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PDL 4969

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4969



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MOLINARI, ANNUNZIATA, GIOVANNI BIANCHI, BINDI, BURTONE, CAMO, CASTAGNETTI, SANTINO ADAMO LODDO, MARINI, MEDURI, RUGGERI, SQUEGLIA, VOLPINI

Disposizioni in materia di organizzazione
del Corpo forestale dello Stato

Presentata il 5 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 6 febbraio 2004, n. 36, ha delineato il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, assegnando al Corpo medesimo un nuovo e più moderno modello organizzativo ed affidandogli, nel contempo, nuove e delicate funzioni nel campo della tutela del patrimonio agroforestale, dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, della sicurezza alimentare, nonchè del controllo del territorio montano e rurale a fini di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica, del pubblico soccorso e della protezione civile.
      L'attribuzione al Corpo forestale dello Stato di maggiori competenze istituzionali, tuttavia, non è stata accompagnata da un adeguato aumento delle risorse umane e strumentali necessarie e indispensabili per l'assolvimento dei nuovi compiti. Giova ricordare, infatti, che l'assolvimento delle nuove competenze deve essere garantito su tutto il territorio nazionale, su più turni giornalieri, ogni giorno dell'anno, festivi compresi.
      La legge 6 febbraio 2004, n. 36, inoltre, non ha recepito alcune modifiche necessarie e strategiche per la nuova natura ordinamentale del Corpo forestale dello Stato, che, come è noto, è una Forza di polizia dello Stato specializzata nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema nonchè struttura operativa nazionale di protezione civile.
      Conseguentemente, le nuove e delicate funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato non possono trovare piena efficacia applicativa se non si rafforzano gli organici del suo personale, come il nuovo modello organizzativo non può trovare piena operatività se non si rivede l'organizzazione delle strutture centrali e periferiche che sono il motore operativo del Corpo sul territorio.
 

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      La presente proposta di legge, pertanto, mira a sanare tutte quelle lacune che la citata legge n. 36 del 2004 non ha colmato, nonchè a prevedere, a favore del Corpo forestale dello Stato, un congruo potenziamento delle sue dotazioni organiche di personale.
      La presente proposta di legge è formata da otto articoli.
      L'articolo 1, comma 1, prevede l'integrazione delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica con personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato.
      Il presente articolo mira a sanare una situazione esistente già di fatto presso le singole procure della Repubblica. Come è noto, presso le stesse operano le sezioni di polizia giudiziaria formate in via ordinaria e permanente da appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza e, in via aggiuntiva, ad altri corpi di polizia.
      Negli ultimi tempi, mano mano che la sensibilità ambientale si è andata sviluppando e che i reati connessi all'ambiente hanno assunto dimensione di allarme sociale, la richiesta di sicurezza in questo settore da parte dell'opinione pubblica è diventata sempre più pressante ed ineludibile.
      Per questo le procure della Repubblica, prima in modo limitato e saltuario, ora in modo sempre più consistente e continuo, hanno chiesto e ottenuto l'apporto del Corpo forestale dello Stato attraverso l'applicazione di proprio personale presso le sezioni di polizia giudiziaria.
      La ridotta dotazione organica del Corpo forestale dello Stato non consente il più delle volte di soddisfare tali richieste. Ad oggi soltanto 130 forestali sono distaccati, fuori quota, presso le procure della Repubblica. Da qui proteste ed incomprensioni con molti procuratori della Repubblica che ritengono ineludibili le richieste stesse.
      L'articolo in esame prevede perciò l'ampliamento della composizione ordinaria delle sezioni di polizia giudiziaria inserendovi in modo permanente e continuativo anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria del Corpo forestale dello Stato con pari dignità giuridica e diritti del personale delle altre Forze di polizia dello Stato. Ciò al fine di portare in tali sezioni il contributo di esperienze investigative in materia di repressione dei reati ambientali acquisite dal Corpo forestale e valorizzare una professionalità operativa spesso sottovalutata a livello di indagine di settore, anche se, nei fatti, diffusa capillarmente sull'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree naturali protette e nelle zone montane e rurali, in cui il Corpo forestale costituisce spesso l'unico presidio di forza pubblica.
      L'articolo 1, comma 2, invece, mira al completo inserimento del Corpo forestale dello Stato nel sistema delineato dall'ordinamento giuridico per le Forze di polizia dello Stato, in materia di polizia giudiziaria.
      Tale comma prevede l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra gli uffici di polizia che devono essere assenti in un comune, affinché il suo sindaco possa acquisire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Attualmente, «il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della Guardia di finanza» è, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale «ufficiale di polizia giudiziaria». Tale articolo vuole, per l'appunto, integrare il Corpo forestale dello Stato tra quegli uffici di polizia.
      Trattasi, in sostanza, di una norma di mero principio, tesa a fornire al Corpo forestale dello Stato uguale dignità giuridica delle altre Forze di polizia. Nella sostanza, tale disposizione avrà scarsa applicazione pratica, in quanto i comuni italiani in cui è presente, come presidio di polizia statale, solo il Corpo forestale dello Stato, sono in realtà qualche decina e tutti di dimensione assai modesta, collocati per lo più in zone di montagna o di alta collina.
      L'articolo 2 prevede l'autorizzazione ope legis di istituire nuovi comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato per consentire, in modo omogeneo e su tutto
 

