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PDL 5033

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5033



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

POLLEDRI, DIDONÈ, D'AGRÒ

Riorganizzazione delle competenze nel settore
aerospaziale e spaziale

Presentata il 26 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, il comparto aerospaziale e spaziale a livello internazionale nel corso di quindici anni ha subìto profonde modificazioni a causa di un susseguirsi di eventi internazionali: se prima i programmi aerospaziali potevano essere giustificati prevalentemente in termini politici legati alla contrapposizione dei due blocchi occidentale e orientale, ora invece sempre più diventa cogente l'esigenza di giustificare i programmi spaziali in termini più strettamente economici in cui l'efficienza e la competitività siano il leitmotiv.
      Per tenere conto di ciò anche in Italia l'organizzazione del comparto spaziale non può essere necessariamente quella che era stata delineata nel 1988 con la prima legge organica di istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), la legge 30 maggio 1988, n. 186.
      Consapevoli di questa esigenza di cambiamento dettata anche dall'integrazione europea e dalla dinamica industriale conseguente, il Parlamento e i Governi che si sono succeduti hanno tentato invero la riorganizzazione del comparto, ricorrendo negli ultimi anni allo strumento del decreto legislativo. Si è pervenuti così a vari tentativi di razionalizzazione dell'ASI che ha mantenuto negli anni dal 1988 ad oggi il ruolo di coordinamento delle attività spaziali e aerospaziali sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      L'intervento di riordino dell'ASI di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, si è purtroppo rivelato, come era facilmente prevedibile, del tutto carente e inadeguato, in quanto non rappresenta una soluzione organica al sistema aerospaziale del Paese: sono carenti infatti
 

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i necessari collegamenti tra i vari soggetti attori e in particolare è assente un concreto riferimento al soggetto impresa che oggi ha difficoltà ad essere competitivo ai livelli europei.
      Il decreto legislativo in vigore risulta pertanto frammentario, rispondendo soltanto ad esigenze particolaristiche e del tutto avulso da una prospettiva moderna che sviluppi in modo efficace i rapporti tra pubblico e privato, soggetti di ricerca in senso stretto come università, enti pubblici da un lato e imprese dall'altro, ove peraltro le piccole e medie imprese sono spesso soffocate dalle politiche monopolistiche della grande impresa.
      Fino ad ora in sostanza, prescindendo anche dalle specifiche carenze organizzative permanentemente intrinseche dell'ASI, non si è tenuto conto del fatto che le attività aerospaziali per la loro peculiarità abbracciano più domini di competenza di cui soltanto una parte certamente non irrilevante, ma tuttavia limitata, è rappresentata dal sistema ricerca.
      Il rilancio delle attività aerospaziali (più propriamente aerospaziali e spaziali, in quanto è rilevante la contiguità tra i due settori) in una più corretta e ampia prospettiva, in cui vi sia una migliore articolazione anche delle fonti di finanziamento non soltanto pubbliche, ma anche private e correlate a business plan in cui si giustificano gli interventi finanziari nel settore, richiede pertanto un approccio multidisciplinare e composito che tenga conto dei molteplici soggetti pubblici e privati in gioco come università, centri di ricerca, industrie manifatturiere e di servizi e utenti finali.
      Oltre alle attività di ricerca fondamentale stanno infatti crescendo sempre più di importanza le attività inerenti a settori maturi per le applicazioni anche di natura commerciale come quelle afferenti alle telecomunicazioni e alle osservazioni della terra che, se devono veramente assumere un ruolo trainante per l'apparato produttivo ed economico del Paese, necessitano di un coordinamento allargato a livello di Presidenza del Consiglio dei ministri, cui va demandata la responsabilità della policy del Paese nel settore, al pari di quanto accade nei principali Paesi impegnati nell'arena spaziale.
      Tale inversione di tendenza, che comporta dunque il superamento degli angusti confini della vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può garantire a livello organizzativo il superamento delle discrasie esistenti nel settore aerospaziale e spaziale nazionale finora monopolio di ristrette e agguerrite lobby di potere da troppo tempo aduse a muoversi al di fuori di ogni reale competitività in un ambito protetto di finanziamenti governativi non strutturali e non collegati a strategie pluriennali di ampio respiro.
      La vigilanza dell'intero comparto aerospaziale e spaziale, proprio nella sua più ampia diversificazione di interessi, non può quindi che risiedere nell'ambito della Presidenza dei Consiglio dei ministri cui va demandata l'alta autorità di controllo e di indirizzo politico.
      È necessario creare le condizioni ottimali per una crescita diffusa sul territorio del sistema aerospaziale e spaziale sempre più caratterizzato da un armonico rapporto tra pubblico e privato, tra strutture a livello centrale e periferico, nel rispetto dei distinti ruoli istituzionali e delle necessarie autonomie gestionali ispirate a criteri di economicità ed efficienza.
      È inderogabile pertanto una radicale revisione degli strumenti di governo del comparto aerospaziale e spaziale al fine di istituire una reale capacità di coordinamento complessivo idonea a rappresentare le molteplici esigenze del settore che fanno riferimento alle diversificate e multidisciplinari componenti scientifiche, manifatturiere, di servizi e di utenza.
      La presente proposta di legge, recante norme per la riorganizzazione dell'attività aerospaziale e spaziale, intende dunque intervenire sulle discrasie esistenti nel comparto, articolando la riorganizzazione stessa secondo i distinti livelli di indirizzo strategico, di coordinamento e di controllo nonché operativo tecnico e gestionale, che tengano conto delle molteplici componenti
 

