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PDL 5029

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5029



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ONNIS, PORCU

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di assunzione di dichiarazioni rese dai minorenni e dagli infermi di mente

Presentata il 25 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il codice di procedura penale dedica particolare attenzione alle modalità con le quali, nel dibattimento o in sede di incidente probatorio, deve essere raccolta la testimonianza della persona che non ha raggiunto la maggiore età.
      L'articolo 498, comma 4, del codice di procedura penale prevede, infatti, che l'esame del teste minorenne sia di regola condotto dal presidente, su domande e contestazioni proposte dalle parti, con l'eventuale ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile; inoltre, ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo, se una parte ne fa richiesta, ovvero se comunque se ne ravvisa la necessità, si applicano le disposizioni dell'articolo 398, comma 5-bis, del medesimo codice.
      Infine, quando si procede per i reati specificamente elencati dal comma 4-ter dell'articolo 498 del codice di procedura penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato - su richiesta sua o del suo difensore - con l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.
      L'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, già citato, prevede che, procedendosi a incidente probatorio, in relazione ai reati ivi puntualmente indicati, ed essendo interessata all'assunzione della prova una persona minore degli anni sedici, il giudice indichi - con l'ordinanza che ammette la procedura incidentale
 

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- il luogo, il tempo e le particolari modalità per lo svolgimento dell'istruttoria, che dovrà essere condotta osservando gli accorgimenti ulteriormente descritti dalla stessa disposizione.
      La Corte costituzionale, con la sentenza 30 luglio 1997, n. 283, ha poi dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 4 dell'articolo 498 del codice di procedura penale, in esame, «nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla persona del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti».
      Con ordinanza del 10 dicembre 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 31 marzo 2004 - 1a serie speciale, pagine 47 e seguenti) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sospettato di contrasto con gli articoli 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente di estendere le cautele, dettate a proposito del minore degli anni sedici, anche alla persona maggiorenne affetta da deficit mentali.
      Quanto si è detto evidenzia, dunque, che il legislatore, la Corte costituzionale e gli stessi giudici di merito hanno voluto considerare in modo particolarmente prudente, e conseguentemente disciplinare in modo diverso dal rito ordinario, le modalità con le quali - nel dibattimento o in sede di incidente probatorio - viene ottenuta la deposizione dei soggetti che, per ragioni di età o per l'effetto di particolari patologie, siano (o comunque devono considerarsi) più fragili e immaturi.
      Le ragioni che suggeriscono l'adozione di particolari cautele, nel procedere all'esame testimoniale di queste persone, sono, del resto, intuibili e consistono nell'esigenza di salvaguardare, contemporaneamente, la personalità del teste «vulnerabile» e la genuinità della prova nel processo penale (Corte costituzionale, sentenza n. 283 del 1997, citata).
      Infatti, gli studi di psicologia giudiziaria e le concrete esperienze processuali da sempre indicano le gravi difficoltà con le quali si deve misurare chi, nel rito penale, voglia ottenere da queste categorie di testimoni una dichiarazione veridica; condizioni irrinunciabili per giungere a tale risultato sono, appunto, costituite dalla corretta comprensione e dal rispetto della struttura mentale e dei meccanismi percettivi, evocativi ed espressivi dell'esaminando.
      Nel caso dei testi più giovani, ad esempio, si è sottolineata la fisiologica imperfezione delle loro capacità di attenzione e di concentrazione, nonché la facile suggestionabilità: in questi casi, la mente del testimone non guarda al passato «per evocare e coordinare i suoi ricordi, ma tende verso l'interrogante per comprendere che cosa desidera che egli dica». Fondamentale, nell'interrogatorio dei bambini, è poi evitare di impaurirli, in quanto «l'intimidazione paralizza le facoltà mnemoniche, obbliga quasi a rinchiudersi in un mutismo forzato. Inoltre, il bambino è molto turbato in un ambiente che non conosce, tra gente ignota».
      Tali considerazioni, come osservato dalla stessa Corte costituzionale, ben possono estendersi al caso del teste che, pur avendo raggiunto la maggiore età, soffra, tuttavia, di particolari deficit nello sviluppo intellettuale.
      Purtroppo, però, le regole operative fissate dall'articolo 498, commi 4, 4-bis e 4-ter, e dall'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, valgono solo nell'ambito delle fasi processuali ivi espressamente considerate: il dibattimento e l'incidente probatorio.
      È da escludere che esse possano estendersi, ad esempio, anche alla fase delle indagini preliminari, quando si tratti di assumere informazioni dal minorenne: così, con la sentenza 19 ottobre 2000, n. 11615, Musolino, la Corte di cassazione, sezione VI, ha ritenuto utilizzabili in sede di giudizio abbreviato le dichiarazioni di un minorenne assunte da un solo operatore di polizia giudiziaria (in Cassazione penale 2003, 172).
 

