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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4998 |
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 184», sono aggiunti i seguenti periodi: «Ogni bambino ha diritto a una famiglia, e ogni famiglia ha diritto di adottare. Il decreto di idoneità pronunciato dal tribunale per i minorenni di cui all'articolo 30 è efficace per effettuare più adozioni, anche in tempi diversi, nel rispetto di quanto indicato nel medesimo decreto».
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29-bis della legge n. 184, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità di cui all'articolo 30 deve essere pronunciato entro e non oltre il termine perentorio di sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo.
1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al comma 1-bis, è disposta, mediante apposito decreto emanato dal Ministro della giustizia, l'integrazione del personale delle cancellerie civili dei tribunali per i minorenni, nonché dell'organico della magistratura di ogni tribunale per i minorenni».
1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 29-bis della legge n. 184, è aggiunto il seguente periodo: «Le équipe degli enti autorizzati non hanno comunque alcuna facoltà o potere di operare ulteriori o suppletive valutazioni ed esami alle coppie
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 29-bis della legge n. 184, è inserito il seguente:
«4-bis. Le équipe di valutazione dei servizi socio-assistenziali territoriali devono comprendere al loro interno almeno uno psicologo e un assistente sociale. Le medesime équipe sono altresì tenute ad organizzare, con cadenza annuale, almeno due seminari di formazione, a cui possono partecipare i giudici onorari dei tribunali per i minorenni, a cura e a spese della Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 38, del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e della Commissione parlamentare per l'infanzia».
1. Dopo l'articolo 29-bis della legge n. 184, è inserito il seguente:
«Art. 29-ter. - 1. Al fine di garantire uno scambio di informazioni protetto e idoneo alla gestione dei rapporti tra i soggetti interessati, in Italia e all'estero, è istituito il "Sistema organizzativo delle adozioni internazionali" (SOAI), dotato di una rete telematica che garantisce il flusso delle informazioni legate all'adozione internazionale e nazionale.
2. Il SOAI garantisce la più ampia sinergia con i soggetti coinvolti nel complesso sistema delle adozioni internazionali e, in particolare: con la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale trasmette una relazione consuntiva ogni tre mesi; con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri; con il Ministero della giustizia; con il Ministero degli affari esteri; con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38; con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter; con
1. Dopo l'articolo 29-ter della legge n. 184, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 29-quater. - 1. Il SOAI ha il compito di:
a) identificare le procedure più idonee finalizzate alla certificazione e al controllo delle informazioni sui bambini adottabili e sugli aspiranti all'adozione prima che si provveda al loro abbinamento;
b) assicurare, mediante uno scambio di informazioni in tempo reale, maggiore celerità nei rapporti tra i soggetti coinvolti nell'iter dell'adozione, in particolare soggetti residenti all'estero, consolati, ambasciate e rappresentanti stranieri degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
2. Ai fini di cui al comma 1, il SOAI è dotato di una apposita rete telematica ad alta tecnologia che provvede ad immagazzinare, incrociare e comparare qualsiasi tipo di informazione diretta o proveniente dall'estero in tempo reale».
1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 184, sono aggiunti i seguenti periodi: «L'abbinamento con il minore deve avvenire entro dodici mesi decorrenti dal momento in cui gli aspiranti all'adozione hanno conferito l'incarico all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'irrogazione di una sanzione da parte della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38, all'ente autorizzato, denominata "punto di ritardo", che è
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 39-ter della legge n. 184, è aggiunto il seguente periodo: «Ogni ente può operare esclusivamente in un solo continente, su un numero massimo di quattro nazioni, al fine di raggiungere una maggiore specializzazione e un più efficace controllo dell'interlocutore estero».
1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 39-ter della legge n. 184, è aggiunto il seguente periodo: «La sede fisica o legale e i locali attigui non possono essere condivisi con altri enti autorizzati».
1. All'articolo 39-ter della legge n. 184, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. È fatto divieto ad ogni ente autorizzato di avere all'interno dei suoi organi statutari, del suo organico e della sua équipe di collaboratori e professionisti, soggetti che collaborano con altri enti autorizzati, membri della équipe dei servizi socio-assistenziali territoriali di cui all'articolo 29-bis, giudici onorari aggiunti e consulenti tecnici di ufficio dei tribunali per i minorenni.
1-ter. È altresì vietata la costituzione di gruppi di lavoro ristretti con la partecipazione di responsabili degli enti autorizzati. I nominativi dei partecipanti ai gruppi regolarmente costituiti degli enti autorizzati e dei rappresentanti delle famiglie adottive, scelti dalla Commissione
1. Dopo l'articolo 39-ter della legge n. 184, è inserito il seguente:
«Art. 39-ter.1 - 1. Le procedure di adozione internazionale sono gratuite. Le spese sostenute dagli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter sono rimborsate dallo Stato, sulla base di apposite tabelle fissate dalla Commissione per le adozioni internazionali, e rivalutate annualmente.
2. Ogni ente autorizzato trasmette alla Commissione per le adozioni internazionali, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco degli oneri sostenuti con le relative specifiche. Tali elenchi sono pubblicati sul sito INTERNET della stessa Commissione, entro quindici giorni dalla data di ricevimento.
3. Gli enti autorizzati devono dimostrare, mediante apposita rendicontazione contabile trimestrale corredata da idonea documentazione, di avere ottemperato agli impegni e agli oneri prescritti.
4. I rimborsi di cui al comma 1 sono effettuati in tre rate e a condizione che gli
1. Dopo l'articolo 39-ter.1 della legge n. 184, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 39-ter.2 - 1. Le spese sostenute dalle famiglie aspiranti all'adozione, direttamente e strettamente connesse alla procedura per l'adozione internazionale, sono integralmente deducibili ai fini della dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, alla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, le parole: "il cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il cento per cento"».
1. Dopo l'articolo 39-ter.2 della legge n. 184, introdotto dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 39-ter.3 - 1. Qualora le coppie aspiranti adottive o le coppie adottive rilevino atti difformi da quanto previsto dalle norme vigenti o dal contratto di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 39-ter, possono darne notizia alla Commissione per le adozioni internazionali, a tale fine utilizzando anche la modulistica disponibile sul sito INTERNET della medesima Commissione o del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La Commissione per le adozioni internazionali deve, entro quindici giorni dal recepimento delle segnalazioni di cui al comma 1, fornire, per iscritto, adeguate spiegazioni in merito alle difformità rilevate.
1. Dopo l'articolo 39-ter.3 della legge n. 184, introdotto dall'articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 39-ter.4 - 1. Il datore di lavoro è tenuto a concedere adeguati permessi o congedi ai lavoratori per l'espletamento delle procedure relative sia alle fasi precedenti all'adozione che alle fasi post-adottive. A tale fine, il lavoratore è tenuto a comunicare le modalità, i tempi e i luoghi con un anticipo di almeno diciotto giorni lavorativi».
1. Il comma 2 dell'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un periodo di congedo retribuito, antecedente l'ingresso del minore in Italia, per un massimo di sessanta giorni lavorativi, anche non consecutivi, corrispondenti a un congruo periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento».
1. Al comma 1 dell'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al lavoratore è comunque riconosciuto un periodo di congedo retribuito, antecedente l'ingresso del minore in Italia, non inferiore a sessanta giorni lavorativi, anche non consecutivi, al fine di garantire un congruo periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento».
1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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