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PDL 4998

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4998



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZACCHERA, AIRAGHI, AMORUSO, EMERENZIO BARBIERI, BENEDETTI VALENTINI, GIOVANNI BIANCHI, BORNACIN, BULGARELLI, CAMO, CARBONELLA, CARDIELLO, CIMA, COLLÈ, CUSUMANO, DI GIANDOMENICO, DI TEODORO, DIANA, GIUSEPPE DRAGO, FASANO, FIORI, FLORESTA, FRAGALÀ, LAMORTE, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, LUCCHESE, MAGNOLFI, GIANNI MANCUSO, MARIOTTI, MELANDRI, MENIA, MEREU, MEROI, MILANESE, MONTECCHI, MORETTI, PANATTONI, PANIZ, PATARINO, PECORARO SCANIO, POLLASTRINI, RAISI, RAMPONI, RANIELI, RANIERI, RICCIUTI, RIVOLTA, ROCCHI, RODEGHIERO, RUZZANTE, SANDI, SANTORI, SARDELLI, SARO, SELVA, SGARBI, SQUEGLIA

Nuove disposizioni in materia di adozioni internazionali

Presentata il 12 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge muove dalla profonda esigenza di intervenire su una normativa che, nonostante contenga già le norme fondamentali che riconoscono la centralità dei diritti dei minori all'interno del procedimento di adozione, ha dimostrato la necessità e l'urgenza di una serie di modifiche mirate su temi particolarmente delicati. Siamo fermamente convinti che il principio cardine che deve ispirare una buona normativa sulle adozioni sia prima di tutto sancire che è diritto di ogni minore quello di avere una propria famiglia, ma anche che è diritto di ogni famiglia, che ne abbia desiderio e possibilità, di adottare (articolo 1). Alla luce di questo concetto si comprende quanto la mancanza di una valida politica di sostegno alla famiglia possa incidere in modo gravissimo sulla fruibilità di questo diritto per i minori stessi. In questa ottica, aiutare quanto più è possibile la famiglia adottante nel compimento di un atto d'amore così grande, equivale ad aiutare il minore stesso.
      Va sottolineato come in Italia la legge n. 184 del 1983, anche se arricchita da
 

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ulteriori sforzi da parte del legislatore, rischia di configurarsi come una semplice enunciazione di principio se non si provvede al riordino dei servizi che dovranno essere sempre più efficienti nel supportare con il loro lavoro quello dei tribunali per i minorenni e degli enti autorizzati.
      Il carattere di fondo della legge n. 184 del 1983 è definito dal suo primo articolo che stabilisce il diritto del minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Ma troppo spesso, per carenze nei servizi e per il disordine del settore assistenziale, tale principio viene disatteso. Gli articoli 3 e 4 della presente proposta di legge si propongono quindi di snellire i tempi tecnici e rendere quanto più trasparente l'operato delle équipe di valutazione dei servizi socio-assistenziali territoriali pubblici, mentre gli articoli 7, 8, 9 e 10 operano un riassetto radicale sulle attività e sugli incarichi degli enti autorizzati, intervenendo anche sulla loro composizione, e disponendo annuali corsi seminariali di aggiornamento. In particolare, in base a quando disposto dall'articolo 10, il contratto stipulato tra la famiglia aspirante all'adozione e gli enti autorizzati per la sottoscrizione dei reciproci impegni è unico, al fine di prevedere, quali soggetti interessati al rapporto contrattuale, solo la famiglia adottiva, l'ente autorizzato e lo Stato, riportando ad equità reale il rapporto contrattuale, che coinvolgerà solo i tre soggetti citati.
      Si è inteso dare rilievo, inoltre, a quei problemi emersi in seno alla legislazione vigente che interferiscono negativamente sul diritto del minore a venire adottato nei tempi più brevi possibili. Per questo si è disposta la perentorietà del termine entro cui deve essere pronunciato il decreto di idoneità o di inidoneità e, inoltre, si è previsto, mediante apposito decreto del Ministro della giustizia, un rafforzamento delle dotazioni organiche del personale amministrativo e giudiziario dei tribunali per i minorenni (articolo 2).
      È fondamentale ad avviso dei proponenti che le istituzioni deputate siano costantemente aggiornate: l'intento è quello di non perdere tempo prezioso durante quegli anni fondamentali della crescita che tanto pesano sull'evoluzione di ognuno di noi. L'importante è che non si verifichino carenze nello scambio di informazioni cui imputare responsabilità. Molto va fatto per ottimizzare i tempi e le procedure liberandoli da quegli impedimenti burocratici che appesantiscono l'iter e finiscono spesso per scoraggiare i soggetti adottanti o farli ricorrere in alcuni casi anche ad organizzazioni che non agiscono nella legalità. Va sottolineato che l'intendimento è quello di salvaguardare, sempre e comunque, la priorità assoluta rappresentata dagli interessi del minore e della famiglia. In questo senso si ritiene di strategica importanza istituire il Sistema organizzativo delle adozioni internazionali (articolo 5), dotato di una apposita rete telematica, che non ricopra una mera funzione di censimento a fini statistici, ma che sia invece destinato a garantire la più ampia sinergia con tutti i soggetti coinvolti nel complesso sistema di adozioni internazionali; Sistema organizzativo a cui è affidato il compito di identificare le più idonee garanzie finalizzate alla certificazione e al controllo delle informazioni sui bambini adottabili e sugli aspiranti all'adozione, ancora prima che si provveda al loro abbinamento, assicurando, inoltre, mediante uno scambio di informazioni in tempo reale, maggiore celerità nei rapporti intercorrenti tra tutti gli interlocutori coinvolti nell'iter dell'adozione.
      Inoltre, si è ritenuto fondamentale stabilire il principio che le difficoltà di tipo economico e le carenze di natura assistenziale non possano in nessun modo impedire a un minore di crescere nella nuova famiglia, quella stessa famiglia che vede il riconoscimento del proprio ruolo nell'articolo 31 della Costituzione. Ed è in questa ottica che si è ritenuto opportuno rendere integralmente deducibili (articolo 12) ai fini della dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche le spese, direttamente connesse alla procedura, sostenute dalle famiglie aspiranti all'adozione.
      Si è ritenuto opportuno anche rendere rimborsabili dallo Stato (articolo 11) le spese sostenute dagli enti autorizzati che hanno il delicato compito di assistere e di
 

