente dichiara tra gli obiettivi del Governo la creazione di una fiscalità che tenga conto delle spese per la cura e la crescita dei figli, di cui viene quantificato anche il costo pari, per il primo di essi ad una maggiore spesa di 500-800 euro mensili corrispondenti, per la famiglia media, alla necessità di un maggiore reddito annuo del 25 per cento; per i figli successivi, pur con economie di scala, le famiglie abbisognano di una media di maggiore reddito annuo tra il 18 per cento e il 35 per cento. Negli allegati statistici, in particolare quello sulla povertà, si osserva come oltre il 24 per cento delle famiglie povere abbia più di tre figli, con ciò aggiungendo una giustificazione statistica, semmai ce ne fosse bisogno, all'intervento economico in loro aiuto, ma non vi sono rilevazioni sul numero di figli per famiglie suddivise per classi di reddito.
      Infine va ricordata la riforma complessiva della fiscalità, con la legge delega 7 aprile 2003, n. 80, che in particolare prevede
 

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due soli scaglioni IRPEF, 23 e 33 per cento (stabiliti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, finanziaria 2003), considerando la necessità di coordinare i due obiettivi. Occorre tenere presente che un ampliamento delle possibilità di detrazione si configura come misura di rilancio dei consumi e come strumento di lotta all'evasione: chi ha interesse a detrarre obbligherà la controparte a comportamenti fiscali corretti e francamente occorre dire che non c'è migliore controllo fiscale di questo.
      In ogni caso si tratta di proposte che possono essere anche parzialmente accolte o profondamente modificate, purché non ne sia snaturato lo spirito, che è quello di avvicinarsi alle misure che hanno positivamente rilanciato natalità e consumi nei Paesi economicamente avanzati a noi vicini, nonché quello di restituire alle classi lavoratrici medie e medio-basse, che hanno costruito e fatto progredire il nostro Paese, una «coscienza di classe» consistente nel trasmettere alle generazioni future il proprio patrimonio civile e culturale.
      Esame dell'articolato della proposta di legge.
      In linea con la Costituzione, la proposta di legge, all'articolo 1, riconosce la famiglia regolarmente costituita, sulla base del vincolo del matrimonio. La questione se talune provvidenze debbano allargarsi anche ad unioni di diverso tipo in ogni caso dovrebbe comportare la modifica dell'articolo 29 della Costituzione. Tuttavia tutte le obiezioni a contrario cadono di fronte all'evidenza che numerose misure si applicano al di fuori del vincolo matrimoniale, in quanto spettanti ai cittadini in quanto tali o a coloro che sono legati da vincolo di parentela ai sensi dell'articolo 433 del codice civile o ai figli. Il testo proposto raccoglie e attualizza le discussioni in tema tenutesi nella scorsa legislatura in materia di agevolazioni fiscali per la famiglia e di prima casa per le giovani coppie. È paradossale osservare che i due testi in questione, pur essendo stati approvati all'unanimità dall'Assemblea e dalla Commissione finanze della Camera dei deputati, non siano mai arrivati alla definitiva approvazione, ad onta del presunto afflato sociale del centrosinistra.
      Con gli articoli 2 e 3 si prevede la modifica agli articoli 13 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), ampliando la tipologia delle spese che possono essere detratte e prevedendo effetti moltiplicativi per le famiglie più numerose o con reddito più basso. Le modifiche proposte prevedono le seguenti agevolazioni.
      Detraibilità del canone di locazione: viene riconosciuta a tutti la detraibilità del canone sino al limite di 3.615 euro annui, cioè la stessa misura di detrazione riconosciuta a chi stipula un mutuo per la prima casa. Attualmente possono detrarre il canone solo i redditi inferiori a 30.988 euro e solo per 248 euro (496 euro per i redditi sotto i 215.494 euro): tale previsione (contenuta nell'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) viene soppressa. Se il diritto alla casa è costituzionalmente tutelato, esso va riconosciuto a tutti. La misura in questione è fortemente anti-evasione e amplia la mobilità territoriale dei cittadini, semplificando loro la possibilità di trovare casa. È di evidenza palmare che una maggiore velocità di «circolazione delle case» ha come effetto diretto una diminuzione dei tempi necessari ai trasferimenti (in particolare casa-lavoro) e quindi in definitiva del traffico automobilistico.
      Detraibilità completa delle spese scolastiche: costituisce uno dei pilastri dell'intervento. Attualmente sono deducibili le sole spese universitarie. Viceversa questo intervento costituisce anche una risposta alla richiesta di pari dignità scolastica tra gli istituti scolastici pubblici e privati. Si prevede: la detraibilità delle spese di iscrizione a qualsiasi tipo di scuola (dall' asilo all'università) sino ad un limite complessivo di 775 euro per gli asili e di 1.250 euro per le altre scuole; la possibilità di dedurre le spese per i libri e gli strumenti didattici invece è limitata alla somma di 775 euro.
 

