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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4921-A |
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4921 ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.
RIVOLTA, Relatore
La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000, si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra i due Stati, tenuto conto della determinazione del Governo di Moldova di attuare un progressivo avvicinamento alle strutture europee. Essa definisce e regola nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari nei due Stati.
Lo sviluppo dei rapporti reciproci tra Italia e Moldova determina un'apprezzabile presenza di operatori economici italiani in Moldova, nonché movimenti migratori da quello Stato: da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.
I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo status degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963, di cui sono parte ambedue gli Stati.
In particolare, nel capitolo I sono contenute le definizione dei termini usati nel testo; nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l'istituzione degli uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza.
Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti e altri documenti; la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.
Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà.
Viene infine sottolineato l'obbligo di collaborazione dei consoli con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità.
In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita normativa.
La Convenzione stabilisce che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede dell'Unione europea.
La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova è soggetta all'approvazione del Parlamento, ma non comporta l'adozione di norme speciali di adeguamento.
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 4921 del Governo, approvato dal Senato, che dispone la ratifica e l'esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
nel presupposto che all'eventuale istituzione di un ufficio consolare nella Repubblica di Moldova si faccia fronte previa soppressione di altro ufficio consolare, con riduzione di oneri di pari ammontare e con esclusione di nuovi oneri per il bilancio dello Stato.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 della Convenzione stessa.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.930 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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