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      Quindi, con la presente proposta di legge si intende, innanzi tutto, porre rimedio all'attuale carenza di regole dedicate all'esame del teste minorenne, o comunque infermo di mente, nelle fasi processuali diverse dall'incidente probatorio e dal dibattimento e, in primis, durante le indagini preliminari.
      Innanzitutto, se il più cauto modus agendi stabilito dagli articoli 398, comma 5-bis, e 498, commi 4 e seguenti, del codice di procedura penale, ha - anche - funzione di protezione della personalità del teste «debole», non vi è ragione per non estendere questa tutela, attivandola fin dall'avvio del procedimento penale.
      Inoltre, è vero che, per il codice in vigore, e per il disposto dell'articolo 11, quarto comma, della Costituzione, la prova normalmente si forma nel dibattimento o, appunto, nell'incidente probatorio; tuttavia, la fase investigativa che precede - e talora anche accompagna e segue - l'esercizio dell'azione penale continua a rivestire decisiva importanza, sotto molteplici aspetti.
      Gli atti d'indagine, infatti, condizionano la scelta del pubblico ministero, che potrà orientarsi, secondo i risultati conseguiti, per l'archiviazione o per l'esercizio dell'azione penale.
      Nell'uno e nell'altro caso, una deposizione inaffidabile, resa dal teste minore o psichicamente labile, esaminato senza i dovuti accorgimenti, può pregiudicare l'accertamento della verità, conducendo all'archiviazione di casi che invece avrebbero dovuto essere portati all'attenzione del giudice, per l'affermazione di responsabilità penale, ovvero, al contrario, favorendo l'incriminazione di soggetti innocenti, che spesso solo nel dibattimento, attraverso le regole del contraddittorio, riescono a provare la propria estraneità ai fatti.
      Quest'ultima eventualità, tutt'altro che infrequente nella pratica, desta particolare preoccupazione, in quanto «il solo inizio del processo penale determina (...) una cesura improvvisa nella vita del cittadino, intacca la sua dignità personale, distrugge il suo buon nome e la sua reputazione, azzera le chances di sfruttare le opportunità di lavoro e di partecipare alla vita sociale, impedisce una vita serena accanto ai propri cari». Tra l'altro, il danno provocato all'innocente dalla semplice pendenza del processo è più intenso secondo il tenore dell'imputazione - come dimostra l'impatto sociale devastante delle accuse per crimini a sfondo sessuale - e solo in minima parte può essere riparato dal felice esito della vicenda giudiziaria.
      Né può trascurarsi che gli stessi atti d'indagine possono a loro volta divenire «prove», come nel caso del rito abbreviato o in quello di sopravvenuta impossibilità di assumere la testimonianza nel dibattimento (articolo 512 del codice di procedura penale).
      Anche a prescindere da tali eventualità, si deve segnalare che, nel caso del giovane testimone, «tutto funziona per lui da suggestione, le domande, il contegno, le minacce. Se è stato già interrogato reciterà quello che ha detto altra volta, per altrui ispirazione».
      Così, l'articolo 1 della presente proposta di legge, introducendo l'articolo 206-bis del codice di procedura penale, fissa le regole minime - valide in qualunque procedimento e in ogni fase processuale, purché non sia diversamente stabilito da altre particolari disposizioni - per assumere le dichiarazioni del minore e dell'infermo di mente.
      Si prevede, a tale fine, che la dichiarazione venga raccolta dallo stesso magistrato procedente (esclusa, come si vedrà, la delega da parte del pubblico ministero alla polizia giudiziaria), che, tenendo conto delle circostanze del caso di specie, potrà decidere di avvalersi dell'ausilio di un familiare o di un esperto in psicologia infantile. In questo modo, seguendo le indicazioni contenute nello stesso articolo 498, comma 4, del codice di procedura penale, si vuole porre il teste nelle condizioni più favorevoli per rendere la dichiarazione; allo stesso fine, il magistrato potrà individuare e adottare tutte le ulteriori cautele che appaiono utili per garantire la personalità del dichiarante e la genuinità della prova.
 

