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PDL 4803

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4803



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAMPA, BIONDI, BRUSCO, BURANI PROCACCINI, CAMINITI, CAPUANO, COLLAVINI, COLUCCI, DELL'ANNA, DI TEODORO, DI VIRGILIO, FIORI, FONTANA, FRIGERIO, DANIELE GALLI, GALLO, GALVAGNO, GERMANÀ, LENNA, LEZZA, LO PRESTI, LUPI, FILIPPO MANCUSO, MARINELLO, MILANATO, MILANESE, MORETTI, MURATORI, NICOTRA, ORICCHIO, PANIZ, PARODI, PATRIA, PERLINI, PERROTTA, PINTO, RAMPONI, RICCIUTI, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SANZA, SARO, SAVO, STRADIOTTO, TARANTINO, TARDITI, ALFREDO VITO, ZANETTA

Modifica all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo a tutte le vittime del dovere

Presentata il 10 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni a più riprese sono state introdotte maggiori garanzie e tutele per le vittime del terrorismo e della criminalità, ed in modo particolare per le «vittime del dovere» ed i loro familiari, dove per vittime del dovere si intende quei magistrati, poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, appartenenti alla polizia penitenziaria e municipale, caduti o resi permanentemente invalidi nell'adempimento del loro dovere.
      Per esempio, solo da qualche anno, con l'istituzione di apposite borse di studio, le vittime del dovere e i loro familiari hanno avuto la stessa possibilità che già avevano i loro «carnefici» ai quali, infatti, da molto tempo è permesso di studiare nelle carceri a spese dello Stato. O ancora solo recentissimamente, come nel caso del figlio del sovrintendente di Polizia Petri, i congiunti delle vittime possono beneficiare dell'assunzione diretta (senza pubblico concorso) nella Polizia di Stato.
      Nonostante queste parziali migliorie il legislatore non ha evitato di privilegiare, con maggiori benefìci economici, tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, quelle che, usando un termine poco elegante, possono essere indicate come le vittime «eccellenti», valorizzando, se vogliamo, non tanto il sacrificio «eroico» del servitore dello Stato, ma piuttosto la matrice criminale delittuosa.
      Per esattezza l'entrata in vigore della legge 28 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», ha introdotto importanti e doverosi benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, producendo
 

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di fatto profonde disparità di trattamento soprattutto tra gli appartenenti alle Forze dell'ordine, creando in pratica «vittime di serie A» e «vittime di serie B» che sono, queste ultime, ovviamente quelle a cui vengono negati alcuni diritti.
      Anche a seguito di una forte e ferma critica operata dai familiari delle vittime, dalle associazioni a cui fanno capo e dalle organizzazioni sindacali del settore, con la legge finanziaria del 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 82) si è posto parzialmente rimedio a queste iniquità riducendo in qualche modo il divario iniquo che è stato creato.
      Oggi, a sei anni di distanza dall'entrata in vigore della legge n. 407 del 1998, rimangono assolutamente penalizzate quelle vittime del dovere e i loro familiari il cui status è connesso a fatti avvenuti a decorrere dall'anno 1967 fino al 1990. Si tratta di vittime che possiamo definire «della prima ora», che paradossalmente non hanno mai avuto agevolazioni di alcun genere e che si sono dovute barcamenare negli anni con enormi sacrifici morali ed economici; aggiungiamo, come ulteriore aggravante, che la discriminazione attuata nei loro confronti non ha altra ratio che la pura e asettica convenienza economica: come se fosse possibile ridurre tutto allo schema ragionieristico del bilancio (dove entrate e uscite devono compensarsi) anche quando sia in gioco la dignità delle persone.
      Inoltre, l'estensione dei benefìci della legge n. 407 del 1998 a tutte le vittime del dovere e ai loro familiari - anche per eventi avvenuti anteriormente al 1990 - si integrerebbe pienamente con le norme, inserite nella decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.
      Con la presente proposta di legge non si vuole chiedere solo la parificazione di tutte le vittime del dovere, senza per questo togliere valenza storico-politica ai fatti eclatanti di terrorismo o di mafia, ma si vuole - altresì - dare un segnale forte dello Stato e della classe politica affinché non appaia che ci si ricordi solo delle vittime dell'ultimo giorno perché fanno clamore, ma di tutti coloro che hanno servito le istituzioni garantendo democrazia e sicurezza con altrettanta dignità.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

      «1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere, e ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1o gennaio 1967, l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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