Frontespizio Relazione Allegato Pareri Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4920-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4920-A



 

Pag. 1

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 16 giugno 2004

(Relatore: RIVOLTA)

sul

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 aprile 2004 (v. stampato Senato n. 2706)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 aprile 2004

      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4920 ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

RIVOLTA, Relatore

 

Pag. 2



torna su
Allegato


        La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002, definisce e regola nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari nei due Stati, che non sono disciplinate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 in vigore tra gli stessi, e si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni reciproche.

        Lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Georgia determinerà nel futuro un incremento della presenza di operatori economici italiani in Georgia, nonché un aumento del movimento delle persone tra i due Stati; da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.

        La Convenzione, inoltre, contribuirà a consolidare, sul piano politico, le relazioni tra l'Italia ed uno Stato che ha acquisito nuova indipendenza dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica.

        I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo status degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963.

        In particolare, nel capitolo I sono contenute le definizioni dei termini usati nel testo; nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l'istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza.

        Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza, le funzioni notarili, il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti, la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.

        Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà.

        Giova mettere in evidenza taluni aspetti innovativi rispetto alle Convenzioni consolari tradizionali.

        Al riguardo, deve sottolinearsi la previsione di un obbligo dei consoli di collaborare con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti e di rilasciare agli stessi i documenti di viaggio, per consentire il ritorno in patria ed evitare il fenomeno della clandestinità.

        Significative sono inoltre le disposizioni sul diritto dei consoli di procedere alla registrazione dei propri cittadini e quelle che consentono lo svolgimento di operazioni elettorali in vista dell'esercizio del voto all'estero.

        La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di

 

Pag. 3

altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede dell'Unione europea.

        In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita normativa.

        Per quanto riguarda le singole disposizioni della Convenzione, che si applicano agli Uffici consolari di ciascuno dei due Stati, istituiti nell'altro Stato, si rileva quanto segue.

        Gli articoli da 2 a 7 disciplinano il procedimento di nomina dei funzionari consolari.

        Gli articoli da 8 a 35 regolano le immunità, l'inviolabilità ed i privilegi dei funzionari consolari, nonché il regime di inviolabilità applicabile ai locali ed agli archivi consolari; essi inoltre prevedono le condizioni per le esenzioni fiscali e doganali.

        Negli articoli da 36 a 61 è contenuta la disciplina relativa alle funzioni consolari. In particolare essi riguardano: la registrazione dei cittadini, il rilascio dei passaporti e dei visti, la notifica di atti giudiziari, la cooperazione in materia di cittadinanza, la legalizzazione di documenti, il rilascio di documenti consolari, l'espletamento di funzioni elettorali, la formazione di atti notarili, gli atti dello stato civile. Particolarmente importanti sono l'articolo 47 sul diritto di comunicazione tra cittadini e Autorità consolari e l'articolo 48 sul diritto di assistenza ai cittadini detenuti nonché l'articolo 49 sulla protezione dei minori. Le pratiche relative al decesso dei connazionali sono regolate dall'articolo 50.

        Per quanto riguarda le competenze dei consoli in materia marittima ed aeronautica, esse sono contemplate dagli articoli da 51 a 57.

        Gli articoli 60 e 61 regolano l'esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo e in uno Stato terzo.

        Infine, gli articoli da 62 a 71 stabiliscono le funzioni dei consoli onorari e le modalità del loro esercizio.

        La Convenzione è redatta nelle tre lingue, italiana, georgiana e inglese, quest'ultima prevale in caso di divergenza di interpretazione.
 

Pag. 4


torna su
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4920 del Governo, approvato dal Senato, che dispone la Ratifica e l'esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002;

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che all'eventuale istituzione di un ufficio consolare in Georgia si faccia fronte previa soppressione di altro ufficio consolare, con riduzione di oneri di pari ammontare e con esclusione di nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

 

Pag. 5


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 6



torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.

Art. 3.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.770 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Allegato Pareri Progetto di Legge
torna su