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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5042 |
1. La Repubblica, nel ribadire il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, sia individuale sia nelle organizzazioni, come espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo riconosciuta ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, riconosce il valore sociale e la funzione dell'associazionismo sportivo liberamente costituito nonché dei suoi molteplici atti di espressione di solidarietà e pluralismo.
2. La presente legge ha lo scopo di favorire la promozione, la partecipazione e la collaborazione volontaria, per le finalità solidaristiche, civili, sociali, formative e culturali connesse all'organizzazione, alla realizzazione e allo svolgimento dei grandi eventi sportivi, come definiti all'articolo 2.
1. Sono definiti grandi eventi sportivi, ai fini della presente legge, le olimpiadi, i campionati mondiali, i campionati europei e i campionati nazionali.
1. Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'associazione, l'organizzazione o l'ente di cui il volontario fa parte, ovvero prestata a livello personale individuale, esclusivamente per i fini che ispirano i grandi eventi sportivi.
1. Fermo restando che l'attività di volontariato può essere prestata dagli aderenti alle associazioni sportive e al volontariato organizzato e non, l'ente organizzatore dei grandi eventi sportivi, di seguito denominato «ente organizzatore», ha facoltà di raccogliere adesioni anche da persone singole.
2. L'ente organizzatore, attraverso una sua apposita divisione organizzativa, cura, al suo interno, le adesioni e la successiva gestione e coordinamento dei volontari nell'attività di collaborazione fissata negli specifici programmi.
1. L'ente organizzatore, attraverso la divisione competente istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, redige un piano per l'organizzazione e la gestione delle attività dei volontari.
2. Il piano di cui al comma 1 contiene l'indicazione dei settori e delle attività in cui viene utilizzata l'attività dei volontari e gli elenchi delle persone che hanno aderito, con i relativi dati personali, in conformità a quanto stabilito dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il piano è inviato, altresì, con comunicazione di natura informativa, alla regione competente, ovvero alle province autonome di Trento o di Bolzano, e alla direzione regionale del lavoro territorialmente competente.
3. Ai fini dell'utilizzazione dei volontari, l'ente organizzatore predispone uno specifico regolamento nel quale sono indicate le misure di tutela previste per i volontari medesimi.
1. L'ente organizzatore, attraverso la divisione di cui all'articolo 4, comma 2, provvede a diffondere, anche con l'ausilio dei mezzi di informazione di massa, le opportunità di collaborazione previste e le modalità di acquisizione dei curricula contenenti i requisiti necessari per essere ammessi alla partecipazione quali collaboratori volontari, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3.
2. Tutti coloro che, venuti a conoscenza delle opportunità di cui al comma 1, intendono offrire la propria collaborazione, devono darne comunicazione alla divisione di cui all'articolo 4, comma 2, con le modalità dalla stessa predisposte ai fini della raccolta dei dati e della loro utilizzazione.
1. L'attività di volontariato di cui alla presente legge non può avere una durata superiore a quella prevista per lo svolgimento del relativo grande evento sportivo.
2. Compatibilmente con la tipologia del grande evento sportivo e con la specifica attività nella quale il volontario è impegnato, possono essere altresì previsti periodi di formazione, nonché attività prodromiche o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.
3. In ogni caso, l'attività del volontario ai fini della organizzazione e della realizzazione del grande evento sportivo non può avere durata superiore a settanta giorni consecutivi o non consecutivi, da intendere non comprensivi delle eventuali attività formative o prodromiche previste dal comma 2.
1. L'ente organizzatore provvede a garantire a tutti coloro che prestano attività volontaria la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.
1. Le amministrazioni pubbliche agevolano la partecipazione dei propri dipendenti alle attività di volontariato disciplinate dalla presente legge limitatamente alla durata del grande evento sportivo.
2. Limitatamente alla durata del grande evento sportivo, l'assenza del volontario dal posto di lavoro, preventivamente richiesta al datore di lavoro pubblico e debitamente autorizzata, con l'indicazione dell'esatto periodo di impiego del volontario, è considerata permesso retribuito in aggiunta al monte ore previsto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. L'ente organizzatore certifica al datore di lavoro l'avvenuta partecipazione del lavoratore alle attività di volontariato con l'indicazione del periodo di attività effettivamente prestato.
1. Il sistema scolastico, le università degli studi e le organizzazioni datoriali possono riconoscere crediti per le attività di volontariato prestate nei grandi eventi sportivi ai sensi della presente legge.
2. Il sistema scolastico e le università degli studi, durante lo svolgimento del grande evento sportivo, possono agevolare l'attività di volontariato anche attraverso la modifica del calendario scolastico ovvero tramite il legittimo riconoscimento dell'assenza dello studente ai fini della relativa giustificazione.
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