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aiutare le famiglie prima, durante e dopo il procedimento di adozione.
      Nella ferma convinzione, inoltre, che, se ci si vuole equiparare a «veri genitori» con l'animo di chi aspetta un figlio ed è pronto ad amarlo, ad avviso dei proponenti, questo andrebbe fatto fin dall'inizio, si è ritenuto conveniente dare la massima libertà ai genitori lavoratori, attribuendo loro il diritto di fruire di un periodo di congedo retribuito dal lavoro (articoli 14, 15 e 16), per recarsi nel Paese di adozione e permettere al bimbo di intraprendere al meglio questo nuovo percorso, così delicato e ricco di componenti emotive.
      Si è voluta inoltre incrementare la possibilità, per le coppie aspiranti adottive o le coppie adottive, di segnalare tutti quei comportamenti che interferiscono con la corretta applicazione della presente proposta di legge e delle norme vigenti, per creare un canale diretto di comunicazione tra loro e la Commissione per le adozioni internazionali o il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 13). Sempre l'articolo 13, in tale ottica, prevede l'attivazione di un numero verde gratuito per assicurare informazioni complete, immediate ed attendibili.
      È desiderio dei proponenti adoperarsi per il rispetto di un grande principio di civiltà giuridica, secondo cui porre adeguata tutela al diritto dei genitori di poter donare affetto in modo sicuro, tutelato e scevro da qualsiasi superfluo vincolo burocratico od economico, significa onorare il fondamentale diritto dell'infanzia di ricevere affetto, educazione, istruzione e cure adeguati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 184», sono aggiunti i seguenti periodi: «Ogni bambino ha diritto a una famiglia, e ogni famiglia ha diritto di adottare. Il decreto di idoneità pronunciato dal tribunale per i minorenni di cui all'articolo 30 è efficace per effettuare più adozioni, anche in tempi diversi, nel rispetto di quanto indicato nel medesimo decreto».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29-bis della legge n. 184, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità di cui all'articolo 30 deve essere pronunciato entro e non oltre il termine perentorio di sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo.
      1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al comma 1-bis, è disposta, mediante apposito decreto emanato dal Ministro della giustizia, l'integrazione del personale delle cancellerie civili dei tribunali per i minorenni, nonché dell'organico della magistratura di ogni tribunale per i minorenni».

Art. 3.