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il territorio nazionale, l'esercizio delle funzioni e dei compiti istituzionali assegnati al Corpo medesimo dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36. Il presente articolo fa salve, comunque, le competenze delle regioni.
      Con tale articolo viene, pertanto, consentita «l'apertura» di 13 nuovi Comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato nelle sedi tutt'ora prive di questa importante e strategica struttura periferica.
      L'articolo 3 sostituisce la tabella organica prevista dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificata dall'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, in funzione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36. In considerazione del fatto che i comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato saranno sede di prima dirigenza, e opportuno che i comandanti regionali del Corpo vadano a ricoprire le funzioni di dirigente superiore, e, conseguentemente, che il vice comandante del Corpo debba essere loro sovraordinato, così come il comandante del Corpo a quest'ultimo.
      L'articolo 4 modifica la denominazione lessicale della qualifica di ispettore superiore «scelto» del Corpo forestale dello Stato al fine di equipararla a quella dei pari qualifica della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria.
      La nuova denominazione lessicale non comporta alcuna variazione nel trattamento giuridico od economico in capo al personale interessato. Conseguentemente, questa disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
      L'articolo 5 si propone soltanto di uniformare la concessione, la distribuzione e i criteri di utilizzo dell'uniforme di ordinanza, dell'armamento individuale e dei generi di accasermaggio per il personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato con quello corrispondente della Polizia di Stato.
      Con tale articolo si intende colmare una evidente lacuna legislativa, che di fatto penalizza tutto il personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato rispetto ai corrispondenti colleghi delle altre quattro Forze di polizia dello Stato e rispetto anche al personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.
      Il personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato è infatti, costretto a reperire a titolo oneroso la divisa di ordinanza e tutto il relativo equipaggiamento. Nelle altre Forze di polizia dello Stato tali generi vengono, invece, forniti a titolo gratuito dall'amministrazione di appartenenza. Anche il personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato riceve gratuitamente dall'amministrazione l'uniforme di ordinanza, l'armamento individuale e tutti i generi di accasermaggio.
      La completa omogenizzazione delle Forze di polizia passa anche attraverso il settore dell'armamento, delle uniformi di ordinanza e dei generi di accasermaggio.
      Inoltre, non ci sembra giusto e decoroso che un servitore dello Stato, per servire lo Stato medesimo, debba pagare ciò che lo Stato gli impone di indossare.
      L'articolo 6 reca alcune disposizioni tendenti ad uniformare alcuni aspetti giuridici relativi al personale del Corpo forestale con quelli relativi al personale delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile.
      Si modifica infatti la durata dei corsi per gli allievi agenti forestali e per gli allievi ispettori forestali al fine di uniformarli alla durata dei corsi previsti per i corrispondenti allievi della Polizia di Stato, così dicasi per l'attribuzione di alcune qualifiche di polizia al personale dei ruoli di supporto del Corpo forestale dello Stato, in analogia a quello che avviene nella Polizia di Stato.
      L'articolo 7 prevede che le dotazioni organiche del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato, a decorrere dal 1o dicembre 2004, siano aumentate di 1.995 unità così suddivise: 1.095 unità aggiuntive al ruolo degli agenti ed assistenti, 400 unità aggiuntive al ruolo dei sovrintendenti, 450 unità aggiuntive al ruolo degli ispettori, 50 unità aggiuntive al ruolo dei funzionari direttivi.
 

