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PDL 4989

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4989



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MONTECCHI, AGOSTINI, BOGI, CALZOLAIO, INNOCENTI, MAGNOLFI, NICOLA ROSSI, RUZZANTE, POLLASTRINI, TURCO, ABBONDANZIERI, AMICI, BENVENUTO, BOLOGNESI, BUFFO, CAPITELLI, CHIAROMONTE, COLUCCINI, ALBERTA DE SIMONE, DI SERIO D'ANTONA, FINOCCHIARO, GRIGNAFFINI, LABATE, LUCIDI, MANZINI, RAFFAELLA MARIANI, MELANDRI, MOTTA, NIGRA, OTTONE, PENNACCHI, PISA, SASSO, TRUPIA, MICHELE VENTURA, ZANOTTI

Agevolazioni fiscali in favore dei beneficiari e degli obbligati all'assegno di separazione e di divorzio

Presentata il 10 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - In materia fiscale, la normativa vigente prevede che gli assegni di mantenimento, corrisposti nella misura stabilita dall'autorità giudiziaria, a seguito di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, siano deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li eroga, costituiscano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e siano soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche per colui che li percepisce.
      Finalità della presente proposta di legge è di operare una modifica del regime fiscale di tali assegni periodici sia a favore del soggetto obbligato, sia del soggetto percettore l'assegno, laddove le rispettive condizioni economiche, già potenzialmente precarie, siano aggravate da una condizione di separazione o divorzio. Non sfugge, infatti, quale onere finanziario costituisca - in un periodo di grave recessione economica quale quello che stiamo attraversando - la corresponsione di un assegno periodico per quei soggetti con redditi fino a 29.000 euro lordi annui. Non sfugge, altresì, la circostanza che nessuna detrazione o deduzione è prevista a favore del soggetto beneficiario dell'assegno, cosi come, invece, è previsto per i redditi da lavoro dipendente.
      È dunque per ragioni di maggiore e sostanziale equità fiscale, nonché per venire incontro alle esigenze di un sempre crescente numero di persone, che la proposta di legge prevede, all'articolo 1, una più forte forma di riduzione dell'onere fiscale a favore del soggetto obbligato alla corresponsione dell'assegno, attraverso la trasformazione della deducibilità - ora prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
 

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sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - in detraibilità, di un importo pari al 29 per cento dell'assegno medesimo, qualora il reddito annuo complessivo dell'obbligato non superi i 29.000 euro lordi.
      L'articolo 2 dispone a favore del soggetto percettore l'assegno - che sia privo di qualunque altra fonte di reddito, fatta eccezione per la proprietà totale o parziale della casa coniugale - l'esenzione totale da qualunque imposta sul reddito derivante dall'assegno periodico, qualora tale importo non superi il triplo dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995, che è pari a 367,57 euro.
      La copertura finanziaria è stabilita dall'articolo 3.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Detraibilità dell'assegno di separazione e di divorzio per gli obbligati a basso reddito).

      1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda un importo pari al 29 per cento degli assegni periodici corrisposti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, qualora il reddito del soggetto obbligato alla corresponsione degli assegni non sia superiore all'importo complessivo lordo annuo di 29.000 euro».

Art. 2.
(Detassazione dell'assegno di separazione e di divorzio per i beneficiari privi di reddito).

      1. Il reddito derivante dagli assegni periodici corrisposti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, è esente da ogni tipo di imposta nella misura in cui risulta da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, qualora costituisca l'unica fonte di reddito, fatta esclusione per la eventuale proprietà totale o parziale dell'unità immobiliare adibita a casa coniugale, e non superi il triplo dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

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Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante quota parte delle entrate derivanti dall'imposta sulle successioni e donazioni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della citata legge n. 383 del 2001, sono abrogati.


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