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di ricerca, industriali e applicative operanti nel settore.
      In tale contesto appare più consono al sistema prevedere a livello tecnico e operativo un ente pubblico meramente esecutivo che espleti soltanto i compiti tecnico-gestionali sulla base delle direttive impartite a livello strategico.
      Sulla base delle esposte considerazioni di carattere generale, nella presente proposta di legge, il capo I, con l'articolo 1, individua la riorganizzazione delle competenze aerospaziali e spaziali nei due seguenti livelli: indirizzo strategico, di coordinamento e di controllo e operativo, tecnico e gestionale.
      Il capo II è inerente all'indirizzo strategico, di coordinamento e di controllo. L'articolo 2 in particolare pone in evidenza che l'alta autorità politica competente in materia è il Presidente del Consiglio dei ministri, mentre l'articolo 3 riguarda più propriamente il livello di indirizzo strategico, di coordinamento e di controllo che viene assunto dal Comitato interministeriale per le politiche aerospaziali e spaziali (CIPAS), costituito dai Ministri interessati e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il CIPAS si avvale del supporto di una segreteria tecnica nelle sue azioni complessive di coordinamento.
      Il capo III concerne il livello operativo, tecnico e gestionale e, in particolare, l'articolo 4 istituisce l'Agenzia italiana per i programmi aerospaziali e spaziali (AISA), posta sotto l'alta direzione del Presidente del Consiglio dei ministri, e in conformità ai princìpi e con le modalità previsti dal titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
      Gli articoli 5, 6, 7 e 8 concernono, rispettivamente, i compiti, l'organizzazione, gli strumenti operativi e il personale dell'AISA.
      L'articolo 9 concerne i finanziamenti destinati al settore, mentre l'articolo 10 riguarda le norme transitorie e finali con le quali sono definite le modalità di funzionamento iniziale dell'AISA.
      Onorevoli colleghi, si auspica un sollecito iter parlamentare della presente proposta di legge, al fine di giungere al riordinamento di un settore, come quello aerospaziale che, in assenza di una tempestiva razionalizzazione, rischia di entrare in una crisi programmatica e gestionale provocata anche dal fatto che l'ASI si è dimostrata sin dalla sua istituzione inidonea e incapace ad esplicare in modo corretto le funzioni istituzionali di coordinamento del settore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I
STRUMENTI DI GOVERNO
DEL SETTORE SPAZIALE

Art. 1.
(Riorganizzazione delle competenze
aerospaziali e spaziali).