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      Detraibilità delle spese per il ricovero degli anziani fino al limite di 2.000 euro (pari a circa 10.330 euro di spesa effettiva), richiesta a gran voce da tutte le associazioni e gli enti di settore. Con la presente proposta di legge si intende anche sottolineare che, al pari degli obblighi che i genitori hanno verso i figli, sarebbe opportuno rimarcare che analoghi obblighi dovrebbero avere i figli in età adulta nei confronti dei genitori anziani, in particolare se indigenti. È auspicabile comunque una rivisitazione del diritto di famiglia in materia di obblighi parentali (e di relative sanzioni) sia in tema di doveri verso i figli minori, che in tema di diritti dei genitori anziani.
      Detraibilità delle spese per il mobilio. Viene prevista una parziale detraibilità per l'acquisto dei mobili entro determinati limiti di reddito. Si configura anche come misura di rilancio del settore, attualmente in crisi, che comunque resta uno di quelli trainanti della nostra bilancia commerciale.
      Modifica alla deducibilità delle spese funerarie. Viene innalzato il limite e ricompreso nell'ambito della spesa qualsiasi onere sostenuto con le aziende di settore. Si configura anche come forma di lotta all'altissima evasione nel settore e come misura anti «racket delle pompe funebri».
      Detraibilità delle spese matrimoniali. Sono riconosciute e ammesse a detrazione le spese sostenute dai coniugi, nel limite di 2.500 euro, per la predisposizione dei documenti per il matrimonio, per le spese direttamente connesse alla celebrazione ed ai festeggiamenti d'uso, e per i doni da loro offerti. Ci sembra opportuno favorire, anche fiscalmente, il matrimonio in quanto tale, sia perché esso è espressamente tutelato dalla Costituzione, sia per diretta reazione alle norme fiscali che tendono a distruggerlo.
      Soppressione della detraibilità delle assicurazioni sulla vita. Il provvedimento fu adottato per consentire il rilancio di questa forma di risparmio. Allo stato sono deducibili solo le assicurazioni stipulate precedentemente al 1o gennaio 2002. Occorre valutare se la misura ha ancora una ragione di essere.
      Effetti moltiplicativi. Si prevede che buona parte delle detrazioni elencate siano incrementate di un terzo per i redditi sotto i 30.988 euro e della metà per i redditi sotto i 15.494 euro. Sono adottati ulteriori moltiplicatori in base al numero dei figli.
      Con l'articolo 4 si costituisce presso la Cassa depositi e prestiti Spa un fondo di 750 milioni di euro per l'acquisto della prima casa da parte delle famiglie, costituite o da costituire, con reddito inferiore a 30.988 euro ed età inferiore a quaranta anni. Il limite di reddito è innalzato in presenza di figli. Il contributo statale per gli interessi è fissato all'1,50 per cento modificabile con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per finanziamenti sino ad 80 mila euro. L'articolo 5, strettamente collegato al 4, prevede la possibilità di accendere mutui agevolati sino a 40 mila euro per le famiglie che, in funzione di un reddito più elevato, non possono accedere ai mutui di cui all'articolo 4.
      Copertura dei costi. Il provvedimento di riforma fiscale prevede che l'attuazione della riforma debba avvenire in regime di sostanziale invarianza degli oneri di finanza pubblica. Pertanto le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della presente proposta di legge andranno modulate in tale quadro. In relazione a ciò va ricordato che il disegno di legge recante agevolazioni fiscali per la famiglia, approvato nella scorsa legislatura (atto Senato n. 3578, XIII legislatura), non superò il vaglio del Governo che quantificò il costo in 8,44 miliardi di euro (16.340 miliardi di lire). La copertura allora prevista faceva capo ai maggiori introiti derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, introiti che comunque, per legge, ancora spettano alle famiglie. Pertanto si propone una deroga al disposto del comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) e al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), che prevedono che i maggiori introiti derivanti dall'applicazione della normativa vigente sono destinati
 

