Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5018

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5018




 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RANIELI, MANINETTI, EMERENZIO BARBIERI, ANNA MARIA LEONE

Misure di razionalizzazione in materia
di previdenza per il lavoro autonomo

Presentata il 20 maggio 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico, ha introdotto una serie di disposizioni volte a disciplinare la previdenza nel mondo del lavoro cosiddetto «atipico» introducendo elementi di maggiore chiarezza nel trattamento delle collaborazioni coordinate e continuative.
      Una delle novità di particolare rilievo è stata la costituzione del Fondo a gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori parasubordinati e autonomi e l'introduzione di un'aliquota contributiva aggiuntiva che prevede anche elementi di assistenza quali l'assegno al nucleo familiare, l'indennità di maternità, l'indennità in caso di ricovero ospedaliero, eccetera, a favore di questi lavoratori che altrimenti ne risulterebbero privi.
      Il comitato amministratore di tale Fondo, in base alle norme vigenti che si intendono con la presente proposta di legge modificare, è composto da tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Nella prima elezione avvenuta nel 2000 i lavoratori parasubordinati (con almeno dodici mesi di anzianità in tale tipologia contrattuale) hanno votato i propri rappresentanti proposti da liste presentate
 

Pag. 2

dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.
      Possono essere eletti solo gli iscritti alla Gestione separata con almeno ventiquattro mesi di accredito contributivo.
      Purtroppo però, sia per le oggettive difficoltà legate al capillare e tempestivo invio da parte dell'INPS delle schede elettorali, sia per la scarsa attenzione riservata dai lavoratori verso tale elezione, non sufficientemente reclamizzata, tali rappresentanti sono stati eletti con il voto di un numero assolutamente marginale di lavoratori parasubordinati (12.000 votanti su 1.300.000 aventi diritto).
      Pertanto questa elezione, pur in presenza di notevoli costi sostenuti dall'INPS (invio di schede elettorali, insediamento dei seggi presso le sedi territoriali per due giorni, utilizzo del voto elettronico, eccetera) non ha sortito gli effetti sperati per la scarsissima partecipazione al voto che ha di fatto trasformato un metodo democratico di elezione in un privilegio di pochi.
      L'attuale situazione degli iscritti alla Gestione separata, circa 2.500.000 al 31 dicembre 2003, non fa sperare in risultati di partecipazione migliori stimandosi un'affluenza al voto di circa 40.000/50.000 soggetti, sempre piuttosto bassa e che non giustifica comunque gli ingenti costi e il dispendio di energie da parte dell'INPS. È quindi più opportuno, con l'approssimarsi della scadenza del mandato nel prossimo novembre 2004, dei componenti in carica nel comitato amministratore del Fondo, riflettere sulla necessità di uniformare le norme di costituzione dello stesso comitato, così come previsto per gli altri fondi dell'INPS, mediante la nomina di tutti i membri sulla base di meccanismi già utilizzati dall'Istituto stesso e basati sui livelli di rappresentatività delle parti sociali.
      Altro aspetto che con la presente proposta di legge si intende modificare, riguarda la recente introduzione dei contributi previdenziali per i lavoratori con contratto di associazione in partecipazione, per la cui gestione è stata prevista la costituzione di un ulteriore Fondo a Gestione separata.
      Va specificato che tale fondo ha evidenti similitudini con il Fondo dei parasubordinati e va pertanto considerata la possibilità, del resto molto probabile, che molti degli attuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa non riconducibili ad un «progetto» (come previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003), si ricollocheranno presumibilmente in tale ambito.
      Per un migliore controllo di tale fenomeno, ma anche per creare sinergie e omogeneità di trattamento tra lavoratori con posizioni del tutto simili, è indispensabile che questi lavoratori siano tutti iscritti ad un unico fondo, che è quello già previsto dall'articolo 2, comma 26, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, (Fondo a Gestione separata dall'INPS), in modo tale da potere usufruire dell'esperienza e delle risorse già maturate dalla gestione nei cinque anni precedenti.
      Questo intervento, sancito dall'articolo 2 della proposta di legge, consentirà inoltre agli associati in partecipazione di godere di livelli minimi di assistenza quali sono l'indennità di maternità, gli assegni al nucleo familiare, eccetera, previsti per tutti gli altri lavoratori.
 

Pag. 3

torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alle norme sull'elezione del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

      1. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

      «2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto da tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al medesimo Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni».

      2. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

      «3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo».

      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro delle politiche sociali adotta, con proprio decreto, il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 58

 

Pag. 4

della legge 17 maggio 1999, n. 144, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

      1. Il comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

      «1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553 e 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti».
      2. Il comma 9 dell'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su