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PDL 5013

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5013



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE BRASI, GAMBINI, LULLI, BUGLIO, ADDUCE, ALBONETTI, ANNUNZIATA, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOVA, BULGARELLI, CAMO, CAPITELLI, CAZZARO, CHIANALE, CIMA, COLUCCINI, CRISCI, DI GIOIA, FLUVI, FRANCI, GROTTO, LABATE, LADU, SANTINO ADAMO LODDO, LUCIDI, LUSETTI, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAZZARELLO, MOLINARI, NESI, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, QUARTIANI, ROSATO, ROTUNDO, RUZZANTE, SANDI, TIDEI, TOLOTTI

Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente l'istituzione delle consulte locali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Presentata il 19 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca l'introduzione dell'articolo 13-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce le consulte locali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, proponendosi l'obbiettivo di affermare una presenza certa dei distretti industriali e dei sistemi economici territoriali nei consigli e nelle giunte camerali al fine di una reale rappresentatività sociale, di una efficace articolazione delle politiche di sviluppo e di un'integrazione territoriale delle risorse.
      La base provinciale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sempre riesce a cogliere le potenzialità presenti nel territorio, soprattutto in quelle zone dove esiste un numero molto elevato di imprese e un'autonoma organizzazione delle associazioni imprenditoriali.
      In teoria questi territori possono essere rappresentati, ma nella realtà le logiche provinciali delle associazioni imprenditoriali impediscono a tali realtà «forti» di essere presenti negli organismi camerali.
      Per questa ragione la proposta di legge consente, su iniziativa delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di istituire delle consulte locali sulla base di criteri rigorosi per evitare una frantumazione territoriale che sarebbe altrettanto deleteria rispetto all'attuale eccesso di centralizzazione provinciale.
      La proposta di legge si colloca all'interno di un progetto federalista fondato sul principio della sussidiarietà e sul protagonismo degli attori sociali a livello locale e territoriale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 13-bis. (Istituzione delle consulte locali delle camere di commercio). - 1. Qualora il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte sia superiore a 80.000, la camera di commercio, su proposta di almeno il 70 per cento delle associazioni locali delle imprese, può istituire la consulta locale delle imprese nei sistemi territoriali che comprendono più di un comune, a condizione che la popolazione complessiva dei comuni interessati non sia inferiore al 10 per cento della popolazione della provincia e che in tali comuni abbia sede un numero di imprese non inferiore al 10 per cento delle imprese della provincia.
      2. La consulta locale ha funzioni consultive e di proposta, con particolare riferimento allo sviluppo del territorio di competenza.
      3. Alla istituzione della consulta locale si provvede mediante regolamento adottato dalla camera di commercio, e in conformità a quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 13.
      4. Il presidente della consulta locale è eletto a maggioranza dei membri della consulta medesima.
      5. La nomina dei componenti e la elezione del presidente della consulta locale sono ratificate a maggioranza dei membri del consiglio della camera di commercio.
      6. Il presidente della consulta locale fa parte di diritto del consiglio della camera di commercio e partecipa a pieno titolo ai lavori della giunta della camera di commercio medesima, anche in aggiunta rispetto ai limiti previsti dall'articolo 14, comma 1.
      7. La camera di commercio assicura le condizioni e i servizi necessari per il funzionamento della consulta locale».


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