Frontespizio Relazione Allegato Pareri Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4921-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4921-A




 

Pag. 1

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 16 giugno 2004

(Relatore: RIVOLTA)

sul

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 aprile 2004 (v. stampato Senato n. 2707)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 aprile 2004

      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4921 ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

RIVOLTA, Relatore

 

Pag. 2



torna su
Allegato


        La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000, si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra i due Stati, tenuto conto della determinazione del Governo di Moldova di attuare un progressivo avvicinamento alle strutture europee. Essa definisce e regola nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari nei due Stati.
        Lo sviluppo dei rapporti reciproci tra Italia e Moldova determina un'apprezzabile presenza di operatori economici italiani in Moldova, nonché movimenti migratori da quello Stato: da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.
        I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo status degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963, di cui sono parte ambedue gli Stati.
        In particolare, nel capitolo I sono contenute le definizione dei termini usati nel testo; nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l'istituzione degli uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza.
        Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti e altri documenti; la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.
        Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà.
        Viene infine sottolineato l'obbligo di collaborazione dei consoli con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità.
        In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita normativa.
        La Convenzione stabilisce che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede dell'Unione europea.
        La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova è soggetta all'approvazione del Parlamento, ma non comporta l'adozione di norme speciali di adeguamento.

 

Pag. 3


        Per quanto riguarda le singole disposizioni della Convenzione, che si applicano agli Uffici consolari di ciascuno dei due Stati, istituiti nell'altro Stato, si rileva quanto segue.
        Gli articoli da 2 a 7 disciplinano il procedimento di nomina dei funzionari consolari.
        Gli articoli da 8 a 35 regolano le immunità, l'inviolabilità ed i privilegi dei funzionari consolari, nonché il regime di inviolabilità applicabile ai locali ed agli archivi consolari; essi inoltre prevedono le condizioni per le esenzioni fiscali e doganali.
        Negli articoli da 36 a 62 è contenuta la disciplina relativa alle funzioni consolari. In particolare essi riguardano: la registrazione dei cittadini, il rilascio dei passaporti e dei visti, la notifica di atti giudiziari, la cooperazione in materia di cittadinanza, la legalizzazione di documenti, il rilascio di documenti consolari, l'espletamento di funzioni elettorali, la formazione di atti notarili, gli atti dello stato civile. Particolarmente importanti sono l'articolo 48 sul diritto di comunicazione tra cittadini e autorità consolari e l'articolo 49 sul diritto di assistenza ai cittadini detenuti, nonché l'articolo 50 sulla protezione dei minori. Le pratiche relative al decesso dei connazionali sono regolate dall'articolo 51. Le competenze dei consoli in materia marittima ed aeronautica sono contemplate agli articoli da 52 a 58.
        Gli articoli 61 e 62 regolano l'esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo e in uno Stato terzo.
        Infine, mentre gli articoli da 63 a 72 stabiliscono le funzioni dei consoli onorari e le modalità del loro esercizio, l'articolo 75 prevede l'istituzione di una commissione mista.
        La Convenzione, che entra in vigore in conformità a quanto disposto nell'articolo 77, è redatta nelle tre lingue, italiana, moldova e inglese; quest'ultima prevale in caso di divergenza di interpretazione.
 

Pag. 4


torna su
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

          esaminato il disegno di legge A.C. 4921 del Governo, approvato dal Senato, che dispone la ratifica e l'esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000,

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che all'eventuale istituzione di un ufficio consolare nella Repubblica di Moldova si faccia fronte previa soppressione di altro ufficio consolare, con riduzione di oneri di pari ammontare e con esclusione di nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

 

Pag. 5



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 6


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 della Convenzione stessa.

Art. 3.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.930 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Allegato Pareri Progetto di Legge
torna su