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al miglioramento dei saldi di finanza pubblica e, solo se eccedenti, alla diminuzione del carico fiscale.
      È stato chiesto al Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati di quantificare i possibili oneri, senza considerare le maggiori entrate derivanti dall'ipotizzabile rilancio dei consumi (e dalla minore evasione fiscale).
      La risposta del Servizio ha innanzitutto stabilito che, con le modifiche alla normativa sulle deduzioni e detrazioni apportate con le ultime tre leggi finanziarie, la citata stima governativa deve considerarsi fortemente in eccesso. Senza la presunzione di essere esauriente e definitivo, quantificando voce per voce il Servizio ha stimato i seguenti costi annuali (in milioni di euro):

          detrazione del canone di locazione: 2.060;

          spese di iscrizione scolastica: 540,2;

          asili nido e servizi mensa: 14,7;

          libri e sussidi scolastici: 305;

          rette per anziani: 55,7;

          mobili e arredo: 90;

          spese funebri: 59,8;

          spese per matrimonio: 50;

          incremento della percentuale di detraibilità: 395,5;

          effetti moltiplicativi (articolo 2) n.q.

          fondo prima casa (solo primo anno): 750.

      D'altro canto si recupererebbero:

          soppressione della detraibilità delle assicurazioni sulla vita; 562;

          soppressione della detrazione del canone di locazione: 282,8.

      Non sono invece state calcolate le maggiori entrate derivanti dalla riforma dell'attuale sistema di detrazioni per i carichi di famiglia e per i redditi di lavoro autonomo (articoli 13 e 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), che sono indicate nella clausola di copertura, poiché esse rientrano nella complessiva riforma fiscale. Né è stato possibile valutare le minori spese che, alla luce delle agevolazioni fiscali della presente proposta di legge deriverebbero dalla riforma (o soppressione) dell'istituto degli assegni familiari (decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1988) da tempo e da più parti richiesta, i cui effetti ormai distorsivi sono riconosciuti anche dal citato Libro bianco sul welfare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pagina 18). La suddetta riforma è inserita tra le clausole di copertura dell'articolo 6. In ogni caso l'operatività di tale istituto comporta l'impegno di risorse valutabili in circa 15 mila miliardi di vecchie lire, di cui circa 7.700 miliardi (3,9 miliardi di euro) a carico dello Stato.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato riconosce come soggetto sociale e politicamente rilevante la famiglia costituita a norma dell'articolo 29 della Costituzione, o comunque composta da persone unite tra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione o affiliazione. Lo Stato incoraggia la formazione di nuove famiglie e assicura ad esse il diritto al libero e autonomo svolgimento delle loro funzioni sociali, in armonia con quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione.
      2. La famiglia costituisce il soggetto primario e il luogo di riferimento unitario di rilevazione e di sintesi dei bisogni personali. Essa è l'ambito fondamentale per tutti gli interventi pubblici riguardanti le necessità della vita quotidiana e la realizzazione delle opportunità di sviluppo e di promozione dei suoi componenti.

Art. 2.
(Revisione delle detrazioni per carichi
di famiglia).

