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PDL 4929

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4929


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VOLONTÉ, DEGENNARO, D'AGRÒ, MEREU, ANNA MARIA LEONE

Istituzione della zona franca industriale «Val d'Agri-Sauro-Camastra».

Presentata il 22 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il comprensorio petrolifero lucano (Val d'Agri-Sauro-Camastra) fornisce un apporto considerevole al fabbisogno petrolifero italiano: l'estrazione giornaliera è di 110 mila barili/greggio, a cui a breve si aggiungeranno altri 70 mila barili/greggio dell'area Sauro. Secondo fonti del Ministero delle attività produttive la quota di petrolio lucano rappresenta il 60 per cento circa della produzione petrolifera del Paese. Inoltre, si stanno ultimando i lavori per la costruzione dell'oleodotto che dall'area dei pozzi a Viaggiano trasferirà direttamente a Taranto, alle grandi raffinerie e per il trasporto via mare, il greggio che viene lavorato al Centro oli Agip di Viaggiano. Un secondo Centro oli è progettato nell'area Sauro a Corleto Perticara, mentre nuove richieste di ricerca e sfruttamento di idrocarburi nel territorio sono state presentate da compagnie e società di settore. Il petrolio è dunque una risorsa strategica nazionale che caratterizza la presente proposta di istituire una zona franca che si inserisca nell'ambito del federalismo fiscale e della sperimentazione, sul territorio, di nuovi modelli di zona franca.
      L'area in questione comprende trenta comuni, per un totale di circa 58 mila abitanti, secondo l'individuazione effettuata dalla giunta regionale della Basilicata che, nonostante le ingenti risorse del sottosuolo (alle quali si aggiungono quelle idriche, convogliate nella diga del Pertusillo e nelle condotte che riforniscono le comunità pugliesi per gli usi potabili, irrigui e industriali) registra indicatori socio-economici negativi. Gli iscritti ai centri per l'impiego in alcuni comuni sfiorano il 32 per cento della popolazione attiva; il fenomeno migratorio è in ripresa determinando
 

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un ulteriore spopolamento dei centri minori che potrebbero fare sparire dalle carte geografiche ben 95 municipi lucani su 131; l'agricoltura e il turismo risultano fortemente penalizzati dalle attività petrolifere; l'ambiente e la salute dei cittadini risentono della presenza dei pozzi petroliferi.
      La maggior parte dei paesi in «via di estinzione» rientra nella cosiddetta «fascia dell'impoverimento», caratterizzata da indici di alta criticità per produzione, assistenza, turismo e reddito.
      Il quadro risultante è di una Basilicata polverizzata, che invecchia, si spopola, e non è in grado di offrire opportunità di lavoro ai giovani.
      Tutto ciò determina una tendenza migratoria elevatissima e un graduale processo di decadimento socio-economico che le royalty del petrolio non sembrano essere in grado di fermare. In questa area, inoltre, è in fase di definizione la perimetrazione territoriale relativa all'istituendo Parco nazionale Val d'Agri-Lagonegrese, che è uno strumento di tutela e di valorizzazione dell'importante patrimonio naturalistico dell'intera area-sud della provincia di Potenza.
      Per tutta questa serie di motivazioni si propone, pertanto, di istituire una zona franca che raccolga i 30 comuni del comprensorio petrolifero in cui il costo della benzina, del gasolio, del metano per riscaldamento, del canone dell'acqua e della bolletta energetica sia decurtato del 50 per cento al fine di incoraggiare la permanenza dei cittadini e di favorire nuovi insediamenti produttivi, attirando nuovi investimenti da parte di imprenditori, anche stranieri, grazie alla disponibilità di energia a basso costo.
      Le imprese insediate nella zona franca godranno di specifiche agevolazioni o esenzioni fiscali, in particolar modo per quanto riguarda le operazioni di estrazione petrolifere.
      L'istituzione della zona franca è volta a perseguire obiettivi di: piena occupazione, attrazione per nuovi investimenti, sviluppo di nuove tecnologie e know how, installazione di industrie manifatturiere, potenziamento e sfruttamento di manodopera e di materie prime disponibili in loco.
      Si intende così realizzare una piattaforma produttiva a metà strada tra l'interporto merci e il grande centro commerciale, che sia a servizio non solo della Basilicata ma, grazie alla collocazione baricentrica della Val d'Agri, anche di vaste aree della Campania e della Puglia, con le quali già intercorrono scambi commerciali.
      L'intervento è, inoltre, reso necessario dal fatto che, dal 2006 al 2013, diciassette regioni europee (tra cui Sardegna e Basilicata) non potranno più beneficiare dei fondi strutturali dell'attuale obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, a causa dell'effetto statistico dovuto all'entrata dei nuovi Paesi dell'est nella comunità europea. Il prodotto interno lordo pro-capite che si registra in Basilicata è molto vicino al 75 per cento della media dell'Unione europea dei quindici, dunque, la regione Basilicata tra il 2007 e il 2013 potrà continuare a beneficiare solo di un aiuto medio pari al 63 per cento dell'attuale e per questo sarà indispensabile un proficuo intervento di ottimizzazione delle risorse disponibili.
      Per questo, onorevoli colleghi, è necessario realizzare un coscienzioso provvedimento legislativo che permetta una migliore garanzia a sostegno dell'economia e dello sviluppo di questa parte di territorio molto importante per il sud d'Italia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita in Basilicata una zona franca ubicata nell'area «Val d'Agri-Sauro-Camastra».
      2. Alla delimitazione della zona franca di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive.
      3. Il territorio costituito in zona franca ai sensi dei presente articolo è considerato fuori dalla linea doganale del territorio dello Stato fino al 31 dicembre 2060.
      4. Restano in vigore, nel territorio della zona franca di cui al comma 1, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci dannose alla collettività.