      1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 29-bis della legge n. 184, è aggiunto il seguente periodo: «Le équipe degli enti autorizzati non hanno comunque alcuna facoltà o potere di operare ulteriori o suppletive valutazioni ed esami alle coppie

 

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già dichiarate idonee dai servizi di cui al presente articolo».

Art. 4.

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 29-bis della legge n. 184, è inserito il seguente:

      «4-bis. Le équipe di valutazione dei servizi socio-assistenziali territoriali devono comprendere al loro interno almeno uno psicologo e un assistente sociale. Le medesime équipe sono altresì tenute ad organizzare, con cadenza annuale, almeno due seminari di formazione, a cui possono partecipare i giudici onorari dei tribunali per i minorenni, a cura e a spese della Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 38, del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e della Commissione parlamentare per l'infanzia».

Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 29-bis della legge n. 184, è inserito il seguente:

      «Art. 29-ter. - 1. Al fine di garantire uno scambio di informazioni protetto e idoneo alla gestione dei rapporti tra i soggetti interessati, in Italia e all'estero, è istituito il "Sistema organizzativo delle adozioni internazionali" (SOAI), dotato di una rete telematica che garantisce il flusso delle informazioni legate all'adozione internazionale e nazionale.
      2. Il SOAI garantisce la più ampia sinergia con i soggetti coinvolti nel complesso sistema delle adozioni internazionali e, in particolare: con la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale trasmette una relazione consuntiva ogni tre mesi; con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri; con il Ministero della giustizia; con il Ministero degli affari esteri; con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38; con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter; con

 

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le famiglie adottanti. L'utilizzo di una adeguata banca dati e del SOAI consente, altresì, una maggiore celerità e una adeguata garanzia nella condivisione di informazioni tra i soggetti istituzionali coinvolti».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 29-ter della legge n. 184, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 29-quater. - 1. Il SOAI ha il compito di:

          a) identificare le procedure più idonee finalizzate alla certificazione e al controllo delle informazioni sui bambini adottabili e sugli aspiranti all'adozione prima che si provveda al loro abbinamento;

          b) assicurare, mediante uno scambio di informazioni in tempo reale, maggiore celerità nei rapporti tra i soggetti coinvolti nell'iter dell'adozione, in particolare soggetti residenti all'estero, consolati, ambasciate e rappresentanti stranieri degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

      2. Ai fini di cui al comma 1, il SOAI è dotato di una apposita rete telematica ad alta tecnologia che provvede ad immagazzinare, incrociare e comparare qualsiasi tipo di informazione diretta o proveniente dall'estero in tempo reale».

Art. 7.

      1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 184, sono aggiunti i seguenti periodi: «L'abbinamento con il minore deve avvenire entro dodici mesi decorrenti dal momento in cui gli aspiranti all'adozione hanno conferito l'incarico all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'irrogazione di una sanzione da parte della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38, all'ente autorizzato, denominata "punto di ritardo", che è

 

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tempestivamente segnalata dalla rete telematica del SOAI, sulla scheda di ciascun ente e pubblicata sul sito INTERNET della medesima Commissione per le adozioni internazionali».

Art. 8.

      1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 39-ter della legge n. 184, è aggiunto il seguente periodo: «Ogni ente può operare esclusivamente in un solo continente, su un numero massimo di quattro nazioni, al fine di raggiungere una maggiore specializzazione e un più efficace controllo dell'interlocutore estero».

Art. 9.

      1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 39-ter della legge n. 184, è aggiunto il seguente periodo: «La sede fisica o legale e i locali attigui non possono essere condivisi con altri enti autorizzati».

Art. 10.

      1. All'articolo 39-ter della legge n. 184, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. È fatto divieto ad ogni ente autorizzato di avere all'interno dei suoi organi statutari, del suo organico e della sua équipe di collaboratori e professionisti, soggetti che collaborano con altri enti autorizzati, membri della équipe dei servizi socio-assistenziali territoriali di cui all'articolo 29-bis, giudici onorari aggiunti e consulenti tecnici di ufficio dei tribunali per i minorenni.
      1-ter. È altresì vietata la costituzione di gruppi di lavoro ristretti con la partecipazione di responsabili degli enti autorizzati. I nominativi dei partecipanti ai gruppi regolarmente costituiti degli enti autorizzati e dei rappresentanti delle famiglie adottive, scelti dalla Commissione

 