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      A tale fine giova rammentare che:

          a) la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, nel dicembre 2001, in occasione dei pareri prescritti per l'esercizio della delega al Governo in materia di riordino delle carriere del personale del Corpo forestale dello Stato hanno manifestato le necessità che le dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato venissero potenziate;

          b) il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali onorevole Teresio Delfino, nella seduta della Camera dei deputati del 29 gennaio 2003, ha accettato a nome del Governo l'ordine del giorno 9/559/4 che lo impegnava ad attuare «come priorità il potenziamento degli organici del Corpo forestale dello Stato»;

          c) il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno, alla Camera dei deputati, nella seduta del 20 gennaio 2004, a nome del Governo, ha accettato l'ordine del giorno n. 9/559-B/4 che lo impegnava: «a rafforzare gli organici del Corpo forestale dello Stato in relazione alle esigenze manifestate e alle richieste formulate da parte delle organizzazioni sindacali»;

          d) sono sempre di più, sul territorio, i sindaci, i prefetti, i procuratori della Repubblica, i presidenti degli enti parco nazionale, le associazioni ambientaliste e i semplici cittadini che richiedono ai vertici dell'amministrazione forestale il potenziamento numerico dei forestali in servizio presso i comandi stazione del posto o l'istituzione di un presidio del Corpo ex novo sul loro territorio.

      L'articolo 7 propone, pertanto, il perseguimento di queste finalità da più parti invocato e fortemente voluto anche dall'amministrazione forestale nonché dalle organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato.
      L'articolo 8, infine, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge e ne prevede la relativa copertura finanziaria.
      Onorevoli colleghi, è pertanto con la ferma volontà e con l'improcrastinabile intento di dare piena attuazione e reale efficacia alla legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il «nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato», che si chiede l'approvazione della presente proposta di legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni per il Corpo forestale dello Stato in materia di polizia giudiziaria).

      1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».
      2. All'articolo 57, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale le parole: «o della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza o del Corpo forestale dello Stato».

Art. 2.
(Nuovi comandi provinciali
del Corpo forestale dello Stato).

      1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, da espletare su tutto il territorio nazionale e per il raccordo con le attività delle altre Forze di polizia dello Stato, in relazione alle funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, pubblico soccorso e protezione civile, espletate alla dipendenza funzionale del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, nonché per l'espletamento delle funzioni ausiliarie di consulenza attribuite al comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato quale membro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, il Corpo forestale dello Stato, ferme restando le competenze regionali, è autorizzato a istituire nuovi comandi provinciali presso le sedi, e secondo le circoscrizioni territoriali, indicate nella tabella A, allegata alla presente legge.

 

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Art. 3.
(Personale dirigente
del Corpo forestale dello Stato).

      1. La tabella B prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      2. All'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, al secondo periodo, le parole: «, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio,» sono soppresse.

Art. 4.
(Ispettore superiore-sostituto
commissario forestale).

      1. All'articolo 21-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, e all'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, le denominazioni «scelto» e «scelti», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sostituto commissario forestale» e «sostituiti commissari forestali».
      2. Gli ispettori superiori-sostituti commissari forestali sono diretti collaboratori dei funzionari forestali, li sostituiscono in caso di assenza o impedimento e, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, ferma restando quella di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 5.
(Disposizioni per il personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato).

      1. L'Amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire anche al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i

 

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relativi accessori, l'armamento individuale e i generi di accasermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri di utilizzo vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 6.
(Disposizioni per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato).

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, le parole: «Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, un corso di formazione della durata di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli allievi agenti frequentano un corso di nove mesi, di cui sei mesi di formazione presso la scuola del Corpo forestale dello Stato e tre mesi di applicazione pratica presso reparti o uffici del Corpo medesimo anche al fine di conseguire specializzazioni operative»;

          b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

      «5-bis. Al termine del periodo di sei mesi di cui al comma 5 gli allievi agenti riconosciuti idonei dal direttore della scuola del Corpo forestale dello Stato sono nominati agenti in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica. Gli agenti in prova durante il periodo di applicazione pratica hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria».

      2. All'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, le parole: «un corso di formazione e specializzazione di quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso di formazione e specializzazione di nove mesi».
      3. Fermo restando l'ordine gerarchico di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e nei limiti del servizio e delle funzioni esercitati, agli appartenenti ai ruoli degli operatori e dei

 

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collaboratori e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato sono attribuite, rispettivamente, le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza e le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

Art. 7.
(Adeguamento degli organici
del Corpo forestale dello Stato).

