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PDL 4900

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4900



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LO PRESTI, COLA, ARRIGHI, BIONDI, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, CARRARA, CARUSO, CATANOSO, CIRIELLI, DELL'ANNA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI TEODORO, FALLICA, FIORI, FRAGALÀ, GALLO, GHIGLIA, GIUDICE, LA GRUA, LAMORTE, LENNA, LIOTTA, MARINELLO, MAURO, MAZZOCCHI, MESSA, MIGLIORI, MILANESE, MISURACA, ONNIS, ORICCHIO, PAOLONE, PERLINI, PERROTTA, RAISI, RAMPONI, RANIELI, ROMOLI, SANTORI, SARDELLI, SCALIA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHERA, ZANETTA

Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace

Presentata il 16 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Oggi il numero dei giudici onorari impegnati in funzioni giurisdizionali, sia pure per un periodo limitato, è considerevole e supera l'organico stabile della magistratura togata. Fette consistenti di giurisdizione sono affidate a giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari del tribunale, giudici onorari di diverso tipo per l'espletamento di funzioni giudiziarie di carattere generale che vengono svolte con particolare competenza e finiscono per costituire un elemento fondamentale per lo smaltimento di parte del carico giudiziario.
      Tutti svolgono una funzione apprezzata e, in massima parte, dedicano in via esclusiva la loro attività alla funzione di giudice, sospendendo o riducendo l'attività professionale che costituisce spesso il punto di partenza o il punto di ritorno della propria attività lavorativa.
      La distinzione tra giudice togato e giudice cosiddetto «onorario» appare collegata solo alla durata delle funzioni e non può avere alcuna influenza discriminatoria sulla identità del titolare della funzione giudiziaria, sulla sua retribuzione, sui doveri e sui diritti che derivano dal ruolo che svolge nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.
      Giudici togati e giudici onorari esaminano, istruiscono, decidono controversie che riguardano, a diversi livelli, cittadini che chiedono di far valere in via giudiziaria i loro diritti. Non vediamo, quindi, come si possa considerare diverso il loro status professionale.
      La natura cosiddetta «indennitaria» della retribuzione del lavoro svolto dal giudice onorario è una «fictio», tenuto conto che nella maggior parte dei casi si tratta di un impegno a tempo pieno che
 