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per le adozioni internazionali a seguito di un esame sulla loro disponibilità, operato dalla stessa Commissione, sono indicati nell'ordine del giorno di ogni singola riunione, sul sito INTERNET della medesima Commissione quindici giorni prima della data fissata per la riunione in oggetto.
      1-quater. I corsi di formazione organizzati dagli enti autorizzati sono facoltativi e il loro costo non può superare la cifra lorda di 100 euro per ogni coppia aspirante all'adozione, rimborsata per intero dallo Stato.
      1-quinquies. Il contratto stipulato tra la famiglia aspirante all'adozione e gli enti autorizzati, per la sottoscrizione dei reciproci impegni, è unico, è predisposto sulla base delle indicazioni della Commissione parlamentare per l'infanzia, e prevede, quali soggetti interessati dal rapporto contrattuale, esclusivamente la famiglia adottiva, l'ente autorizzato e lo Stato».

Art. 11.

      1. Dopo l'articolo 39-ter della legge n. 184, è inserito il seguente:

      «Art. 39-ter.1 - 1. Le procedure di adozione internazionale sono gratuite. Le spese sostenute dagli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter sono rimborsate dallo Stato, sulla base di apposite tabelle fissate dalla Commissione per le adozioni internazionali, e rivalutate annualmente.
      2. Ogni ente autorizzato trasmette alla Commissione per le adozioni internazionali, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco degli oneri sostenuti con le relative specifiche. Tali elenchi sono pubblicati sul sito INTERNET della stessa Commissione, entro quindici giorni dalla data di ricevimento.
      3. Gli enti autorizzati devono dimostrare, mediante apposita rendicontazione contabile trimestrale corredata da idonea documentazione, di avere ottemperato agli impegni e agli oneri prescritti.
      4. I rimborsi di cui al comma 1 sono effettuati in tre rate e a condizione che gli

 

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enti autorizzati abbiano ottemperato agli adempimenti previsti dal presente articolo».

Art. 12.

      1. Dopo l'articolo 39-ter.1 della legge n. 184, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 39-ter.2 - 1. Le spese sostenute dalle famiglie aspiranti all'adozione, direttamente e strettamente connesse alla procedura per l'adozione internazionale, sono integralmente deducibili ai fini della dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, alla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, le parole: "il cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il cento per cento"».

Art. 13.

      1. Dopo l'articolo 39-ter.2 della legge n. 184, introdotto dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 39-ter.3 - 1. Qualora le coppie aspiranti adottive o le coppie adottive rilevino atti difformi da quanto previsto dalle norme vigenti o dal contratto di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 39-ter, possono darne notizia alla Commissione per le adozioni internazionali, a tale fine utilizzando anche la modulistica disponibile sul sito INTERNET della medesima Commissione o del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      2. La Commissione per le adozioni internazionali deve, entro quindici giorni dal recepimento delle segnalazioni di cui al comma 1, fornire, per iscritto, adeguate spiegazioni in merito alle difformità rilevate.

 

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La risposta è trasmessa alla coppia aspirante all'adozione o alla coppia adottante, e per conoscenza, al tribunale per i minorenni interessato, alla Commissione parlamentare per l'infanzia e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      3. Al fine di fornire informazioni sugli atti relativi alla procedura di adozione, è istituito, a cura della Commissione per le adozioni internazionali, un numero verde gratuito contattabile da rete fissa e mobile dall'Italia e dall'estero, funzionante tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 22.00».

Art. 14.

      1. Dopo l'articolo 39-ter.3 della legge n. 184, introdotto dall'articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 39-ter.4 - 1. Il datore di lavoro è tenuto a concedere adeguati permessi o congedi ai lavoratori per l'espletamento delle procedure relative sia alle fasi precedenti all'adozione che alle fasi post-adottive. A tale fine, il lavoratore è tenuto a comunicare le modalità, i tempi e i luoghi con un anticipo di almeno diciotto giorni lavorativi».

Art. 15.

      1. Il comma 2 dell'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

      «2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un periodo di congedo retribuito, antecedente l'ingresso del minore in Italia, per un massimo di sessanta giorni lavorativi, anche non consecutivi, corrispondenti a un congruo periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento».

 

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Art. 16.

      1. Al comma 1 dell'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al lavoratore è comunque riconosciuto un periodo di congedo retribuito, antecedente l'ingresso del minore in Italia, non inferiore a sessanta giorni lavorativi, anche non consecutivi, al fine di garantire un congruo periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento».

Art. 17.

      1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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