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PDL 5050

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5050




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SINISCALCHI


Modifiche all'articolo 1193 del codice della navigazione, in materia di inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo

Presentata il 7 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'approvazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, come è noto, ha adeguato la vigente normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori alle peculiari esigenze afferenti le attività lavorative svolte sulle navi sia nell'ambito della navigazione marittima che della pesca.
      Il provvedimento in oggetto si caratterizza per una portata ampia e organica che ha consentito all'intero settore di beneficiare di una piattaforma normativa chiara e moderna. Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ha operato, peraltro, una importante «depenalizzazione» in ordine a una serie di reati minori che erano stati tipizzati nel codice della navigazione. Si è dunque intervenuti sia sulla struttura e sulla morfologia delle infrazioni al codice che sul trattamento sanzionatorio delle stesse. Così, conseguentemente, gran parte delle ipotesi astratte di reati contravvenzionali sono state trasformate in sanzioni amministrative. Pertanto, le conseguenze di carattere penale (arresto o ammenda) afferenti le richiamate infrazioni, sono state sostituite attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative.
      Tuttavia, proprio nell'ambito della richiamata, quanto condivisa, trasformazione, si è determinata una eccessiva penalizzazione nei confronti di alcune categorie di lavoratori che talvolta incorrono in alcune particolari inosservanze. In particolare, il riferimento appare evidente alla previsione normativa relativa alla inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo. Nel citato decreto legislativo n. 507 del 1999, la richiamata disposizione è contenuta nell'articolo 14, comma 2, che opera l'esplicito richiamo all'articolo 1193 del codice della navigazione, in materia di «inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo». Questa particolare previsione
 

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stabilisce che se il titolare di una imbarcazione, a seguito di un controllo, risulta sprovvisto dei documenti di bordo, incorre in una sanzione amministrativa che si sostanzia nel pagamento di una somma di denaro «da lire tre milioni a lire diciotto milioni».
      L'entità della sanzione appare certamente non proporzionata all'intero assetto normativo, anche in considerazione del fatto che la documentazione, se regolarmente posseduta, può essere esibita anche immediatamente dopo il controllo ai competenti organi di autorità e di vigilanza. Per tale ragione, una documentazione non posseduta a bordo - per una causa accidentale, fortuita e, comunque, non intenzionale - ben potrebbe essere immediatamente reperita senza determinare particolari allarmi o pericoli. Alla luce di tale rilievo, con la presente proposta di legge si intende non solo ridurre l'entità della sanzione amministrativa, ma anche prevedere espressamente la possibilità per il cittadino al quale l'infrazione viene contestata di esibire, nelle quarantotto ore successive, la documentazione alle competenti autorità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 1193 del codice della navigazione le parole: «da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro a 400 euro».

Art. 2.

      1. All'articolo 1193 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se i documenti di bordo di cui al presente articolo sono esibiti entro quarantotto ore dalla contestazione dell'infrazione al personale verbalizzante o depositati presso la competente capitaneria di porto, le sanzioni previste dal medesimo articolo sono ridotte da un terzo alla metà».


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