Art. 2.

      1. È istituito un consorzio tra enti pubblici e privati ai sensi delle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, denominato «Consorzio della zona franca della Val d'Agri-Sauro-Camastra», di seguito denominato «Consorzio».
      2. Al Consorzio partecipano la regione Basilicata, l'amministrazione provinciale di Potenza, l'amministrazione comunale di Potenza, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, i comuni del comprensorio e le categorie imprenditoriali e dei privati.
      3. Il Consorzio ha il compito di provvedere all'adozione di un piano economico-finanziario per l'utilizzazione ottimale dei fondi strutturali comunitari 2000-2006 nonché per la progettazione

 

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dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari 2006-2013. Il piano economico-finanziario deve prevedere una serie di agevolazioni o di esenzioni fiscali in favore sia della popolazione sia delle realtà produttive locali e non che operano nella zona franca per lo sviluppo della zona stessa.
      4. Il Consorzio, inoltre, ha il compito di gestire le problematiche inerenti l'istituzione della zona franca, dalla selezione delle domande di insediamento alla emanazione dei provvedimenti di autorizzazione di insediamento di imprese, alla determinazione del livello di infrastrutture e di servizi occorrenti per fare fronte alle necessità delle imprese e dei cittadini presenti nella zona interessata.

Art. 3.

      1. Alla zona franca si applicano le disposizioni concernenti la repressione del contrabbando, nonché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in materia doganale e compatibili con le disposizioni della presente legge.
      2. Le imprese che intendono svolgere la propria attività all'interno della zona franca devono garantire:

          a) un adeguato impatto sull'occupazione;

          b) un sicuro impatto ambientale;

          c) un elevato contenuto tecnologico;

          d) la validità economica dell'iniziativa.

      3. Alle imprese insediate nella zona franca sono riconosciuti i seguenti benefìci fiscali:

          a) riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

          b) riduzione dal 30 per cento al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive;

 

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          c) esenzione per un periodo di dieci anni da contributi e dazi doganali;

          d) riduzione delle aliquote IVA in misura percentuale al volume di affari prodotto.

      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al completamento delle operazioni di estrazione petrolifera, ferme restando le misure agevolative già previste alla medesima data, le aliquote delle accise sugli olii minerali utilizzati come carburante o come combustibile per gli usi civili e industriali nei comuni rientranti nella zona franca, di cui alla tabella A allegata alla legge della regione Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni, sono ridotte del 70 per cento.
      5. La riduzione di cui al comma 4 concerne la sola quota di accisa di spettanza erariale.
      6. Ai soggetti titolari delle imprese di cui al comma 3 si applica la riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
      7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione delle autorità comunitarie, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003.

Art. 4.

      1.       Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione per le parti di propria competenza.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ivi comprese le spese necessarie per la sistemazione della linea doganale, per l'impianto e il funzionamento degli uffici doganali, nonché per la vigilanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di

 

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base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    


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