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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5007 |
1) la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra (pensione di reversibilità di guerra);
2) la pensione di reversibilità ordinaria.
All'esposto inquadramento normativo, dopo gli anni '70, causa la progressione legislativa sulle vittime del dovere, si aggiungono diverse varianti, tutte circoscritte al settore del personale militare, militarizzato e Corpi equiparati, che hanno inciso su determinati aspetti della pensione di reversibilità, integrando la funzione, intesa quale base di sostentamento dei bisogni della senescenza, con una qualificazione indennitaria e risarcitoria in grado di consentire alla famiglia dell'avente causa, generalmente in piena fase evolutiva, di poter quanto meno soddisfare i bisogni correnti.
Si è, così, inteso sovvenire, oltre al danno materiale subìto con l'evento, intervenendo anche nei confronti della parte più sensibile e vulnerabile dei superstiti: vedova ed orfani del caduto e grandi invalidi per servizio militare ed equiparato.
D'altronde, è ben evidente come i gravi incidenti nella pubblica amministrazione e, in particolare, nelle Forze armate e nei Corpi militarizzati, colpiscano quasi sempre il personale più esposto, che si colloca nella fascia medio bassa di età, generalmente con la famiglia nel pieno dello sviluppo.
La contingenza economica ha impedito un inquadramento generalizzato del sistema, costringendo il legislatore a procedere gradualmente, così oggi, oltre alle citate disposizioni di carattere generale (legge 17 ottobre 1967, n. 974, e testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), si aggiungono diverse norme in materia riferite a settori specifici:
a) con la legge 3 giugno 1981, n. 308, è stato riconosciuto al militare e al militarizzato in servizio obbligatorio di leva, deceduto o divenuto invalido per effetto di ferite o di lesioni riportate in servizio di ordine pubblico o in servizio di guardia ad infrastrutture civili e militari, lo status di vittima del dovere;
b) la Corte costituzionale, con sentenza 4-11 luglio 1989, n. 387, ha disposto l'esenzione fiscale sulla pensione privilegiata del militare di leva, in quanto tabellare (non dipendente da reddito da lavoro retribuito, bensì innestata su un rapporto di servizio obbligatorio con funzione di risarcimento del danno subìto);
c) con la legge 8 agosto 1991, n. 261, si esenta dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) la pensione del militare, divenuto invalido durante il servizio obbligatorio di leva per effetto di ferite o di lesioni riportate durante tale periodo (infortuni subiti entro i limiti del presidio militare durante l'intero arco delle 24 ore, incluso il periodo della libera uscita, con esclusione degli infortuni per dolo o per colpa grave del militare), estendendo a tali soggetti il trattamento spettante al militare vittima del dovere;
d) l'allora Ministero delle finanze, con circolare 21 maggio 1991, n. 21, ha attribuito valenza risarcitoria al trattamento
e) con circolare 10 febbraio 1997, n. 740, l'allora Ministero di grazia e giustizia, ha riconosciuto al personale in servizio obbligatorio di leva impiegato come militarizzato, con pensione privilegiata ordinaria o tabellare, deceduto o invalido per l'effetto di ferite o di lesioni riportate in servizio, l'esenzione dall'IRPEF sulla pensione, in quanto si fonda su un rapporto di servizio di tipo coattivo;
f) la legge 23 novembre 1998, n. 407, riconosce al «personale militare ed assimilato grande invalido vittima del dovere» l'esenzione dall'IRPEF sul trattamento di pensione privilegiata diretta;
g) con le proposte di legge atti Camera nn. 1649 e 1752, in avanzata fase di discussione presso la Commissione difesa della Camera dei deputati, si propongono due innovazioni nei confronti del personale militare deceduto in servizio o divenuto grande invalido per servizio:
1) estensione nei confronti del coniuge e dei figli del grande invalido e del caduto per servizio degli stessi benefìci previsti per le vittime del dovere in materia di collocamento al lavoro;
2) estensione alla vedova e agli orfani del caduto per servizio dello stesso trattamento previsto per la vittima del dovere (liquidazione del trattamento pensionistico spettante al dipendente pari grado in attività di servizio, con riliquidazione degli aumenti corrisposti al personale in attività di servizio).
La presente panoramica riassuntiva pone in risalto alcuni punti fondamentali.
Il legislatore ha sempre espresso una volontà di tutela nei confronti dell'attività del personale militare, a priori eliminando ogni possibile dicotomia tra comparti civili, militari e militarizzati, con l'attribuzione delle norme in materia di grave invalidità per servizio a tutti i dipendenti dello Stato, in considerazione che, anche se la grave invalidità e i decessi per fatti di servizio coinvolgono per oltre il 90 per cento il personale militare e militarizzato, ciò non sta a significare un diverso coinvolgimento da parte del personale in servizio civile, ugualmente esposto anche se in misura minore.
La legislazione in materia ha soltanto risentito della crescente stretta economica, esprimendosi ultimamente per settori, di fatto sperequati nei confronti delle effettive necessità, con la promulgazione di provvedimenti parziali e inadeguati rispetto alle esigenze, intervenendo ogni volta sull'onda di una spinta emotiva che alla fine non giova neanche ai soggetti direttamente interessati.
Tutto questo, infatti, ha portato e porta macroscopiche, inconcepibili diversità di trattamenti nell'ambito della stessa categoria, sia in materia pensionistica, sia in materia di assegni, sia per le cure, sia anche per imposizione fiscale, da cui derivano condizioni economiche che oscillano tra situazioni di equilibrio instabile e sacche di miseria e di emarginazione.
Riferendoci, ad esempio, alla tassazione dell'IRPEF e dando per scontata l'approvazione dei citati atti Camera nn. 1649 e 1752, tra i grandi invalidi per servizio risulterebbero esenti i trattamenti di pensione privilegiata attribuiti alle vittime del dovere e al personale militare e militarizzato proveniente dal servizio di leva, pertanto, su poco più di 6.000 grandi invalidi per servizio dello Stato, è stata indirettamente operata una vera e propria frattura tra personale in tutto identico, penalizzando quello militare ed equiparato grande invalido per servizio continuativo, che, pur esposto al pari degli altri, vede il proprio trattamento assoggettato ad IRPEF, diversamente da quello del militare e del graduato in
1. La pensione privilegiata ordinaria del personale militare e civile dello Stato grande invalido per servizio è corrisposta in misura pari al 100 per cento dell'ultimo stipendio o paga percepiti in attività di servizio, esentati dalla corresponsione della prevista aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che si aggiunge alla pensione quale parte integrante.
1. Il terzo comma dell'articolo 92 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:
«È data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli da 81 a 91. In tale caso le aliquote di cui al primo comma dell'articolo 88 si applicano, con il minimo del 100 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria e sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».
1. Il trattamento della pensione militare tabellare conseguito dall'invalido per servizio militare di leva obbligatoria di prima categoria, con o senza assegni di
1. Per l'anno 2004, il trattamento previsto dalla presente legge è corrisposto agli aventi diritto nella misura del 10 per cento dell'importo a regime.
2. Entro il 30 aprile dell'anno 2005, il trattamento previsto dalla presente legge è corrisposto agli aventi diritto nella misura del 50 per cento dell'importo a regime.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2006, il trattamento previsto dalla presente legge è corrisposto agli aventi diritto nella misura del 100 per cento dell'importo a regime.
4. Ai fini dell'attuazione della presente legge sono stanziate risorse pari a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, incrementati di ulteriori 600.000 euro per l'anno 2005 e di ulteriori 750.000 euro a decorrere dall'anno 2006.
5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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