      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Dall'imposta lorda si detrae una somma risultante dal prodotto dell'importo base di 210 euro moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 2 per carichi di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti,

 

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i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, nonché alle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

      2. I coefficienti di moltiplicazione dell'importo base di cui al comma 1 sono stabiliti nelle seguenti misure:

          a) coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 4;

          b) figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età minore a tre anni comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, per ogni figlio: 3;

          c) figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età maggiore a tre anni comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, per ogni figlio: 2;

          d) persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per ogni soggetto: 1.

      2-bis. I coefficienti di cui al comma 2 sono maggiorati, al verificarsi delle circostanze di seguito indicate, nelle seguenti misure:

          a) nei primi cinque anni di matrimonio: 1,4;

          b) in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori, per ogni figlio: 1;

          c) se la persona a carico è uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: 1;

          d) se il reddito complessivo è superiore a 31.988 euro ma non a 51.646 euro: 0,6;

          e) se il reddito complessivo è superiore a 15.494 euro ma non a 31.988 euro: 1,2;

 

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          f) se il reddito complessivo non è superiore a 15.494 euro: 1,6;

          g) se la persona a carico, ad esclusione del coniuge, ha più di sessantacinque anni di età: 0,5;

          h) se i figli a carico sono superiori a due: 1».

Art. 3.
(Revisione delle detrazioni per oneri).

      1 All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

              «b-bis) il canone di locazione risultante dal contratto registrato, limitatamente ad immobili adibiti ad abitazione principale e non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, per un importo non superiore a 3.615 euro. La detrazione spetta a condizione che l'interessato non possegga in regime di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile in locazione;

              b-ter) le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute una sola volta nella misura massima di 2.500 euro per acquisti effettuati nei due anni successivi al matrimonio civile o concordatario, a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente (ISE) dell'anno in cui è stato effettuato l'acquisto non superi 41.316 euro»;

 

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          b) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

              «d) le spese funebri, ivi compresi, imposte, tasse, diritti e canoni, sostenute in dipendenza della morte di una delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per un importo non superiore a 2.500 euro, per ciascuna di esse; per spese funebri devono intendersi anche le spese complessivamente sostenute nei confronti delle aziende esercenti l'attività di pompe funebri;

              d-bis) le spese matrimoniali, in relazione al matrimonio civile o concordatario effettivamente contratto, sostenute dagli sposi nel limite complessivo di 2.500 euro; per spese matrimoniali devono intendersi le spese relative alla predisposizione dei documenti per il matrimonio e le spese direttamente connesse alla celebrazione e ai festeggiamenti d'uso, ivi compresi i doni offerti dagli sposi medesimi»;

          c) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

          «e) le spese di iscrizione e di frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, in misura non superiore a 1.250 euro;

              e-bis) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido, ivi compresi i servizi di mensa, in misura non superiore a 775 euro;

              e-ter) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di 775 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi scolastici e universitari, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;

              e-quater) le rette corrisposte a società, fondazioni, associazioni riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, in misura non superiore 2.000 euro, purché l'interessato sia di età superiore a settanta anni e le spese non siano

 

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già dedotte o detratte ad altro titolo. Ha diritto al medesimo beneficio, nei limiti dell'importo fissato dalla presente lettera, anche il parente o affine entro il terzo grado del soggetto ospitato, che contribuisce al pagamento della retta, per insufficienza o per mancanza di reddito del soggetto medesimo»;

          d) al comma 1, la lettera f) è abrogata;

          e) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

      «1-quinquies. Per gli oneri di cui alle lettere b), b-bis), c), e), e-bis) ed e-ter) del comma 1 e ai commi 1-ter e 1-quater, gli importi massimi ivi previsti sono aumentati della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore 15.494 euro e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo superiore a 15.494 euro ma non a 30.988 euro».

      2. Sono abrogati:

          a) l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          b) l'articolo 49 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione agli oneri sostenuti nei periodi di imposta successivi alla data del 31 dicembre 2003.

Art. 4.
(Facilitazioni per l'acquisto o la locazione dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali).