      1. La riorganizzazione delle competenze aerospaziali e spaziali nazionali è articolata nei seguenti livelli:

          a) livello di indirizzo strategico, di coordinamento e di controllo;

          b) livello operativo, tecnico e gestionale.

CAPO II
LIVELLO DI INDIRIZZO STRATEGICO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO

Art. 2.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri).

      1. L'alta direzione, la responsabilità politica e il coordinamento delle politiche relative alle attività aerospaziali e spaziali afferiscono al Presidente del Consiglio dei ministri. Nell'esercizio di tale competenza, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale degli strumenti di governo di cui alla presente legge.

 

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Art. 3.
(Comitato interministeriale per le politiche aerospaziali e spaziali).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche aerospaziali e spaziali (CIPAS), con compiti di indirizzo strategico, di coordinamento e di controllo delle attività nazionali e internazionali facenti capo alle amministrazioni dello Stato impegnate nel settore.
      2. Al CIPAS compete l'approvazione del Piano nazionale aerospaziale e spaziale quinquennale recante le indicazioni delle finalità e degli obiettivi programmatici del settore.
      3. Il CIPAS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della difesa, dal Ministro delle comunicazioni, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. Il CIPAS adotta un regolamento interno per le funzioni di sua competenza e si avvale di una segreteria tecnica costituita da personale proveniente dalle amministrazioni di cui al comma 3.
      5. Il CIPAS si avvale di una commissione di esperti con funzioni consultive, relative agli aspetti tecnico-scientifici delle attività aerospaziali e spaziali. La commissione di esperti è nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da dieci membri, scienziati ed esperti di fama internazionale con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore aerospaziale e spaziale, rispettivamente designati dai Ministri che compongono il CIPAS.

 

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CAPO III
LIVELLO OPERATIVO, TECNICO
E GESTIONALE

Art. 4.
(Agenzia italiana per i programmi
aerospaziali e spaziali).

      1. È istituita l'Agenzia italiana per i programmi aerospaziali e spaziali (AISA), posta sotto l'alta direzione del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2 della presente legge, e in conformità ai princìpi e con le modalità previsti dal titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
      2. L'AISA, oltre a svolgere funzioni di supporto al CIPAS, cura l'attuazione del Piano nazionale aerospaziale e spaziale quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, coordina e gestisce le attività scientifiche, industriali e applicative di attuazione delle politiche aerospaziali e spaziali definite dal CIPAS, secondo le seguenti finalità:

          a) valorizzazione della posizione dell'Italia nel processo di integrazione europea;

          b) valorizzazione della posizione dell'Italia nelle cooperazioni bilaterali e multilaterali;

          c) valorizzazione delle capacità industriali anche con riferimento alle piccole e medie imprese;

          d) promozione delle linee di innovazione e di competitività in termini specifici di trasferimenti tecnologici, produzione industriale di brevetti e diritti di proprietà intellettuale;

          e) valorizzazione delle capacità applicative mediante l'individuazione delle utenze diversificate negli ambiti di riferimento.

 

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Art. 5.
(Compiti dell'AISA).

      1. L'AISA, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 4, comma 2, svolge i seguenti compiti:

          a) promozione, coordinamento e gestione delle attività a carattere scientifico;

          b) promozione e gestione dei programmi e dei prodotti tecnologici precompetitivi con definite potenzialità commerciali anche in regime di cofinanziamento;

          c) gestione di programmi finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture aerospaziali e spaziali nazionali e di partecipazione internazionale;

          d) gestione dei programmi finalizzati allo sviluppo di prodotti e di servizi per l'utenza istituzionale e privata;

          e) promozione dell'utenza e supporto all'utilizzazione dei beni e dei servizi aerospaziali e spaziali.

Art. 6.
(Organizzazione dell'AISA).

