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PDL 4568-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4568-4589-4640-4651-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 4568, d'iniziativa del deputato CAPUANO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla insolvenza dei gruppi Cirio e Parmalat nei confronti degli obbligazionisti

Presentata il 17 dicembre 2003

n. 4589, d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla vicenda Parmalat

Presentata il 31 dicembre 2003


NOTA:  Le Commissioni permanenti VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 31 maggio 2004, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 4568, 4589, 4640 e 4651. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 4640, d'iniziativa dei deputati

GIUDICE, BLASI, VERRO, ZORZATO, CROSETTO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e le responsabilità di alcuni recenti gravi casi di dissesto finanziario di imprese industriali

Presentata il 27 gennaio 2004

n. 4651, d'iniziativa dei deputati

CÈ, SERGIO ROSSI, PAGLIARINI, BRICOLO, DARIO GALLI, GUIDO ROSSI, POLLEDRI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat

Presentata il 28 gennaio 2004

(Relatori: PATRIA, per la VI Commissione;
GAMBA, per la X Commissione).

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminata la proposta di legge n. 4568 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite VI e X nel corso dell'esame in sede referente;

            richiamato il disposto dell'articolo 82 della Costituzione che consente a ciascuna Camera di istituire Commissioni di inchiesta su materie di pubblico interesse, dotate, nelle indagini, degli stessi poteri e delle stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria,

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, valutino le Commissioni riunite l'opportunità di prevedere, conformemente a quanto per prassi stabilito dalle leggi istitutive di Commissioni di inchiesta, che nella composizione della Commissione sia assicurata la presenza di un rappresentante di ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento;

            b) al medesimo articolo 2, al comma 4, valutino le Commissione riunite l'opportunità di specificare le modalità di elezione dei componenti dell'ufficio di presidenza della Commissione;

            c) al medesimo articolo 2, comma 6, che prevede che al termine dei suoi lavori la Commissione trasmetta i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria, si segnala l'esigenza di chiarire che cosa si intenda con la locuzione «risultati del suo operato», specificando in particolare se si intenda fare riferimento a documenti diversi dalla relazione finale che la Commissione deve presentare al Parlamento, nonché di specificare quale organo, nell'ambito della magistratura ordinaria, sia il destinatario della suddetta trasmissione;

            d) all'articolo 3, comma 2, per esigenze di chiarezza normativa, anche in riferimento ai rapporti tra organi dello Stato, valutino le Commissioni riunite l'opportunità di chiarire se il potere della istituenda Commissione di richiedere all'autorità giudiziaria atti riferiti a procedimenti in corso comprenda anche la possibilità di derogare al divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale e quali siano, in tale ipotesi, i poteri dell'autorità giudiziaria.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        Il Comitato permanente per i pareri della II Commissione,

            esaminate le proposte di legge in oggetto,

            richiamato l'articolo 82 della Costituzione, secondo il quale la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria,

            ritenuto che la previsione relativa alla trasmissione alla magistratura dei risultati dell'inchiesta appare inopportuna poiché attribuisce impropriamente alla Commissione d'inchiesta un ruolo ausiliario a quello giurisdizionale o comunque paragiudiziario,

            sottolineata l'esigenza di salvaguardare la segretezza non solamente degli atti e documenti, ma anche delle testimonianze attinenti a procedimenti giudiziari che si trovino nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse;

            ritenuto opportuno prevedere che siano applicabili, per le testimonianze rese davanti alla Commissione, non soltanto le disposizioni contenute negli articoli 366 e 372 del codice penale, ma anche tutte quelle disposizioni, in materia di reati contro l'amministrazione della giustizia, che sono comunque, in ragione della loro portata, applicabili a tali testimonianze;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            all'articolo 2, comma 6, sopprimere le parole: «e trasmette i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria»;

            all'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: «le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale» con le seguenti: «le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto applicabili»;

            all'articolo 3, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «gli atti» inserire le seguenti: «, le assunzioni testimoniali».

 

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TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su cause e responsabilità di casi di dissesto finanziario di imprese industriali.

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fattori di criticità del sistema finanziario italiano alla luce di alcuni recenti casi di dissesto di imprese industriali, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario delle imprese industriali di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

          a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria di alcune imprese, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

          b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese industriali di cui al comma 1 e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di rating che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

 

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          c) i rapporti tra le imprese industriali di cui al comma 1 e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

          d) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

          e) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

          f) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

Art. 2.
(Composizione e durata
della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, assicurando una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari presenti nei due rami del Parlamento.
      2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei componenti della Commissione.

 

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      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
      4. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vice presidenti e due segretari.
      5. La Commissione conclude i suoi lavori entro nove mesi dal suo insediamento.
      6. La Commissione, al termine dei suoi lavori, presenta una relazione al Parlamento e trasmette i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti dal segreto, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari. Può acquisire copie dei fogli di lavoro delle società di revisione a cui le imprese industriali di cui all'articolo 1 hanno conferito incarichi professionali negli ultimi quindici anni, documenti contabili delle medesime società, dei loro consulenti e dei loro fornitori. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
      3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.
      4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono

 

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in ogni caso coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 6.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.
(Organizzazione interna).

      1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
      3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
      5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

 

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      6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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