Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5016

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5016


 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FONTANINI, BALLAMAN, LENNA, ROMOLI, SARO, COLLAVINI

Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche

Presentata il 20 maggio 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», è volta in primo luogo a dare attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 6 della Costituzione, secondo la quale la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
      In un quadro più ampio, quale quello europeo, l'entrata in vigore della citata legge n. 482 del 1999 ha consentito all'Italia non solo di aderire, nell'ambito del Consiglio d'Europa, alla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1o febbraio 1995 e resa esecutiva dalla legge 28 agosto 1997, n. 302, ma anche di sottoscrivere, il 27 giugno 2000, la «Carta europea delle lingue regionali o minoritarie», fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. Tale convenzione-quadro, all'articolo 3, paragrafo 1, prevede in particolare che: «ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non essere trattata come tale (...)». La legge n. 482 del 1999 tutela dunque le lingue minoritarie storicamente presenti in Italia e all'articolo 2, laddove enuncia che «la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate (...)», si riferisce alle comunità territoriali corrispondenti a quelle degli Stati in cui tali lingue sono
 

Pag. 2

ufficialmente parlate; mentre, quando enuncia «(...) e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo», si riferisce alle lingue minoritarie che si sono evolute nei secoli sul territorio italiano.
      La legge n. 482 del 1999 non tiene tuttavia conto delle profonde diversità etniche e storiche che contraddistinguono le genti delle Valli della provincia di Udine, comunità che hanno sempre fatto parte del territorio nazionale fin dalla formazione dello Stato italiano, quale espressione del Risorgimento e della cultura italo-veneziana.
      È opportuno ricordare che la presenza storica degli slavi (e non sloveni) nelle vallate della provincia di Udine è databile al VII secolo e che nel 726 i longobardi permisero il loro insediamento in queste zone a difesa dei confini territoriali dalle invasioni degli altri popoli slavi (compreso quello che alcuni secoli dopo divenne il gruppo sloveno), impegno perpetuato dai Carolingi (IX e X secolo), dai Patriarchi (dal 1077) e, in fine, dai Veneziani (dal 1430 al 1797).
      Dopo la breve parentesi di appartenenza al Regno lombardo-veneto e la partecipazione alla lotta risorgimentale del 1848, gli abitanti delle vallate scelsero plebiscitariamente l'annessione all'Italia. Da tale momento, i contatti di queste popolazioni con il mondo slavo, ivi compreso quello sloveno, furono rari e marginali, tanto che nel tempo esse diedero vita ad una specificità culturale e linguistica propria, in netta separazione con il mondo slavo, costituita da particolari forme idiomatiche che si sono conservate nel corso dei secoli con caratteristiche proprie ed uniche. Una lingua che viene definita dagli studiosi come «protoslava», «paleoslava», «veteroslava» e che diversamente dalle altre lingue slave (sloveno, croato, eccetera), si è evoluta autonomamente nel contesto culturale neolatino e friulano, fino ad essere chiamata «Natisoniano» nelle Valli del Natisone, «Po-Nasen» nella Valle del Torre e «Resiano» nella Val Resia.
      La legge n. 482 del 1999 tutela invece solo la lingua slovena e non le lingue regionali tradizionalmente presenti sul territorio, comportando di fatto l'obbligo per gli slavi della provincia di Udine di apprendere una lingua mai parlata e mai compresa, e il rischio che venga compromesso, conseguentemente, il patrimonio linguistico e storico-culturale specifico delle Valli del Natisone, del Torre, di Resia e della Val Canale, peraltro già riconosciuto dalla legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 1991, successivamente abrogata e confluita nella legge regionale n. 23 del 2001. L'attuale disciplina normativa non sembra inoltre considerare quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge n. 482 del 1999, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, che all'articolo 1 così recita: «L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge n. 482 del 1999 coincide con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica» (comma 3), e ancora: «La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore alla data di entrata in vigore della legge e che si riferisce esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall'articolo 2 della legge stessa» (comma 5).
      Sulla base di quanto esposto, appare giusto che alle popolazioni delle Valli della provincia di Udine sia riconosciuto il diritto di esprimersi nella propria lingua (Natisoniano, Po-Nasen, Resiano), tutelata attraverso lo strumento legislativo, e non nella lingua slovena imposta da un terzo dei consiglieri comunali che ne hanno chiesto l'introduzione per motivi politici ed economici, non considerando che nell'ultimo censimento nazionale del 2002, nei 27 comuni della provincia di Udine indicati come abitati dalla minoranza linguistica slovena, storicamente presente sul
 

Pag. 3

territorio, i moduli censuari in lingua slovena sono stati richiesti soltanto da otto capifamiglia.
      Non si può consentire che la storia, la lingua e le tradizioni millenarie di queste comunità vengano di fatto cancellate dalle norme della legge n. 482 del 1999 e dalla iniziativa esclusiva di un terzo dei consiglieri comunali, senza il necessario coinvolgimento della popolazione interessata.
      Per questo motivo si ritiene opportuno apportare una modifica all'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999, affinché la tutela delle minoranze linguistiche storiche venga estesa anche alle lingue denominate Natisoniano, Po-Nasen e Resiano, presenti da oltre mille anni nelle Valli della provincia di Udine, e in modo da rendere effettiva e più democratica la partecipazione di queste popolazioni alla salvaguardia del loro patrimonio storico e culturale, senza assoggettamenti a imposizioni politiche o a condizionamenti economici.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle lingue slave denominate Natisoniano, Po-Nasen, Resiano».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su