      1. Possono fruire dei benefìci previsti dal presente articolo per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari non di lusso da adibire ad abitazione principale i soggetti:

          a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 12; l'erogazione del mutuo è subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio;

 

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          b) che non hanno superato, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 12, il quarantesimo anno di età;

          c) che hanno già contratto matrimonio e hanno uno o più figli a carico ovvero hanno ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale;

          d) celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o più figli a carico.

      2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;

          b) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione di abitazioni;

          c) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore a 30.988 euro.

      3. Il limite di reddito di cui al comma 2, lettera c), è aumentato di 1.250 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui al comma 12. Tale ammontare è aumentato a 2.500 euro qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, tali limiti possono essere ulteriormente adeguati ogni anno.
      4. È istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 750 milioni di euro, per consentire la concessione di mutui ai soggetti di cui al comma 1 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
      5. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo speciale di cui al comma 4, possono concedere i mutui di cui al

 

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medesimo comma previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Nella convenzione di cui al comma 5 sono stabiliti le modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti Spa, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo speciale di cui al comma 4 utilizzate per l'erogazione di mutui.
      7. I mutui di cui al comma 4 sono concessi alle seguenti condizioni:

          a) durata massima ventennale;

          b) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti Spa maggiorato dagli oneri di commissione a favore delle banche eroganti;

          c) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

      8. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque a 80.000 euro. Tale importo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      9. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.
      10. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicura comunque il soddisfacimento del credito.
      11. La parte mutuataria può estinguere il mutuo versando il capitale residuo e gli interessi maturati, nonché le penalità per l'anticipata estinzione previsti nel contratto di mutuo. La estinzione può avvenire decorsi cinque anni dalla data di contrazione del mutuo stesso. L'immobile

 

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ipotecato non può essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello stesso.
      12. Le domande per la concessione dei mutui sono presentate dai soggetti interessati alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
      13. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
      14. Gli onorari notarili per gli atti di cui al presente articolo sono ridotti ad un quarto.

Art. 5.
(Sostegni creditizi alle nuove famiglie).

      1. A valere sulle risorse del fondo speciale istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, i soggetti rispondenti ai requisiti indicati al comma 1 del medesimo articolo 4, che, in base al reddito, non possono accedere alle provvidenze stabilite dallo stesso articolo e che intendono contrarre o hanno contratto mutui per esigenze familiari, comprese le esigenze abitative, possono chiedere, nel caso in cui non siano in grado di fornire sufficienti garanzie, la fideiussione gratuita dello Stato, per importi non superiori a 40.000 euro e relativi a mutui contratti o da contrarre della durata massima di quindici anni, a tutela del rimborso integrale del capitale e degli interessi, compresi gli oneri accessori dei mutui.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana norme regolamentari per la disciplina delle provvidenze previste dal presente articolo.

 

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Art. 6.
(Disposizioni finali -
Copertura finanziaria).

      1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 entrano in vigore alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi relativi all'imposizione fiscale sul reddito delle persone fisiche, adottati in attuazione della legge 7 aprile 2003, n. 80. Il Governo provvede, altresì, ad emanare le opportune disposizioni di coordinamento delle norme di cui ai citati articoli 2 e 3 con quelle del primo modulo della riforma del sistema fiscale, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
      2. In deroga al disposto del comma 6 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di delega di cui all'articolo 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, mediante utilizzo, in misura corrispondente, delle maggiori imposte riscosse ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazione, nonché del comma 194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. A seguito dell'attuazione delle citate disposizioni di delega, agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della citata legge n. 133 del 1999.
      3. Entro la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, nonché la nuova disciplina delle detrazioni per i carichi di famiglia e delle detrazioni per i redditi di lavoro autonomo,

 

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previste dagli articoli 11, 13 e 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo, in particolare, una proporzionale e corrispondente riduzione degli oneri sostenuti dallo Stato a tale titolo e limitando la loro applicazione ai redditi più bassi o ai nuclei familiari con indicatore di situazione economica (ISE) più basso. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati secondo i princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.


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