      1. Per l'assolvimento dei compiti inerenti alle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché per l'esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, da espletare su tutto il territorio nazionale su più turni giornalieri nonché per le finalità individuate dall'articolo 2 della presente legge, le dotazioni organiche del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato, a decorrere dal 1o dicembre 2004, sono aumentate di 1.995 unità così suddivise: 1.095 unità aggiuntive al ruolo degli agenti e assistenti, 400 unità aggiuntive al ruolo dei sovrintendenti, 450 unità aggiuntive al ruolo degli ispettori, 50 unità aggiuntive al ruolo dei funzionari direttivi. Conseguentemente la tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge e la tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge.
      2. Ai fini di un effettivo assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 56, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale e degli articoli 1 e 2 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, il Corpo forestale dello Stato, fino al 31 dicembre 2007, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, come modificate dal comma 1 del presente articolo e fermo restando

 

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l'obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei piani annuali di assunzione e delle relative procedure concorsuali bandite o espletate, è autorizzato ad assumere nuovo personale mediante l'espletamento di concorsi pubblici in deroga alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 5.000 euro per l'anno 2004, in 60.000 euro per l'anno 2005 e in 99.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      2. All'onere derivante dall'attuazione all'articolo 2, valutato in 5.000 euro per l'anno 2004, in 198.000 euro per l'anno 2005 e in 399.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 398.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di

 

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previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in 90.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, valutato in 100.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, valutato in 700 mila euro per l'anno 2004, in 25 milioni di euro per l'anno 2005 e in 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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ALLEGATO

Tabella A
(Articolo 2, comma 1)

SEDE E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI NUOVI COMANDI
PROVINCIALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

              1. Rovigo: provincia di Rovigo;

              2. Ferrara: provincia di Ferrara;

              3. Rimini: provincia di Rimini;

              4. Mantova: provincia di Mantova;

              5. Cremona: provincia di Cremona;

              6. Biella: provincia di Biella;

              7. Aosta: regione Valle d'Aosta;

              8. Bolzano: provincia di Bolzano;

              9. Trento: provincia di Trento;

            10. Trieste: provincia di Trieste;

            11. Gorizia: provincia di Gorizia;

            12. Tarvisio: provincia di Udine;

            13. Pordenone: provincia di Pordenone.

 

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ALLEGATO 1
(Articolo 3, comma 1)

«Tabella B
(Prevista dall'articolo 7, comma 2)

RUOLO DEI DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Livello di funzione

Qualifiche

Posti diqualifica

Funzione

B

Dirigente generale forestale di livello B1

Capo del Corpo forestale dello Stato
C

Dirigente generale forestale1

Vice capo del Corpo forestale dello Stato
D

Dirigente superiore forestale22

Consigliere ministeriale; capo servizio centrale; dirigente di ufficio speciale del Corpo forestale dello Stato; direttore Scuola del Corpo forestale dello Stato; comandante di ufficio periferico a livello regionale
E

Primo dirigente forestale128

Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale; vice consigliere ministeriale; capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato; vice comandante di ufficio periferico a livello regionale; comandante di ufficio periferico a livello provinciale

152

».
 

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ALLEGATO 2
(Articolo 7, comma 1)

«Tabella A
(Articolo 1, comma 2)

DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, DEI SOVRINTENDENTI, DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO-PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA

Ruolo degli ispettori

      Ispettore superiore    475

      Ispettore capo

      Ispettore    1.565

      Vice ispettore

Ruolo dei sovrintendenti

      Sovrintendente capo

      Sovrintendente    1.840

      Vice sovrintendente

Ruolo degli agenti ed assistenti

      Assistente capo

      Assistente    5.906

      Agente scelto

      Agente ed allievo agente

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO FORESTALE DELLO STATO CON QUELLE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO

Corpo forestale dello Stato

Polizia di Stato

AgenteAgente
Agente sceltoAgente scelto
AssistenteAssistente
Assistente capoAssistente capo
Vice sovrintendenteVice sovrintendente
SovrintendenteSovrintendente
Sovrintendente capoSovrintendente capo
Vice ispettoreVice ispettore
IspettoreIspettore
Ispettore capoIspettore capo
Ispettore superioreIspettore superiore».

 

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ALLEGATO 3
(Articolo 7, comma 1)

«Tabella A
(Prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO DIRETTIVO DEI FUNZIONARI
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

-  Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

-  Commissario capo forestale;

-  Vice questore aggiunto forestale.

    n. 681 (1)

(1)  Il numero di funzionari del Corpo forestale dello Stato con la qualifica ad esaurimento di ispettore generale comporta l'indisponibilità di altrettanti posti nella dotazione organica.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL RUOLO DIRETTIVO DEI FUNZIONARI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CON QUELLE DEL RUOLO DEI COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO

    Corpo forestale dello StatoPolizia di Stato

Commissario forestale limitata-
mente alla frequenza del corso
di formazione

Commissario limitatamente alla frequenza del corso di formazione

Commissario capo forestale

Commissario capo

Vice questore aggiunto forestale

Vice questore aggiunto».

    


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