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richiede formazione, aggiornamento, diligenza, qualità, eccetera.
      Non va, inoltre, trascurato il rilievo che è volontà politica - cui ha corrisposto una precisa volontà del legislatore - quella di «riversare» sui giudici onorari porzioni sempre più rilevanti di giurisdizione che, tra breve, toccheranno livelli percentuali almeno uguali rispetto alle controversie smaltite dai giudici togati.
      Tuttavia il lavoro svolto con professionalità, costanza, dedizione e impegno, viene ad essere compensato solo con una retribuzione a cottimo senza salvaguardare la posizione previdenziale durante la durata dell'incarico, per cui la posizione previdenziale, ove esiste, verrebbe con il lavoro di giudice di pace interrotta o depauperata costringendo l'avvocato (o il soggetto diverso) a indebolire la propria posizione previdenziale.
      Lo Stato - come ha già fatto per i giudici onorari aggregati - deve riconoscere di essere tenuto a versare agli enti previdenziali (nel caso degli avvocati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense) i contributi spettanti in proporzione alle somme corrisposte periodicamente per l'attività di giudice di pace.
      Nessun rilievo può avere la durata del lavoro svolto (un anno, quattro anni, dieci anni) in quanto si tratta di lavoro retribuito cui si deve rapportare una necessaria posizione previdenziale.
      È evidente che l'attuale condizione giuridica dei giudici di pace e l'assenza di contribuzione previdenziale appaiono in contrasto con l'articolo 38 della Costituzione.
      D'altra parte si tratta, come già detto, di soggetti che, per fare il giudice di pace, rinunciano spesso a svolgere un'altra attività lavorativa già inserita in uno specifico settore professionale. Gli avvocati - per la incompatibilità sancita dalla legge - rinunciano almeno in parte a svolgere l'attività professionale e a riscuotere compensi.
      Non si tratta, nella maggior parte dei casi, di soggetti anziani già pensionati, ma di giovani professionisti il cui impegno giurisdizionale bisogna tutelare e incentivare.
      Il legislatore deve farsi carico di apprestare strumenti legislativi che prevedano la tutela previdenziale del giudice di pace con contribuzione a carico dello Stato e con possibilità di far valere il periodo di lavoro esplicato come giudice onorario ai fini della iscrizione alle casse professionali, alla stessa stregua di quanto oggi avviene per alcune funzioni pubbliche e parlamentari.
      Una possibile soluzione del problema è data dall'applicazione del principio dell'attrazione del reddito del giudice di pace nel reddito professionale, alla stregua dell'attività svolta da amministratori, sindaci, custodi, eccetera.
      È evidente che va rispettato, insieme al principio di tutela previdenziale, quello della unicità della posizione presso un solo ente previdenziale (per gli avvocati la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense).
      Se un avvocato, un professionista sceglie nell'ambito del proprio lavoro di diversificare la propria attività svolgendo, spesso, alternativamente la professione forense e la funzione di giudice di pace, con particolare riferimento alle proprie capacità e competenze, derivanti dall'iscrizione all'albo degli avvocati, in tale caso non può né deve essere penalizzato in quanto la diversa attività che egli svolge nel tempo è sempre riferibile alla propria attività professionale.
      In un quadro di flessibilità del lavoro (di quello autonomo e di quello professionale) è necessario un intervento legislativo o ministeriale.
      Al lavoro retribuito va aggiunta, in proporzione, la contribuzione previdenziale a carico dello Stato, senza distinzione di sorta.
      La normativa deve essere ovviamente retroattiva.
      Non è pensabile che al lavoro già svolto di giudice di pace non si debba attribuire una tutela previdenziale rapportata alla retribuzione già riscossa. La tutela previdenziale non può comportare disuguaglianze di trattamento.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'indennità di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, corrisposta ai giudici di pace nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo professionale è considerata a tutti gli effetti previdenziali quale reddito professionale forense.
      2. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità, commisurati alla indennità dallo stesso versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, di seguito denominata «Cassa forense», e comunque entro il massimo di 1.500 euro mensili.
      3. I contributi soggettivi, integrativi e di maternità dovuti alla Cassa forense devono essere versati secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalla normativa vigente in materia.
      4. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace iscritti alla Cassa forense possono chiedete il computo, ai fini dell'accreditamento della relativa contribuzione, delle indennità percepite anteriormente e comunque entro il limite massimo di otto anni.
      5. La domanda di cui al comma 4 deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla certificazione delle indennità ricevute in pagamento per i singoli anni. Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla data di comunicazione della delibera di accoglimento dell'istanza da parte della Cassa forense, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'articolo 18, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, per ogni anno dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità dovuti in base alle disposizioni vigenti alla medesima data della comunicazione.

 

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      6. I giudici di pace, con esclusione degli iscritti all'albo professionale degli avvocati, sono tenuti all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
      7. Il contributo alla gestione di cui al comma 6 è pari al contributo pensionistico corrisposto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza.
      8. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, direttamente ai soggetti iscritti, dei contributi, commisurati all'indennità di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, corrisposta ai giudici di pace entro il limite massimo di 1.500 euro mensili.
      9. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che hanno corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. In caso di contribuzione annua inferiore a tale importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione della somma versata. I contributi determinati ai sensi del presente comma sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
      10. Per il versamento del contributo di cui al comma 7 si applicano le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      11. Ai soggetti di cui al comma 6 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
 

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      12. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 6 comunicano all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio della funzione, se posteriore, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
      13. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione del rapporto assicurativo, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 88, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.
      14. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace che hanno esercitato la funzione possono chiedere l'iscrizione alla Gestione previdenziale di cui al comma 6 con effetto retroattivo o la retrodatazione degli effetti dell'iscrizione, se già iscritti, risalendo alla data di inizio della funzione e comunque non oltre il decimo anno. La domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla certificazione delle indennità ricevute per ciascun anno di esercizio della funzione.
      15. Alla domanda di cui al comma 14, deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della istanza da parte della Gestione previdenziale di cui al comma 6, il pagamento in unica soluzione o mediante trentasei rate mensili, uguali e consecutive, dell'importo determinato dall'INPS, che deve essere calcolato secondo le disposizioni e le aliquote vigenti per i singoli anni e comunque in misura non inferiore a 500 euro.
      16. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le norme vigenti sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione dei contributi assicurativi, nonché, per i soli iscritti alla Cassa forense, le disposizioni di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni.
      17. I giudici di pace titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti
 

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sono tenuti all'iscrizione alla Gestione previdenziale di cui al comma 6.
      18. I giudici di pace titolari di pensione di vecchiaia a carico della Cassa forense possono chiedere i supplementi di pensione ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni.
      19. Per i giudici di pace titolari di pensione a carico di forme previdenziali diverse dalla Cassa forense, il trattamento pensionistico è incrementato con un supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.


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