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PDL 5030

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5030



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MILIOTO, CRAXI

Modifica all'articolo 6 della legge 13 maggio 1997, n. 132,
in materia di iscrizione nel registro dei revisori contabili

Presentata il 25 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ha previsto l'istituzione del registro dei revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia, stabilendo che l'iscrizione in tale registro è subordinata al superamento di un apposito esame sostenuto dopo aver conseguito un diploma di laurea o un diploma universitario, al termine di un tirocinio triennale.
      L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 88 del 1992 precisa che sono esonerati da tale esame coloro che hanno già superato un esame di Stato per l'esercizio della libera professione.
      A seguito di quanto disposto dal decreto legislativo n. 88 del 1996, la legge 13 maggio 1997, n. 132, concernente nuove norme in materia di revisori contabili, ha indetto la prima sessione di esami per l'iscrizione al registro dei revisori contabili, così disponendo all'articolo 2, comma 1, lettera a): «Per l'ammissione alla sessione di esami (...) è necessario (...) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di scuola diretta a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali»; nonché, così ulteriormente disponendo, all'articolo 6, comma 2: «Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere
 

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iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali».
      In tale modo, la data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997 (coincidente con il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 21 maggio 1997) ha assunto la funzione di vera e propria barriera temporale tra loro che devono sostenere l'esame in base alle nuove regole e coloro che ne sono stati esonerati poiché in possesso di diritti acquisiti.
      Dalla formulazione della legge non risulta, però, che siano esonerati dall'esame anche coloro che, pur non avendo ancora positivamente sostenuto l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo professionale, avessero comunque, alla data di entrata in vigore della legge, acquisito il diritto a sostenerlo per aver già completato il periodo di tirocinio. L'iniqua conseguenza è di aver posto molti ragionieri e periti commerciali iscrittisi all'albo professionale successivamente a tale data (ma in forza dell'esistenza del diritto a sostenere l'esame di stato maturato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997) nell'impossibilità di iscriversi nel registro dei revisori contabili.
      In considerazione del fatto che il diritto ad essere iscritto all'albo professionale ha una formazione complessa e matura al termine di un periodo di tirocinio con il sostenimento di un esame che deve avere esito positivo; tenuto conto altresì che tali ragionieri e periti commerciali hanno superato un esame di Stato con le materie contemplate all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 1992 e speculari a quelle previste per il sostenimento dell'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, appare doveroso porre rimedio alla situazione di difficoltà e di evidente disparità che si è venuta a creare mediante l'inserimento, al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 132 del 1997, di un ulteriore periodo che ha il fine di chiarire quali siano i requisiti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e quindi permettere tale iscrizione anche a quanti si trovassero nello stato di fatto evidenziato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1997, n. 132, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esonerati dall'esame coloro che essendo in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per sostenere l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, si siano successivamente iscritti al relativo albo professionale».


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