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      Tali cautele non vengono elencate dalla disposizione che si vorrebbe introdurre, in quanto dipendono dalle particolarità dei casi singoli: così, per esempio, alcune volte sarà opportuno l'esame del testimone presso il suo domicilio, altre volte sarà preferibile esaminarlo in ambiente asettico, comunque fuori dalla sede giudiziaria, magari con l'ausilio di uno specchio, che eviti il contatto visivo diretto tra l'interrogante e l'interrogato.
      Si è poi ritenuto utile prevedere, in generale, che le dichiarazioni rese dal teste siano, in questi casi, integralmente documentata con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, come già previsto, ad esempio, dagli articoli 141-bis e 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale. In questo modo, da chiunque e anche a posteriori, può essere verificata la sequenza di domande, risposte, esitazioni, correzioni, che ha condotto a quella particolare deposizione.
      L'articolo 2 (che modifica l'articolo 351, comma 1, del codice di procedura penale) e l'articolo 4 (che modifica l'articolo 370, comma 1, del codice di procedura penale) escludono che la testimonianza di queste particolari categorie di soggetti possa essere raccolta dalla polizia giudiziaria, tanto se essa opera di propria iniziativa (articolo 351 del codice di procedura penale), quanto se agisce per delega del pubblico ministero (articolo 370 del codice di procedura penale). Si è infatti considerato che l'assunzione di queste testimonianze rientri tra gli atti che, per la loro particolare delicatezza, devono impegnare direttamente il magistrato inquirente, in modo analogo a quanto già si dispone per l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini in vinculis.
      L'articolo 3 chiarisce che le disposizioni dell'articolo 206-bis del codice di procedura penale (introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge) devono essere osservate anche dal pubblico ministero, quando procede all'assunzione di informazioni, ai sensi dell'articolo 362 del medesimo codice.
      L'articolo 5 modifica, invece, l'articolo 391-bis del codice di procedura penale, introducendo princìpi analoghi a quelli già esaminati, a proposito dell'assunzione di queste dichiarazioni a cura del difensore e nell'ambito delle cosiddette «investigazioni difensive».
      Infine, l'articolo 6 modifica il comma 4-ter dell'articolo 498 del codice di procedura penale, includendo nell'elenco dei reati ivi espressamente considerati anche quello previsto e punito dall'articolo 609-quinquies del codice penale (corruzione di minorenne); si è infatti osservato che, in relazione al medesimo elenco contenuto nell'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, la Corte costituzionale, con la sentenza 9 luglio 1998, n. 262, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui tale disposizione non prevede, appunto, l'ipotesi del reato di cui al citato articolo 609-quinquies del codice penale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 206 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

      «Art. 206-bis (Assunzione della testimonianza di minorenni e infermi di mente). - 1. Salvi i casi particolari specificamente disciplinati, se deve essere esaminato un minorenne il magistrato procedente adotta tutte le cautele idonee a garantire la personalità del teste e la genuinità della prova, avvalendosi eventualmente di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile e documentando integralmente le dichiarazioni con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, a pena di inutilizzabilità.
      2. Nello stesso modo previsto dal comma 1, si procede all'assunzione della testimonianza dal teste infermo di mente, a prescindere dal limite di età, qualora si abbia motivo di ritenere che l'atto, se assunto con le modalità ordinarie, possa nuocere alla personalità del dichiarante».

Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 351 del codice di procedura penale, dopo la parola: «indagini» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 206-bis».

Art. 3.

      1. Al comma 1 dell'articolo 362 del codice di procedura penale, le parole: «202 e 203» sono sostituite dalle seguenti: «202, 203 e 206-bis».

 

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Art. 4.

      1. Al comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale, dopo la parola: «indagine», ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 206-bis,».

Art. 5.

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 391-bis del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

      «4-bis. Per ricevere dichiarazioni da un minorenne o per assumerne informazioni, il difensore procede personalmente, eventualmente con l'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile, adottando tutte le cautele idonee a garantire la personalità del minorenne e la genuinità della deposizione, e documenta integralmente le dichiarazioni con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Nello stesso modo si procede nei confronti del soggetto infermo di mente, a prescindere dal limite di età, qualora si abbia motivo di ritenere che l'atto possa nuocere alla personalità del dichiarante».

Art. 6.

      1. Al comma 4-ter dell'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo le parole: «609-quater», sono inserite le seguenti: «, 609-quinquies».


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