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PDL 5070

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5070



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 16 giugno 2004 (v. stampato Senato n. 2796)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 giugno 2004

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai

 

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sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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