      1. L'AISA ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, ed è soggetta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri. L'AISA ha sede in Roma.
      2. Lo statuto dell'AISA è approvato con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIPAS, in conformità alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della presente legge.
      3. Sono organi dell'AISA:

          a) il direttore;

          b) il comitato direttivo;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

 

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      4. Il direttore è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. I componenti del comitato direttivo, in numero non superiore a quattro, sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIPAS, tra personalità di comprovata esperienza nel settore aerospaziale e spaziale.
      5. L'AISA è organizzata in funzione del conseguimento delle finalità e dei compiti previsti dagli articoli 4 e 5. Lo statuto dell'AISA, di cui al comma 2, disciplina le attribuzioni e il funzionamento degli organi, l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, la dotazione organica e la normativa applicabile in materia di personale.

Art. 7.
(Strumenti operativi).

      1. L'AISA, nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 5, affida, mediante appositi contratti, ricerche, studi, progettazioni e realizzazioni di programmi aerospaziali e spaziali, ad enti e imprese industriali, nonché ad università ed enti di ricerca situati nel territorio nazionale.
      2. Ai fini della valorizzazione dei risultati in campo industriale e applicativo nonché della promozione e dello sfruttamento dei brevetti sul mercato dei beni e servizi spaziali, possono essere costituiti su proposta del CIPAS, consorzi e società con soggetti pubblici e privati situati nel territorio nazionale, cui l'AISA può partecipare, previa autorizzazione del CIPAS stesso.

Art. 8.
(Personale).

      1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'AISA sono disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con previsione di una separata area di contrattazione, al

 

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fine di tenere conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro.
      2. L'AISA può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o da enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Art. 9.
(Finanziamenti).

      1. I finanziamenti delle attività del Piano nazionale aerospaziale e spaziale quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, sono iscritti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e sono costituiti:

          a) dal contributo ordinario a carico dell'apposito Fondo istituito per il finanziamento del Piano nazionale aerospaziale e spaziale quinquennale, con vincolo di destinazione al funzionamento e alla gestione ordinaria dell'AISA, la cui copertura è assicurata ai sensi dell'articolo 10, comma 6;

          b) dal contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia spaziale europea;

          c) da impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali;

          d) da altri impegni derivanti dal Piano nazionale aerospaziale e spaziale quinquennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;

          e) dai contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

          f) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, di prodotti industriali e di beni immateriali di interesse aerospaziale e spaziale dell'AISA, nonché dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti;

          g) da ogni altra eventuale entrata.

 

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Art. 10.
(Norme transitorie e finali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi e il direttore generale dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nominati ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono dichiarati decaduti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario per assicurare le funzioni di ordinaria amministrazione delle attività facenti precedentemente capo all'ASI, fino alla nomina degli organi dell'AISA nei termini di cui al comma 2.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'AISA e ad essa sono trasferiti i compiti e le funzioni svolti dall'ASI, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. Nello stesso termine si provvede alla nomina degli organi dell'AISA. Conseguentemente, il citato decreto legislativo n. 128 del 2003, è abrogato.
      3. In attuazione di quanto disposto dal comma 2, l'AISA succede nei rapporti relativi alle attività svolte dall'ASI e ad essa sono trasferiti gli impianti e le strutture dell'ASI stessa.
      4. Entro il termine di cui al comma 2, l'AISI provvede, a domanda, all'inquadramento del personale di ruolo dell'ASI in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con contestuale soppressione dei relativi ruoli; sono altresì inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla stessa data. Il contratto integrativo di lavoro definisce l'equiparazione di qualifiche e di profili professionali per il personale proveniente dall'ASI.
      5. L'AISA succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo dell'ASI di cui al comma 4, alle condizioni economiche e normative applicate al medesimo personale alla data del trasferimento, fermi restando i diritti e le mansioni anteriormente maturati.

 

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      6. Gli stanziamenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, nonché le autorizzazioni di spesa nell'ambito degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dei Ministeri componenti il CIPAS e destinati ad attività aerospaziali e spaziali, sono utilizzati a copertura del contributo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della presente legge.


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